Alle regioni
                              Al   Mediocredito  centrale  -  Gestore
                              concessionario
  Il decreto ministeriale 27 marzo 1998, n. 235, recante la normativa
di  attuazione  delle misure fiscali previste dalla legge indicata in
oggetto  a sostegno dell'innovazione delle imprese industriali, fissa
nella  misura  dello  0,5%  dello  stanziamento  di ciascun esercizio
l'ammontare  massimo  dell'agevolazione  concedibile per ogni singola
impresa.  Cio'  in  relazione alla necessita' di consentire l'accesso
agli  aiuti  ad un numero ampio di soggetti evitando che, per effetto
del  meccanismo automatico previsto, le risorse siano assorbite da un
numero esiguo di grandi richieste.
  Poiche'  gli stanziamenti annui per ciascuno dei primi due esercizi
di  funzionamento  a  livello nazionale della legge sono stati pari a
350  miliardi  di  lire,  detto limite e' risultato determinato per i
predetti esercizi in 1.750 milioni di lire in valore assoluto.
  A  decorrere  dal  10 luglio  del  corrente  anno  lo  stanziamento
finalizzato alla concessione delle agevolazioni in argomento e' stato
trasferito  alle  regioni, ripartendolo fra le stesse unitamente alle
altre  risorse  finanziarie  relative  all'esercizio  di  funzioni  e
compiti  trasferiti in materia di incentivi alle imprese. Non essendo
piu'  possibile  individuare  l'entita'  dello stanziamento nazionale
annuale,  sono  pervenute  da  alcune di codeste regioni e da codesto
Mediocredito,  sollecitazioni a chiarire quale sia lo stanziamento da
prendere   a   riferimento   ai  fini  dell'applicazione  del  limite
percentuale  indicato  dal  predetto regolamento ministeriale, almeno
fino  a  quando  non siano adottate nel rispetto dell'attuale assetto
delle competenze nuove e diverse disposizioni.
  Al   riguardo,  si  evidenzia  la  necessita'  di  interpretare  la
disposizione  in  questione  conservandone  la finalita' originaria e
tenendo  conto  che  il  limite applicato per i primi esercizi appare
congruente   con   le   finalita'   complessive  dello  strumento  di
intervento.   Pertanto,   in   assenza   di  un  riferimento  attuale
comparabile  con  quello  previsto dal regolamento ministeriale e non
potendosi  considerare  compatibile  con  le  finalita'  della  norma
l'eventuale  riferimento agli stanziamenti delle singole regioni, per
le    conseguenti    immotivate    ed   inaccettabili   sperequazioni
dell'agevolazione   massima   concedibile   nelle  diverse  aree  del
territorio  nazionale,  si  comunica  di  ritenere che la percentuale
indicata  all'art.  3,  comma  3, del citato regolamento ministeriale
debba  ragionevolmente  continuare  ad  essere  applicata  all'ultimo
stanziamento rilevabile a livello nazionale.
  Ne  consegue  che, salvi successivi interventi normativi secondo le
rispettive  competenze,  puo'  continuare  a ritenersi applicabile il
valore  assoluto  della  limitazione  utilizzata  in  fase  di  prima
attuazione  delle  agevolazioni in questione, pari a 1.750 milioni di
lire per la singola impresa.
    Roma, 2 novembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta