IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali

  Visto  il  decreto ministeriale dell'11 settembre 1996 con il quale
e'  stata  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei
vini "Colli Etruschi Viterbesi" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale n. 222 del 21 settembre 1996;
  Vista  la  nota  della  regione  Lazio  -  Assessorato sviluppo del
sistema  agricolo  e  del  mondo rurale, con la quale viene segnalata
l'esclusione,  all'art.  4,  comma  2, del disciplinare di produzione
della  denominazione di origine controllata di che trattasi, di parte
del  territorio  amministrativo  del  comune  di Canino (Viterbo) sul
quale  insistono  vigneti  situati a una altitudine "non inferiore ai
100  metri  s.l.m."  pur  rientrando,  lo stesso, per caratteristiche
pedo-climatiche  e  tecniche colturali, in quelli definiti all'art. 3
del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione di origine in
questione;
  Vista  la  nota n. 6963 del 30 giugno 2000 del comune di Canino con
la quale viene richiesta la possibilita' di verificare la sussistenza
dei  suddetti requisiti da parte del Comitato nazionale per la tutela
e   la   valorizzazione   delle  denominazioni  di  origine  e  delle
indicazioni geografiche tipiche dei vini;
  Vista  la  delibera  assunta  dal  Comitato stesso, nel corso della
riunione  tenutasi  in  data  27-28 settembre 2000, di procedere alla
nomina,  ai  sensi  dell'art.  10  comma 1, lettera b) della legge n.
164/1992,  di  una  commissione  per  la valutazione del possesso dei
requisiti  necessari  per  l'inclusione  richiesta  da  parte di quei
territori a suo tempo esclusi;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni  geografiche  tipiche  dei vini, nel corso della riunione
tenutasi in data 25-26 ottobre 2000, in merito alle risultanze emerse
dal  verbale  redatto  dalla  predetta  commissione  in  merito  alla
inclusione,   nella   zona  di  produzione  di  cui  all'art.  3  del
disciplinare  di  produzione,  di  tutto il territorio amministrativo
compreso  nel  comune  di  Canino  e, pertanto, della eliminazione al
successivo  art. 4, comma 2, della fase "situati ad un'altitudine non
inferiore ai 100 metri s.l.m.";
  Ritenuto   pertanto   di   doversi  procedere  alla  riformulazione
dell'art.   4,   comma   2,  del  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di  origine  controllata  dei  vini  "Colli  Etruschi
Viterbesi".

                              Decreta:

                           Articolo unico

  L'art.  4,  comma  2,  del  disciplinare  di  produzione dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Colli  Etruschi  Viterbesi"
riconosciuta  con  decreto  ministeriale 11 settembre 1996 pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n. 222 del 21 settembre
1996 e' sostituito con il testo annesso al presente decreto.
  Restano  ferme tutte le altre disposizioni contenute all'art. 4 del
disciplinare  della  denominazione  di  origine  controllata  di  che
trattasi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 3 novembre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio