IL DIRETTORE GENERALE
                     del Dipartimento del tesoro
  Visto  il  decreto ministeriale 21 settembre 2000 con il quale sono
state  fissate  le  modalita'  di  emissione  dei  buoni ordinari del
Tesoro;
  Visto  l'art.  2,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1999, n. 489,
recante  il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
2000,  che fissa in 41.333 miliardi di lire (pari a 21.347 milioni di
euro) l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e
all'estero,  al  netto  di  quelli  da  rimborsare  e  di  quelli per
regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione dell'8 gennaio 1999, n. 604663;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 7 novembre 2000
e' pari a 48.744 miliardi di lire (pari a 25.174 milioni di euro);
                              Decreta:
  Per   il   15 novembre   2000   e'   disposta   l'emissione,  senza
l'indicazione  del  prezzo  base,  dei  buoni  ordinari del Tesoro al
portatore  a  novantadue giorni con scadenza il 15 febbraio 2001 fino
al limite massimo in valore nominale di 3.000 milioni di euro.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 2934 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 2001.
  Ai  sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 21 settembre 2000, i
prezzi  indicati  dagli  operatori,  espressi in termini percentuali,
possono variare, per tutte le tipologie di titoli, di un millesimo di
punto percentuale o multiplo di tale cifra.
  L'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei  buoni ordinari del Tesoro
avverra'  con  le  modalita'  indicate  negli articoli 2, 12 e 13 del
decreto 21 settembre 2000 citato nelle premesse.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente  tramite  la rete nazionale interbancaria, entro e non
oltre  le  ore  undici  del giorno 10 novembre 2000, con l'osservanza
delle  modalita'  stabilite  negli  articoli 7 e 8 del citato decreto
ministeriale 21 settembre 2000.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'ufficio
centrale  del bilancio del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 7 novembre 2000
                                     p. Il direttore generale: La Via