IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298;
  Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive
modifiche;
  Visto  il  decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, e successive
modifiche;
  Visto il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333;
  Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80;
  Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto interministeriale 26 marzo 1994 pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana del 3 maggio 1994, n.
101;
  Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
  Vista la propria ordinanza 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  - serie generale - n. 171 del
24 luglio   1998   come   modificata  dall'ordinanza  16 marzo  2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 70 del 24 marzo 2000;
  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  7 gennaio  2000
pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 dell'11 marzo 2000;
  Vista la decisione della Commissione europea 2000/418/CE;
  Ritenuto  necessario  adottare  un  provvedimento  che consenta una
uniforme   applicazione   della   sopracitata  decisione  sull'intero
territorio nazionale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                 Definizioni e disposizioni generali
  1.  Il  presente  decreto stabilisce le misure sanitarie che devono
essere  applicate  nei confronti del materiale specifico a rischio di
cui   al  comma  2,  lettera  f),  relativamente  alla  produzione  e
immissione  sul mercato di prodotti di origine animale provenienti da
animali  della  specie bovina, ovina e caprina o contenenti materiali
provenienti da tali specie.
  2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
    a) encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE): tutte le TSE ad
eccezione di quelle che si manifestano nell'uomo;
    b) prodotti  di  origine animale: tutti i prodotti ottenuti da un
animale o contenenti tali prodotti;
    c) materiali  di  base:  le  materie  prime  o  altri prodotti di
origine  animale  dai  quali,  o  mediante  i  quali, sono ottenuti i
prodotti di cui al comma 3;
    d) fertilizzanti:   qualunque  sostanza  contenente  prodotti  di
origine  animale  da  spandere  sul  terreno per favorire la crescita
della  vegetazione,  compresi  i residui di digestione derivati dalla
produzione di biogas o di composti;
    e) autorita'  competente:  le regioni e le province autonome e le
autorita'  da  esse  incaricate  per  le  attivita'  di vigilanza, di
controllo  ed  esecutive; il Ministero della sanita' per le attivita'
di coordinamento e verifica dell'uniformita' applicativa delle misure
di cui al presente decreto;
    f) materiale specifico a rischio:
      1) i tessuti di cui all'allegato I;
      2)  l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie
bovina di eta' superiore a dodici mesi e delle specie ovina e caprina
di qualunque eta';
      3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui
ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto;
    g) discarica:   come  definita  nella  direttiva  1999/31/CE  del
Consiglio.
  3. I cosmetici, i medicinali e i dispositivi medici, i prodotti non
destinati  ad  essere  utilizzati  in alimenti per il consumo umano o
mangimi  o fertilizzanti, nonche' i loro materiali di base o prodotti
intermedi restano disciplinati dalle norme specifiche; qualora queste
ultime  autorizzino l'utilizzo del materiale specifico a rischio come
definito  al  comma  2,  lettera  f)  per  l'ottenimento  dei  citati
prodotti,  la  raccolta  e  il  trasporto  del  materiale specifico a
rischio  devono  essere  preventivamente  autorizzati  dall'autorita'
sanitaria  competente  sullo  stabilimento di rimozione e raccolta di
detto   materiale  specifico  a  rischio,  previo  parere  favorevole
dell'autorita'  sanitaria competente sullo stabilimento di produzione
dei richiamati prodotti. La richiesta di autorizzazione deve indicare
il  quantitativo  del  materiale  specifico a rischio da prelevare, i
dati  identificativi e gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio
dell'attivita'  relative  allo  stabilimento  presso  il  quale sara'
utilizzato detto materiale.
  4.   I  servizi  veterinari  delle  A.S.L.  sono  autorizzati  alla
rimozione  del  materiale  specifico  a  rischio  ai  fini dell'invio
all'Istituto  superiore  di  sanita'  e agli istituti zooprofilattici
sperimentali per fini diagnostici, di ricerca e didattici.
  5.  Il  Ministero  della sanita' puo' autorizzare, su richiesta, la
rimozione  e  l'utilizzo  del  materiale specifico a rischio per fini
diagnostici,   di  ricerca  e  didattici  di  istituti  ufficialmente
riconosciuti, diversi da quelli di cui al comma 4.