IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298; Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo l8 aprile 1994, n. 286, e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 1o settembre 1998, n. 333; Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 80; Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto interministeriale 26 marzo 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 maggio 1994, n. 101; Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626; Vista la propria ordinanza 15 giugno 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 171 del 24 luglio 1998 come modificata dall'ordinanza 16 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 70 del 24 marzo 2000; Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000 pubblicato nel supplemento ordinario n. 59 dell'11 marzo 2000; Vista la decisione della Commissione europea 2000/418/CE; Ritenuto necessario adottare un provvedimento che consenta una uniforme applicazione della sopracitata decisione sull'intero territorio nazionale; Decreta: Art. 1. Definizioni e disposizioni generali 1. Il presente decreto stabilisce le misure sanitarie che devono essere applicate nei confronti del materiale specifico a rischio di cui al comma 2, lettera f), relativamente alla produzione e immissione sul mercato di prodotti di origine animale provenienti da animali della specie bovina, ovina e caprina o contenenti materiali provenienti da tali specie. 2. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni: a) encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE): tutte le TSE ad eccezione di quelle che si manifestano nell'uomo; b) prodotti di origine animale: tutti i prodotti ottenuti da un animale o contenenti tali prodotti; c) materiali di base: le materie prime o altri prodotti di origine animale dai quali, o mediante i quali, sono ottenuti i prodotti di cui al comma 3; d) fertilizzanti: qualunque sostanza contenente prodotti di origine animale da spandere sul terreno per favorire la crescita della vegetazione, compresi i residui di digestione derivati dalla produzione di biogas o di composti; e) autorita' competente: le regioni e le province autonome e le autorita' da esse incaricate per le attivita' di vigilanza, di controllo ed esecutive; il Ministero della sanita' per le attivita' di coordinamento e verifica dell'uniformita' applicativa delle misure di cui al presente decreto; f) materiale specifico a rischio: 1) i tessuti di cui all'allegato I; 2) l'intero corpo degli animali morti o abbattuti della specie bovina di eta' superiore a dodici mesi e delle specie ovina e caprina di qualunque eta'; 3) qualsiasi prodotto derivato od ottenuto dal materiale di cui ai numeri 1) e 2) fino a quando non sia stato distrutto; g) discarica: come definita nella direttiva 1999/31/CE del Consiglio. 3. I cosmetici, i medicinali e i dispositivi medici, i prodotti non destinati ad essere utilizzati in alimenti per il consumo umano o mangimi o fertilizzanti, nonche' i loro materiali di base o prodotti intermedi restano disciplinati dalle norme specifiche; qualora queste ultime autorizzino l'utilizzo del materiale specifico a rischio come definito al comma 2, lettera f) per l'ottenimento dei citati prodotti, la raccolta e il trasporto del materiale specifico a rischio devono essere preventivamente autorizzati dall'autorita' sanitaria competente sullo stabilimento di rimozione e raccolta di detto materiale specifico a rischio, previo parere favorevole dell'autorita' sanitaria competente sullo stabilimento di produzione dei richiamati prodotti. La richiesta di autorizzazione deve indicare il quantitativo del materiale specifico a rischio da prelevare, i dati identificativi e gli estremi delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' relative allo stabilimento presso il quale sara' utilizzato detto materiale. 4. I servizi veterinari delle A.S.L. sono autorizzati alla rimozione del materiale specifico a rischio ai fini dell'invio all'Istituto superiore di sanita' e agli istituti zooprofilattici sperimentali per fini diagnostici, di ricerca e didattici. 5. Il Ministero della sanita' puo' autorizzare, su richiesta, la rimozione e l'utilizzo del materiale specifico a rischio per fini diagnostici, di ricerca e didattici di istituti ufficialmente riconosciuti, diversi da quelli di cui al comma 4.