IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO

  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933;
  Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168;
  Vista  la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17,
comma 120;
  Visto  lo  statuto  della Libera Universita' di Bolzano emanato con
decreto del Presidente del consiglio istitutivo del 16 marzo 1998;
  Viste  le  seguenti modifiche dello statuto emanate con decreto del
Presidente del consiglio istitutivo dell'8 settembre 1999;
  Accertata  la necessita' di riformulare lo statuto e di sostituirlo
intergralmente con il precedente testo;
  Vista  la  delibera  del consiglio istitutivo n. 123 del 19 ottobre
2000  riguardante  l'approvazione  del  nuovo  statuto  della  Libera
Universita' di Bolzano;
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'universita'  e  della ricerca
scientifica e tecnologica del 6 novembre 2000;
                              Decreta:
  E'  approvato  il nuovo statuto della Libera Universita' di Bolzano
con il testo seguente che sostituisce lo statuto precedente:

            "Statuto della libera universita' di Bolzano
                               Art. 1.
              Istituzione e autonomia dell'Universita'
  1. E' istituita la Libera Universita' di Bolzano, in tedesco "Freie
Universität  Bozen  ,  in  ladino  "Universita' Liedia de Bulsan , in
inglese  "Free University of Bozen - Bolzano , con sede principale in
Bolzano e sede distaccata a Bressanone e a Brunico.
  2.   L'Universita'   appartiene   alla   categoria  degli  istituti
universitari  previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi
sull'istruzione  superiore,  approvato  con  regio  decreto 31 agosto
1933,  n.  1592,  ed  e'  autorizzata  a  rilasciare titoli di studio
universitario  aventi  valore  legale  ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 245.
  3.   L'Universita'   e'   autonoma  ai  sensi  dell'art.  33  della
Costituzione  ed  ha  personalita'  giuridica  e autonomia didattica,
scientifica,  organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti
delle leggi sull'ordinamento universitario.
  4.   L'Universita'   garantisce   la   liberta'  di  ricerca  e  di
insegnamento  sancita  dalla  Costituzione  e si conforma ai principi
sanciti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988.
  5.   Per   la   complementarieta'   e  l'integrazione  dell'offerta
formativa,  l'Universita'  ha  facolta'  di  stipulare  convenzioni e
prevedere   modalita'   e   strumenti  di  raccordo,  sulla  base  di
contiguita'  territoriale con le Accademie di belle arti, l'Accademia
nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie
artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, di
cui  all'art.  2  della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini
del riconoscimento dei crediti formativi.