IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ISTITUTIVO Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto n. 1592 del 31 agosto 1933; Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l'art. 17, comma 120; Visto lo statuto della Libera Universita' di Bolzano emanato con decreto del Presidente del consiglio istitutivo del 16 marzo 1998; Viste le seguenti modifiche dello statuto emanate con decreto del Presidente del consiglio istitutivo dell'8 settembre 1999; Accertata la necessita' di riformulare lo statuto e di sostituirlo intergralmente con il precedente testo; Vista la delibera del consiglio istitutivo n. 123 del 19 ottobre 2000 riguardante l'approvazione del nuovo statuto della Libera Universita' di Bolzano; Vista la nota del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 6 novembre 2000; Decreta: E' approvato il nuovo statuto della Libera Universita' di Bolzano con il testo seguente che sostituisce lo statuto precedente: "Statuto della libera universita' di Bolzano Art. 1. Istituzione e autonomia dell'Universita' 1. E' istituita la Libera Universita' di Bolzano, in tedesco "Freie Universität Bozen , in ladino "Universita' Liedia de Bulsan , in inglese "Free University of Bozen - Bolzano , con sede principale in Bolzano e sede distaccata a Bressanone e a Brunico. 2. L'Universita' appartiene alla categoria degli istituti universitari previsti dall'art. 1, n. 2, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed e' autorizzata a rilasciare titoli di studio universitario aventi valore legale ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 245. 3. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'art. 33 della Costituzione ed ha personalita' giuridica e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare nei limiti delle leggi sull'ordinamento universitario. 4. L'Universita' garantisce la liberta' di ricerca e di insegnamento sancita dalla Costituzione e si conforma ai principi sanciti nella Magna Charta Universitatum del 18 settembre 1988. 5. Per la complementarieta' e l'integrazione dell'offerta formativa, l'Universita' ha facolta' di stipulare convenzioni e prevedere modalita' e strumenti di raccordo, sulla base di contiguita' territoriale con le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche e gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici, di cui all'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.