In  relazione  a quanto previsto dall'art. 16, comma 2, della legge
n.  196  del  24 giugno  1997, come modificato dalla legge n. 236 del
2 agosto   1999,   per   quanto   riguarda  la  partecipazione  degli
apprendisti   alle   iniziative  di  formazione  esterna  all'azienda
prevista  dai  contratti  collettivi  nazionali  di lavoro al fine di
usufruire delle agevolazioni contributive concesse per i contratti di
apprendistato,  l'esperienza  dei  progetti  sperimentali ha messo in
luce la necessita' di specificare quanto segue:
    a) l'apprendista  e'  tenuto  a partecipare, per l'intera durata,
alle iniziative di formazione esterna offerte formalmente all'impresa
da  parte dell'amministrazione pubblica competente; eventuali assenze
sono  ammesse  solo  per cause contrattualmente previste e imputabili
unicamente   agli   allievi   stessi   e  devono  essere  debitamente
certificate;
    b) per essere in regola con le disposizioni dell'art. 16, comma 2
citato   e   quindi   usufruire   delle   agevolazioni  contributive,
l'apprendista che si sia assentato dalle attvita' formative e' tenuto
a partecipare alle iniziative di recupero eventualmente previste fino
al   raggiungimento   della   quota  di  formazione  contrattualmente
prevista;  in  mancanza  di  un'offerta  formativa  per iniziative di
recupero,  e' necessario che l'apprendista abbia comunque partecipato
ad  attivita'  di  formazione  esterna  per  almeno  l'80%  delle ore
annualmente previste.
  Per   agevolare  la  partecipazione  alle  attivita'  formative  e'
opportuno   che   le  strutture  regionali  pubbliche  e  private  di
formazione  professionale  presso  le quali dovranno essere svolte le
attivita' di formazione esterna concordino il relativo calendario con
gli   apprendisti  e  i  tutori  aziendali  prima  dell'inizio  degli
interventi formativi.
    Roma, 9 novembre 2000
Il dirigente generale: Vittore