IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle  professioni sanitarie delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
statale

  Vista  l'istanza  del  17  gennaio  2000  presentata  dal direttore
generale    dell'azienda    ospedaliera   "V.   Fazzi",   di   Lecce,
successivamente  integrata in data 13 giugno 2000, intesa ad ottenere
il  rinnovo  dell'autorizzazione  all'espletamento delle attivita' di
trapianto  di  rene  da cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale
operatorie  e  di  degenza  post-trapianto  dell'azienda  ospedaliera
medesima;
  Vista  la  relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanita',
in data 16 luglio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati
in loco in data 9 luglio 1996;
  Preso atto della comunicazione scritta in data 10 ottobre 2000, con
la  quale  il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera "V. Fazzi"
di  Lecce  ha  confermato  che le caratteristiche tecnico-strutturali
relative  alle  sale  operatorie  dedicate all'attivita' di trapianto
renale  nonche'  delle stanze di degenza post-trapianto, sono rimaste
invariate   rispetto  a  quelle  gia'  valutate  positivamente  nella
precitata relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanita';
  Considerato  che  in  base  agli  atti  istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita', che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze  31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro
della sanita', che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto  in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o
giugno  1999,  convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di
limitare   la   validita'  temporale  dell'autorizzazione  fino  alle
determinazioni che la regione Puglia adottera' ai sensi dell'art. 16,
comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'azienda   ospedaliera   "V.   Fazzi"   di  Lecce  e'  autorizzata
all'espletamento  delle attivita' di trapianto di rene da cadavere, a
scopo  terapeutico,  prelevato  in  Italia  o importato gratuitamente
dall'estero.