IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1992, n. 488, in materia di
disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
  Visto  l'art.  5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96,  che  attribuisce  al  Ministero  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  la  competenza  in  materia di adempimenti tecnici,
amministrativi  e  di controllo per la concessione delle agevolazioni
alle attivita' produttive;
  Visto  il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, concernente
le  modalita'  e  le procedure per la concessione ed erogazione delle
agevolazioni in favore delle attivita' produttive nelle aree depresse
del  Paese  di  cui  alla citata legge n. 488/1992, come modificato e
integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;
  Visto,  in  particolare, l'art. 5, comma 1 del decreto ministeriale
n.  527/1995  e successive modifiche e integrazioni, che rimanda a un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la   fissazione   dei  termini  di  presentazione  delle  domande  di
agevolazione;
  Visto il proprio decreto del 14 luglio 2000 con il quale sono stati
fissati,   dal   24 luglio   al   30 settembre  2000,  i  termini  di
presentazione delle domande del bando relativo al settore "industria"
per  l'anno  2000 delle regioni dell'obiettivo 1 ad eccezione, pero',
di  Abruzzo  e  Molise, non essendo state allora ancora compiutamente
approvate in sede comunitaria le aree depresse del centro-nord e, tra
queste, quelle ricadenti in tali ultime regioni;
  Visto il proprio decreto del 7 giugno 2000 con il quale, in sede di
piano  programmatico  di  assegnazione delle risorse finanziarie alle
regioni  dell'obiettivo  1,  sono  state  pertanto accantonate quelle
relative ad Abruzzo e Molise;
  Visto  il  proprio  decreto del 15 settembre 2000 che differisce al
31 ottobre  2000  il  suddetto  termine finale di presentazione delle
domande;
  Considerato  che  la Commissione dell'Unione europea, con decisioni
C(2000) 2327 del 27 luglio 2000 e C(2000) 2752 del 20 settembre 2000,
ha  definito  le  dette  aree  depresse del centro-nord, ivi comprese
quelle   delle  regioni  Abruzzo  e  Molise,  ed  ha  approvato,  con
riferimento  a  queste  ultime  regioni,  le seguenti relative misure
massime di aiuto applicabili:
    aree  dell'Abruzzo  in  obiettivo 2 o fuori obiettivo, con deroga
87.3.c:  20%  ESN  + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN
per le grandi imprese;
    aree  dell'Abruzzo  in  obiettivo 2, senza deroga 87.3.c: 15% ESL
per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;
    aree   del  Molise  ammesse  al  sostegno  transitorio  a  titolo
dell'obiettivo 1, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole
e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;
    aree   del  Molise  ammesse  al  sostegno  transitorio  a  titolo
dell'obiettivo 1, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese
e 7,5% ESL per le medie imprese;
  Vista  la  nota  del  31 ottobre 2000 con la quale il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha trasmesso la
suddetta decisione C(2000) 2752 del 20 settembre 2000;
  Visto  il proprio decreto del 20 ottobre 2000 con il quale, al fine
di  procedere  alla  formazione  di  un'unica graduatoria dei "grandi
progetti"  dell'obiettivo 1 anche con le domande delle citate regioni
Abruzzo  e  Molise,  il  termine  iniziale di presentazione di queste
ultime domande e' stato fissato a partire dal giorno di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana, da parte del
Ministro    dell'industria,   del   commercio   e   dell'artigianato,
dell'elenco  delle  aree  depresse  relative  alle  suddette regioni,
mentre  quello  finale  e'  stato  fissato  per  tutte le domande dei
"grandi  progetti" dell'obiettivo 1 al trentesimo giorno successivo a
tale pubblicazione, differendo cosi' quello delle regioni Basilicata,
Calabria,  Campania,  Puglia,  Sardegna  e  Sicilia,  precedentemente
fissato al 31 ottobre 2000;
  Ritenuto   di   potere   procedere,   alla  luce  della  richiamata
comunicazione   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  alla pubblicazione dell'elenco delle sole
aree  depresse delle regioni Abruzzo e Molise, al fine di definire il
termine  finale  di presentazione delle domande dei "grandi progetti"
dell'obiettivo  1  e  procedere in tempi rapidi alla formazione della
relativa graduatoria;
  Visto  l'art.  2,  comma  9  del richiamato decreto ministeriale n.
527/1995  e  successive  modifiche  e  integrazioni, che rinvia ad un
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
l'individuazione   delle  misure  massime  consentite  relative  alle
predette   agevolazioni,   da  determinare  sulla  base  delle  spese
ammissibili, entro i limiti massimi decisi dalla Commissione europea;
  Vista  la  decisione  dell'Unione europea del 12 luglio 2000 con la
quale  e'  stata  autorizzata  l'attuazione  del regime d'aiuto della
legge  n. 488/1992 per il periodo 2000-2006, prevedendo, tra l'altro,
per  le  nuove domande, l'applicabilita' delle misure di agevolazione
esclusivamente  sulla  base  delle  spese  inserite  in  programmi di
investimento  avviati  a  partire  dal  giorno successivo a quello di
presentazione   delle   domande   medesime   e,  per  la  sola  prima
applicazione,   delle  spese  ritenute  ammissibili  nell'ambito  dei
programmi   relativi  all'ultimo  bando  utile,  istruiti  con  esito
positivo  e  non  agevolati a causa della insufficienza delle risorse
finanziarie;
  Ritenuto di dover individuare le misure massime consentite relative
alle agevolazioni della legge n. 488/1992 per le richiamate aree pari
a  quelle  dei  limiti  massimi  agevolativi  stabiliti per tali aree
dall'Unione  europea con le richiamate decisioni del 20 luglio 2000 e
20 settembre 2000;
  Ritenuto  altresi' di dovere recepire, sulla base dei meccanismi di
adeguamento alle normative comunitarie del richiamato regolamento, di
cui  all'art.  2,  comma  9  del regolamento medesimo, e tenuto conto
della citata decisione del 12 luglio 2000, le limitazioni delle spese
ammissibili;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  1.  Si  riporta,  in  allegato  al  presente decreto, ai fini delle
agevolazioni  di  cui  al  decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488,
l'elenco delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise.
  2.  A  decorrere  dal  primo  bando  utile successivo alla data del
presente   decreto,   le  misure  massime  consentite  relative  alle
agevolazioni della legge n. 488/1992 per tali aree sono le seguenti:
    aree  dell'Abruzzo  in  obiettivo 2 o fuori obiettivo, con deroga
87.3.c:  20%  ESN  + 10% ESL per le piccole e medie imprese e 20% ESN
per le grandi imprese;
    aree  dell'Abruzzo  in  obiettivo 2, senza deroga 87.3.c: 15% ESL
per le piccole imprese e 7,5% ESL per le medie imprese;
    aree   del  Molise  ammesse  al  sostegno  transitorio  a  titolo
dell'obiettivo 1, con deroga 87.3.c: 20% ESN + 10% ESL per le piccole
e medie imprese e 20% ESN per le grandi imprese;
    aree   del  Molise  ammesse  al  sostegno  transitorio  a  titolo
dell'obiettivo 1, senza deroga 87.3.c: 15% ESL per le piccole imprese
e 7,5% ESL per le medie imprese.
  3.  Le  predette agevolazioni possono essere concesse, tenuto conto
dell'autorizzazione  comunitaria di cui alle premesse, esclusivamente
sulla base delle spese inserite in programmi d'investimento avviati a
partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda
di  agevolazioni, nonche', per la sola prima applicazione della legge
n.   488/1992,  delle  spese  ritenute  ammissibili  nell'ambito  dei
programmi relativi all'ultimo bando utile istruiti con esito positivo
e   non   agevolati   a   causa  della  insufficienza  delle  risorse
finanziarie.
  4.  Con  riferimento  alle  domande  delle regioni Abruzzo e Molise
relative  ai soli "grandi progetti", i termini di presentazione delle
domande   riferite  al  settore  "industria"  (attivita'  estrattive,
manifatturiere,  di  produzione e distribuzione di energia elettrica,
vapore  e  acqua  calda,  delle  costruzioni e di servizi reali), per
l'accesso  alle  agevolazioni  di  cui  alla  legge  n. 488/1992 sono
fissati,  come previsto dal decreto ministeriale del 20 ottobre 2000,
a  partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana del presente decreto e fino al trentesimo giorno
successivo;  entro  tale  ultimo  termine  dovranno  essere  altresi'
presentate  le  domande  relative  ai  "grandi  progetti" del settore
"industria"  delle  regioni  Basilicata,  Campania, Calabria, Puglia,
Sardegna  e  Sicilia, il cui termine finale era stato precedentemente
fissato al 31 ottobre 2000.
  5.  Per  la compilazione della scheda tecnica e della seconda parte
del  business  relative alle suddette domande delle regioni Abruzzo e
Molise   deve   essere  utilizzato  il  software  denominato  "8.04",
predisposto   dal   Ministero   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato e reso disponibile sul sito internet di quest'ultimo
all'indirizzo www.minindustria.it.
  6.  Le  risorse  accantonate  con decreto ministeriale del 7 giugno
2000  per le regioni Abruzzo (58,5 miliardi) e Molise (35,2 miliardi)
per   il  bando  "industria",  in  sede  di  piano  programmatico  di
assegnazione delle risorse finanziarie alle regioni dell'obiettivo 1,
sono  da  assegnare  per  12,2 miliardi (13% delle rispettive risorse
accantonate)  alla  graduatoria  multiregionale dei "grandi progetti"
dell'obiettivo   1;  conseguentemente,  le  risorse  complessivamente
assegnate  in  via programmatica a tale graduatoria ammontano a 728,2
miliardi.
  7.  I  termini di presentazione delle domande relative ai programmi
diversi  dai "grandi progetti" del settore "industria" delle medesime
regioni   Abruzzo  e  Molise  e  delle  restanti  aree  depresse  del
centro-nord,   saranno  fissati  contestualmente  alla  pubblicazione
dell'elenco di queste ultime aree.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 9 novembre 2000
                                                   Il Ministro: Letta