L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI
  Premesso che:
    l'esame    della    documentazione    presentata   dalle   S.O.A.
relativamente  ai modelli di contratto da stipulare con le imprese da
qualificare  nonche'  allo  svolgimento  delle  proprie  attivita' ha
evidenziato  soluzioni non uniformi oppure ha prospettato sostanziali
problematiche da risolvere;
    la   commissione   consultiva,   nel   prendere  in  esame  dette
situazioni,   ha   rappresentato   l'opportunita'  di  un  intervento
determinativo    dell'Autorita'   che   contenga,   in   particolare,
precisazioni  in  ordine  all'esclusivita' dell'oggetto sociale, alla
presenza  di  clausole  vessatorie  nei  modelli  di  contratto, alle
modalita'  di  determinazione  delle polizze assicurative, nonche' ad
altre modalita' operative della attivita' di attestazione;
    la  presente determinazione ha per oggetto le prescrizioni cui si
devono   attenere   le   S.O.A.   nell'esercizio   dell'attivita'  di
attestazione,  salvo  quelle  che  costituiscono indicazioni relative
alle  clausole  contrattuali  formulate  come  possibile contenuto di
patti   convenzionali   che  sono,  peraltro,  intese  ad  apprestare
preventiva  soluzione  di  possibili  casi  di contenzioso in sede di
esecuzione del contratto;
    in   ordine   al   problema   dell'oggetto   sociale  si  dispone
specificatamente  in  ciascun provvedimento di autorizzazione, mentre
per   gli  altri  problemi  appare  opportuno  adottare  la  presente
determinazione.
Esercizio dell'attivita' di attestazione.
  Le S.O.A.:
    iniziano  lo  svolgimento dell'attivita' sociale entro il termine
di   sei   mesi  dalla  data  di  ricevimento  del  provvedimento  di
autorizzazione,  a  pena  di  revoca  dell'autorizzazione medesima e,
laddove  lo  abbiano  interrotto,  devono riprenderlo entro lo stesso
termine, a pena di revoca dell'autorizzazione;
    comunicano  immediatamente  all'Autorita'  le  date di inizio, di
interruzioni,  con  l'indicazione  dei  relativi motivi, e di riavvio
dell'esercizio dell'attivita' di attestazione;
    sono  tenute  a rilasciare il certificato di attestazione secondo
il modello che sara' adottato dall'Autorita';
    devono  rilasciare  le  attestazioni  nel  rispetto dei requisiti
stabiliti  nell'art. 4 e nel titolo III del regolamento approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000, in prosieguo
chiamato regolamento, nonche' nel rispetto dei criteri previsti dalle
determinazioni  n.  47/2000,  n.  48/2000 del 12 ottobre 2000 e dalle
ulteriori determinazioni che l'Autorita' potra' assumere in merito.
Comunicazioni ed informazioni da parte delle S.O.A.
  Oltre  alle  informazioni e comunicazioni previste dal regolamento,
le S.O.A. comunicano all'Autorita':
    le  modifiche  che  si  intendono apportare all'organico minimo e
allegano,  contestualmente, ai fini della relativa autorizzazione, il
curriculum delle figure professionali da assumere;
    le sostituzioni dei componenti del consiglio di amministrazione e
dei titolari delle ulteriori cariche sociali indicate nel certificato
della  Camera  di commercio e allegano, contestualmente, i curriculum
relativi  ai  soggetti  che  subentrano  nelle  cariche, comprendenti
l'elenco degli incarichi ricoperti in enti, associazioni e societa';
    le   variazioni   alla  compagine  sociale  e  allegano  apposita
dichiarazione da cui risulti:
      a) per  le  persone  fisiche:  le  attivita'  e  gli  incarichi
ricoperti  in  enti,  associazioni  e societa' e i motivi per cui gli
stessi   non   contrastano   con   i  principi  di  indipendenza,  di
imparzialita' e non discriminazione;
      b) per  le  persone  giuridiche: l'oggetto sociale di ogni ente
nonche'  i  motivi  di  non  contrasto,  sotto il profilo oggettivo e
soggettivo,  con  i  principi di indipendenza, di imparzialita' e non
discriminazione.   In  presenza  di  situazioni  di  controllo  o  di
collegamento  vanno  indicati  i  motivi per i quali, sempre sotto il
profilo   oggettivo   e   soggettivo,  le  situazioni  anzidette  non
contrastano con il principio di indipendenza;
    per via telematica:
      a) gli   estremi  dei  contratti  di  attestazione  non  appena
stipulati;
      b) gli  estremi  dei  contratti  di rinnovo di attestazione non
appena stipulati;
    la  ricezione  della documentazione trasferita al sensi dell'art.
10, comma 9, del regolamento;
    l'intervenuta o omessa trasmissione, ai sensi dell'art. 10, comma
10,  del  regolamento,  della  documentazione in base alla quale sono
state rilasciate le attestazioni;
    le eventuali controversie insorte con l'impresa contraente;
    i  nuovi certificati di attestazione conseguenti a variazioni con
l'espressa  indicazione  della  loro  natura  sostitutiva  rispetto a
precedenti attestati.
Attivita' promozionali all'esercizio dell'attivita' di attestazione e
prestazione di soggetti esterni.
  Si  premette  che  le  S.O.A.  possono  utilizzare soggetti esterni
all'organizzazione   aziendale   esclusivamente  per  le  prestazioni
strumentali  e  accessorie e, in ogni caso, estranee alle fasi in cui
si articola l'attivita' di attestazione.
  Per   quanto   concerne   le   attivita'  promozionali,  funzionali
all'acquisizione di clientela, si precisa che:
    esse possono consistere soltanto nella diffusione di informazioni
relative  alla qualita' e alle caratteristiche della prestazione resa
dalla S.O.A.;
    qualora  tali attivita' abbiano risvolti di carattere monetario a
beneficio  della clientela, comunque non possono portare al risultato
di una generalizzata riduzione del corrispettivo minimo di tariffa;
    e'  precluso  includere  nell'attivita'  promozionale  quella  di
acquisizione  di  documenti  che  dovranno  poi costituire oggetto di
verifica da parte della S.O.A.;
    alle   S.O.A.,  stante  l'esclusivita'  dell'oggetto  della  loro
attivita', e' precluso assumere posizioni di intermediario rispetto a
societa'  di  consulenza, a compagnie di assicurazione, a istituti di
credito o svolgere qualunque tipo di prestazione di servizio.
Fase precedente alla conclusione del contratto.
  Le  S.O.A.  sono  tenute  ad  accettare  la  richiesta  proveniente
dall'impresa,  diretta alla stipula del contralto di cui all'art. 15,
comma  2,  del  regolamento.  Resta ferma la liberta' della S.O.A. di
determinare  la  misura  del  corrispettivo  secondo  le  indicazioni
dell'art.  12,  comma  4,  dello stesso regolamento, nonche' il tempo
previsto  per  l'esecuzione della prestazione nel rispetto del limite
massimo stabilito all'art. 15, comma 3, del regolamento.
  Nel  caso in cui la richiesta di attestazione da parte dell'impresa
sia  qualificata  nel documento contrattuale predisposto dalle S.O.A.
quale  proposta  irrevocabile  ex  art.  1329  del  codice civile, la
clausola  non  ha  effetto  se  non  approvata  specificatamente  per
iscritto.
Contenuto del contratto.
  Nel contratti da sottoscriversi tra S.O.A. ed impresa occorre:
    prevedere  espressamente  l'obbligo,  da  parte delle imprese che
intendono  qualificarsi,  di  dimostrare  l'esistenza  dei  requisiti
d'ordine   generale  richiesti  per  la  qualificazione  mediante  la
documentazione  stabilita  dall'Autorita' con la determinazione n. 47
del  12 ottobre  2000,  cui si aggiunge, ex art. 17, comma 1, lettera
f),  del  regolamento  (ovviamente,  ove non gia' esibito ai sensi di
quanto  previsto  nella suddetta determinazione n. 47) il certificato
di  iscrizione  dell'impresa  alla  Camera di commercio, mentre resta
precluso  prevedere  ulteriori  documenti  rispetto a quelli indicati
nella suddetta determinazione;
    prevedere  l'espressa  approvazione  per  iscritto  di  clausole,
relative  alle  conseguenze  di  inadempimento da parte delle imprese
alle richieste delle S.O.A.;
    individuare  le modalita' di comunicazione da parte dell'impresa,
nelle  ipotesi di collegamento tra direttore tecnico e qualificazione
attribuita,  dei casi di sostituzione previsti dall'art. 26, comma 4,
del  regolamento,  ai  fini  dell'esercizio da parte delle S.O.A. dei
poteri indicati dal comma 5 dello stesso articolo;
    prevedere clausole contenenti modalita' di comunicazione da parte
delle  S.O.A.  alla impresa dalla stessa qualificata circa le ipotesi
di   revoca,   fallimento   o   cessazione  dell'attivita',  al  fine
dell'esercizio  del  potere  di scelta in ordine al trasferimento dei
documenti;
    prevedere l'autorizzazione, da parte dell'impresa, al trattamento
dei  dati delle imprese in conformita' alla legge n. 675/1996 nonche'
l'impegno,  da  parte delle S.O.A., di non trattare i suddetti dati a
fini   statistici   e   di   marketing,  fatta  salva  una  specifica
autorizzazione in tal senso.
  Puo' essere, inoltre, previsto:
    che  il  corrispettivo  e'  quello  contrattualmente  pattuito al
momento della stipulazione, sia nel caso di mancata attestazione, sia
nel  caso in cui la qualificazione attestata debba essere inferiore o
superiore a quella richiesta;
    che,  nel  caso  sia  prevista  la  cessione nel contratto, nello
stesso  vanno  indicate le ipotesi in cui la cessione puo' avvenire e
le relative modalita';
    che  la  comunicazione  alla S.O.A., di cui all'art. 26, comma 6,
del   regolamento,   contenga   anche   l'attestazione  dell'avvenuta
trasmissione  all'Osservatorio  dei lavori pubblici delle notizie ivi
previste;
    quali  richieste di integrazioni documentali o di acquisizione di
informazioni  possano  determinare  la sospensione del termine per il
rilascio  dell'attestazione,  fermo  restando  che  la sospensione si
verifica   comunque  nel  caso  di  accesso  diretto  alle  strutture
aziendali.
Polizza assicurativa.
  I  massimali  previsti  nella polizza assicurativa, esibita ai fini
dell'autorizzazione, sono soggetti ad aumento con riferimento ai dati
della   concreta   attivita'   di  qualificazione  posta  in  essere,
consistente  nel  valore  portafoglio  contratti. Sussiste, pertanto,
l'obbligo  delle  S.O.A.  di  rilevare  gli  scostamenti di tali dati
rispetto  alle  previsioni iniziali e di adeguare conseguentemente il
massimale assicurativo.
    Roma, 3 novembre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito