IL DIRIGENTE GENERALE
del  Dipartimento  delle professioni sanitarie, delle risorse umane e
tecnologiche  in  sanita'  e  dell'assistenza sanitaria di competenza
                              statale.
  Visto  il  decreto  ministeriale  22 febbraio  1999  con  il  quale
l'Azienda  ospedaliera  pisana  "Spedali  riuniti di Santa Chiara" di
Pisa,  e'  stata  autorizzata  ad espletare attivita' di trapianto di
fegato da cadavere a scopo terapeutico;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  direttore  generale dell'Azienda
ospedaliera  Pisana "Spedali riuniti di Santa Chiara" di Pisa in data
23 ottobre  2000,  intesa ad ottenere l'autorizzazione all'inclusione
di  sanitari nell'e'quipe autorizzata all'espletamento delle predette
attivita' con il sopracitato decreto ministeriale;
  Considerato  che,  in  base  agli  atti istruttori, nulla osta alla
concessione della richiesta autorizzazione;
  Vista  la  legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi
di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n.
409,  che  approva  il  regolamento  di  esecuzione della sopracitata
legge;
  Vista  la  legge  13 luglio  1990,  n. 198, recante modifiche delle
disposizioni  sul  prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto
terapeutico;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994,
n.   694,   che   approva   il   regolamento   recante   norme  sulla
semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;
  Vista  la  legge 1o aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in
materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;
  Vista  l'ordinanza 1o giugno 1999 del Ministro della sanita' che ha
disposto   in   via   provvisoria,   in   ordine   al  rinnovo  delle
autorizzazioni  ed  alle  nuove  autorizzazioni  alle strutture per i
trapianti;
  Viste  le  ordinanze  31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro
della  sanita' che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza
di cui sopra;
  Ritenuto, in conformita' alle disposizioni recate dall'ordinanza 1o
giugno  1999  del Ministro della sanita', convalidate dalle precitate
ordinanze,  di  limitare  la  validita' temporale dell'autorizzazione
fino  alle  determinazioni  che la regione Toscana adottera' ai sensi
dell'art. 16, comma 1, della legge 1o aprile 1999, n. 91;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Azienda  ospedaliera  pisana "Spedali riuniti di Santa Chiara" di
Pisa  e'  autorizzata  ad  includere  nell'e'quipe responsabile delle
attivita'  di trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico, di
cui al decreto ministeriale 22 ottobre 1999, i seguenti sanitari:
    Romagnoli  dott.  Iacopo, dirigente medico primo livello - Unita'
operativa   di   chirurgia   generale   e   trapianti   universitaria
dell'Azienda ospedaliera Pisana;
    Carobbi  dott.  Andrea,  dirigente  medico primo livello - Unita'
operativa   di   chirurgia   generale   e   trapianti   universitaria
dell'Azienda ospedaliera Pisana;
    Signori  dott.  Stefano,  dirigente medico primo livello - Unita'
operativa   di   chirurgia   generale   e   trapianti   universitaria
dell'Azienda ospedaliera Pisana.