IL DIRETTORE GENERALE
                del Dipartimento della programmazione

  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 giugno  1993,  il  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  2 febbraio  1994, n. 196, e il decreto
ministeriale  27 dicembre  1996,  n.  704, concernenti il riordino di
questo Ministero;
  Visto  l'art.  20,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni   e  integrazioni  che  autorizza  l'esecuzione  di  un
programma  pluriennale  di  interventi in materia di ristrutturazione
edilizia  e  di  ammodernamento  tecnologico del patrimonio sanitario
pubblico  e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per
anziani  e  soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di
30.000 miliardi di lire;
  Visto  il  decreto-legge  17 maggio  1996,  n. 280, convertito, con
modificazioni,   dalla   legge   18 luglio   1996,  n.  382,  recante
"Disposizioni urgenti nel settore sanitario";
  Visto  l'art.  1, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n.  430,  come  sostituito dall'art. 3 della legge 17 maggio 1999, n.
144,  che trasferisce ai Ministeri competenti le funzioni di gestione
tecnica,   amministrativa   e   finanziaria  attribuite  al  Comitato
interministeriale per la programmazione economica;
  Visto  l'art. 50, comma 1, lettera c) della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  l'art.  4-bis, comma 1 del decreto-legge del 28 dicembre
1998,  n.  450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio
1999,  n.  39,  che  rendono disponibile - per la realizzazione degli
interventi  di  edilizia sanitaria ai sensi dell'art. 20 della citata
legge  n.  67  del  1988  - la somma di lire 4.000 miliardi cui 1.200
miliardi  per l'anno 1999, lire 1.300 miliardi per l'anno 2000 e lire
1.500 miliardi per l'anno 2001;
  Visto  l'art. 4, lettera b), del regolamento approvato con delibera
CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
257  del 2 novembre 1999, che individua tra le funzioni da trasferire
al  Ministero della sanita' l'ammissione a finanziamento dei progetti
in   materia   di   edilizia  sanitaria,  suscettibili  di  immediata
realizzazione,  ai  sensi  del  citato  art. 20 della legge n. 67 del
1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 124 del 30 maggio 1997 che stabilisce i criteri
per   l'avvio   della   seconda   fase  del  programma  nazionale  di
investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67 del 1988;
  Vista  la  delibera  CIPE n. 52 del 6 maggio 1998, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998, di
approvazione  del  quadro  programmatico  per  il  completamento  del
suddetto programma di investimenti che assegna alla regione Lombardia
la  quota  di  lire  2.325.592.000.000 milioni per il secondo e terzo
triennio  del  programma, dei quali lire 251.000.000.000 milioni gia'
assegnati  alla  regione  con delibera CIPE 6 maggio 1998 concernente
"Articolo  20  della  legge  11 marzo  1988  n.  67  - Seconda fase -
Programma  specifico  per  l'utilizzo delle risorse di cui alla legge
27 dicembre 1997, n. 450";
  Vista  la  lettera  circolare  del  Ministro  della  sanita'  prot.
100/scps/6.7691  del  18 giugno  1997,  nella quale sono indicati gli
obiettivi  e  le  modalita'  di  avvio  della seconda fase del citato
programma di investimenti;
  Vista  la  delibera  di giunta regionale n. 313448 del 29 settembre
1997  avente per oggetto "Programma pluriennale degli investimenti in
sanita'  in attuazione della seconda fase dell'art. 20 della legge n.
67/1988";
  Vista la delibera di giunta regionale n. 41334 del 12 febbraio 1999
avente per oggetto "Approvazione del testo di intesa istituzionale di
programma  da  sottoscriversi  tra  il Governo e la regione Lombardia
nonche'   dei   testi  dei  relativi  accordi  di  programma  quadro.
Designazione    dei   membri   regionali   componenti   il   comitato
istituzionale  di  gestione  e  del comitato paritetico di attuazione
dell'intesa";
  Visto   l'accordo   di  programma  quadro  in  materia  di  sanita'
sottoscritto,  nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra
Governo e la giunta della regione Lombardia, il 3 marzo 1999;
  Viste  le  richieste  di  finanziamento  presentate  dalla  regione
Lombardia  per  un  importo  totale  di  lire  218.322 milioni pari a
112.753.903,12  euro,  di  cui lire 213.175 milioni con nota prot. n.
G 1.2000.0003488  del  28 febbraio  2000, lire 5.147 milioni con nota
prot.  n.  G 1.2000.0008639  del  2 maggio  2000  e  la nota prot. n.
G 1.2000.0007451 dell'11 aprile 2000 avente per oggetto "Integrazione
alla  richiesta  di  finanziamento",  sulla  base  delle  quali si e'
proceduto  a  formulare  il  decreto dirigenziale 31 maggio 2000, che
ammetteva  a  finanziamento n. 56 interventi fra i quali l'intervento
di  "Adeguamento  a  standard  R.S.A." C.R. Villa Sacro Cuore Coniugi
Preyer di Casalmorano (Cremona);
  Vista la nota della regione Lombardia prot. n. G 1.2000.0013880 del
27 giugno 2000, con la quale si comunica la privatizzazione dell'Ente
"C.R. Villa Sacro Cuore Coniugi Preyer di Casalmorano (Cremona)";
  Ritenuto  di dover procedere alla riformulazione del citato decreto
dirigenziale  del 31 maggio 2000, con la eliminazione dell'intervento
contrassegnato  con  la  scheda n. 15, "Adeguamento a standard R.S.A.
C.R.  Villa  Sacro  Cuore  Coniugi  Preyer di Casalmorano (Cremona)",
dall'elenco  degli  interventi  finanziabili di cui al citato decreto
31 maggio  2000 e con la conseguente ammissione a finanziamento di n.
55  interventi  per  un importo totale di lire 213.360 milioni pari a
110.330.687,35 euro;
  Visto in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge 17 maggio
1999,  n.  144, che prevede l'istituzione di "Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici";
  Considerato che e' in corso la costituzione di un proprio nucleo da
parte   del   Ministero   della  sanita'  e  che  la  verifica  degli
investimenti  sara'  disciplinata,  d'intesa  con  il  Ministero  del
tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica, nell'ambito
dell'emanando  regolamento inerente agli accordi di programma ex art.
5-bis  del  decreto  legislativo  n. 502 del 1992, come modificato da
ultimo dal decreto legislativo n. 229 del 1999;
                              Decreta:
  A  valere  sulle  autorizzazioni  del  Ministero  del  tesoro,  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  previste dall'art. 50,
comma  1,  lettera  c)  della  legge  23 dicembre  1998,  n.  448, ed
incrementate   dall'art.   4-bis,   comma  1  del  decreto-legge  del
28 dicembre  1998,  n.  450  convertito con modificazioni dalla legge
26 gennaio  1999,  n. 39, sono ammessi a finanziamento gli interventi
di  cui  all'allegato  elenco  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto per un importo totale di lire 213.630 milioni pari a
110.330.687,35  euro  (al  netto  della  quota  del 5% a carico della
regione Lombardia).
  Restano  a  carico della regione Lombardia eventuali maggiori oneri
derivanti dalle modifiche delle aliquote I.V.A.
  Nelle  more  della  definizione del regolamento citato in premessa,
nell'ambito   del   quale   sara'   anche  disciplinata  la  verifica
dell'investimento, la regione Lombardia assicura che l'aggiudicazione
e  la consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti avvengano
entro  i termini previsti dalla circolare del Ministro del tesoro del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e  del  Ministro della
sanita'  del 10 febbraio 1994 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 8 settembre 2000
                                      Il direttore generale: De Giuli
Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 2000
Registro n. 2 Sanita', foglio n. 194