IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali Visto il
decreto ministeriale 15 novembre 1989 recante il riconoscimento della
denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena";
Vista la sentenza n. 5798 del 14 luglio 2000 del Consiglio di
Stato, sezione VI, con la quale l'organo giurisdizionale, decidendo
sul ricorso in appello proposto dalla ditta Acetificio Marcello De
Nigris, con sede e stabilimento in Afragola (Napoli), per
l'annullamento della sentenza del tribunale amministrativo regionale
per il Lazio - sez. II-ter - n. 467 del 28 gennaio 2000, riforma la
sentenza impugnata e annulla il decreto ministeriale contestato;
Considerato che per effetto della decisione giurisdizionale
predetta la normativa disciplinante la produzione dell'aceto
balsamico di Modena resta fissata dalle disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 ed
al decreto ministeriale 3 dicembre 1965 concernente le
caratteristiche di composizione e modalita' di preparazione
dell'"Aceto balsamico di Modena";
Visto il regolamento CE della commissione n. 813 del 17 aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n.
100 del 24 aprile 2000 con il quale e' stata registrata la
denominazione di origine protetta (D.O.P.) "Aceto balsamico
tradizionale di Modena" ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE)
n. 2081 del 14 luglio 1992;
Considerato che l'art. 13, paragrafo 1 del predetto regolamento n.
2081/92 tutela le denominazioni registrate contro qualsiasi
usurpazione, imitazione o evocazione, anche se l'origine vera del
prodotto e' indicata ovvero contro qualsiasi altra indicazione falsa
o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o
alle qualita' essenziali dei prodotti usata sulla confezione o
sull'imballaggio e nella pubblicita' ovvero contro qualsiasi altra
prassi che possa indurre in errore il pubblico sulla vera origine del
prodotto;
Considerato che la predetta protezione si estende all'intera
denominazione "Aceto balsamico tradizionale di Modena" e alle sue
singole parti costituenti, ad eccezione del nome "aceto", la cui
utilizzazione e' disciplinata dalla specifica vigente normativa;
Ritenuto che la produzione e la commercializzazione di un prodotto
recante la denominazione "Aceto balsamico di Modena" configuri una
fattispecie rientrante nelle previsioni del richiamato art. 13,
paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/92;
Considerato che ai sensi dell'art. 13, paragrafo 2 della citata
regolamentazione, come sostituito dall'art. 1, paragrafo 4 del
regolamento (CE) n. 535 del consiglio del 17 marzo 1997, gli Stati
membri possono lasciare in vigore i sistemi nazionali, che consentono
l'impiego delle denominazioni preesistenti per un periodo massimo di
cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della
registrazione, ai sensi dell'art. 17 del regolamento (CEE) n.
2081/92, a condizione che i prodotti siano stati legalmente immessi
in commercio con tali denominazioni da almeno cinque anni, prima
della data di pubblicazione del regolamento di registrazione e che le
imprese interessate abbiano legalmente immesso in commercio i
prodotti in questione, utilizzando in modo continuativo la
denominazione durante il predetto quinquennio e che dalle etichette
utilizzate risulti chiaramente la vera origine dei prodotti;
Considerato che anteriormente alla pronuncia di annullamento del
decreto ministeriale 15 novembre 1989 la condizione della legale
immissione in commercio del prodotto denominato "Aceto balsamico di
Modena" era soddisfatta solo dalle ditte operanti nel territorio
amministrativo delle province di Modena e di Reggio Emilia, in
conseguenza della corrispondente limitazione territoriale introdotta
dal citato decreto ministeriale;
Considerato che gli effetti della pronuncia giurisdizionale operano
solo nei confronti della ricorrente e appellante ditta acetificio
Marcello De Nigris, con sede e stabilimento in Afragola (Napoli);
Ritenuto di dover provvedere al ripristino della certezza giuridica
sull'uso della denominazione "Aceto balsamico di Modena" in vigenza
degli effetti prodotti dalla registrazione in ambito comunitario del
prodotto "Aceto balsamico tradizionale di Modena";
Decreta:
Art. 1.
Il decreto ministeriale 15 novembre 1989 recante riconoscimento
della denominazione di origine "Aceto balsamico di Modena" e'
annullato.