IL DIRETTORE GENERALE
                      delle politiche agricole
                    ed agroindustriali nazionali
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista  la  legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visti  i  decreti  di  attuazione,  finora  emanati, della predetta
legge;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visti  i  decreti  ministeriali  7 luglio  1993  e  12 luglio 1999,
contenenti  disposizioni  sui  recipienti  in cui sono confezionati i
vini a denominazione di origine;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1971, con
il   quale   e'   stata  riconosciuta  la  denominazione  di  origine
controllata  dei  vini  "Orvieto"  ed  e' stato approvato il relativo
disciplinare di produzione, e successive modifiche;
  Visto  il decreto ministeriale 1o settembre 1997, con il quale sono
state  apportate  ulteriori  modifiche  al disciplinare di produzione
sopra citato;
  Vista  la  domanda presentata dal Consorzio tutela vini di Orvieto,
intesa  ad  ottenere  la  modifica  dell'art.  8  del disciplinare di
produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto",
mediante  la previsione della possibilita' dell'utilizzo di materiale
inerte  per  la  chiusura  dei  recipienti  contenenti il vino di cui
trattasi  ad  esclusione  delle  tipologie  "Orvieto  "superiore " ed
"Orvieto "classico superiore ";
  Visti  il  parere favorevole espresso dal Comitato nazionale per la
tutela  e  la  valorizzazione  delle denominazioni di origine e delle
indicazioni   geografiche   tipiche  dei  vini,  nella  riunione  del
25 ottobre  2000, sulla predetta istanza e la conseguente proposta di
modifica  dell'art.  8  del  disciplinare  di  produzione  dei vini a
denominazione  di  origine  controllata  "Orvieto"  da detto Comitato
formulata;
  Ritenuto   pertanto  necessario  doversi  procedere  alla  modifica
dell'art.  8  del disciplinare di produzione dei vini a denominazione
di  origine  controllata "Orvieto", in conformita' al parere espresso
ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;
  Considerato  che  l'art.  4  del citato regolamento, concernente la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione   dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che  le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                           Articolo unico
  L'art. 8 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di
origine  controllata  "Orvieto",  approvato  con decreto ministeriale
1o settembre 1997, e' sostituito per intero dal seguente testo:
  "I  vini  "Orvieto  e  "Orvieto  classico immessi al consumo con la
qualifica  superiore  devono  essere  confezionati  in  bottiglie  di
capacita' non superiore a litri 1.5, chiuse con tappi di sughero.
  Il  tappo  a  vite  e' ammesso per le bottiglie di capacita' pari o
inferiore a litri 0.375.
  Per  i  vini  a denominazione di origine controllata "Orvieto , con
esclusione  delle  tipologie  "Orvieto superiore ed "Orvieto classico
superiore , e' consentito l'utilizzo dei vari dispositivi di chiusura
ammessi dalla vigente normativa in materia.
  Sulle  bottiglie  contenenti  vino  "Orvieto  e "Orvieto classico ,
anche  con  la  qualificazione superiore, deve figurare l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 novembre 2000
                                      Il direttore generale: Ambrosio