Il consiglio della camera arbitrale nel rappresentare la necessita'
di   una  sollecita  emanazione  da  parte  degli  organi  competenti
(Ministero  dei  lavori  pubblici  e  Ministero  della giustizia) del
decreto interministeriale di cui all'art. 32, comma 2, della legge 11
febbraio  1994,  n. 109, e successive modificazioni, ha rappresentato
la   esigenza   di  un  chiarimento  interpretativo  in  ordine  alla
applicazione  della  nuova  normativa in materia di definizione delle
controversie,  ai sensi di quanto disposto dall'articolo citato della
legge-quadro e dagli articoli 150 e 151 del regolamento approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
  Detto  chiarimento veniva richiesto, in particolare, in ordine alla
questione  relativa  alla  portata  dell'abrogazione della precedente
normativa   in   materia  nel  momento  di  inizio  del  procedimento
arbitrale.
  Detto  chiarimento,  inoltre,  risultava  necessario in presenza di
istanze   intese  ad  ottenere  la  indicazione  della  modalita'  di
presentazione  delle  domande  per la designazione dei presidenti dei
collegi arbitrali.
  Va  premesso  che  l'art. 32, comma 4, della legge n. 109/1994 (nel
testo  riformulato  dalla legge n. 415/1998), dispone che "dalla data
di  entrata  in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli
articoli  42,  43,  44,  45,  46,  47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato
generale  di  appalto  approvato  con il decreto del Presidente della
Repubblica  16  luglio 1962, n. 1063. Dalla medesima data il richiamo
ai collegi arbitrali da costituire ai sensi della normativa abrogata,
contenuto  nei  contratti  di appalto gia' stipulati, deve intendersi
riferito  ai collegi da nominare con la procedura camerale secondo le
modalita'  previste  dai  comma  precedenti  ed i relativi giudizi si
svolgono secondo la disciplina da essi fissata".
  Va  aggiunto  che,  ai  sensi  dell'art. 3, comma 5, della legge n.
109/1994,  contestualmente  all'entrata  in vigore del regolamento e'
entrato  in vigore il nuovo capitolato generale di appalto, approvato
con  decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, con sostituzione di
nuovo complesso normativo a quello del 1962.
  Contemporaneamente,   dalla   data   di   entrata   in  vigore  del
regolamento,  l'Autorita'  per  la  vigilanza  sui lavori pubblici e'
stata  investita  del  potere  di  nomina  del Consiglio della Camera
arbitrale ed a cio' ha provveduto con atto del 28 luglio 2000.
  Tutto  cio'  premesso, va, anzitutto, considerato che dal combinato
disposto  degli  articoli 32 e 3 della legge n. 109/1994 si trae, una
constatazione interpretativa.
  Se  l'entrata  in  vigore  del  nuovo capitolato generale implicava
l'abrogazione   automatica   di  quello  del  1962,  la  disposizione
esplicita  di  cui all'art. 32 della legge quadro scaturiva dal fatto
che  il  nuovo  testo non conteneva norme direttamente sostitutive di
quelle di cui agli articoli dal 32 al 59 del precedente testo.
  Si  sarebbe potuto affermarne, pertanto, la sopravvivenza, laddove,
invece,  l'intento del legislatore era quello di sostituire una nuova
ed  originale  normativa  in una materia (quella arbitrale) su cui si
erano appuntate molte delle critiche rivolte al precedente sistema.
  Cio'  precisato  e',  poi,  da  constatare,  senza  che  ne occorra
dimostrazione  stante  l'unanimita' di valutazione, al riguardo - che
la  disposizione  di  cui  all'articolo  32 e' norma - o esempio piu'
caratteristico  di  norma - connotata da valenza processuale e quindi
di  immediata  applicazione.  Detta  applicazione  immediata cobra il
problema  dell'ambito  dell'applicazione stessa che e' di particolare
valenza,  per  essere  la disposizione relativa alla costituzione del
giudice  il  cui  vizio comporta, come da pacifica giurisprudenza (v.
con  ulteriori  precisazioni  che  non  rilevano  sotto il profilo di
interesse,  Cass.  civ.,  Sez.  I  23  maggio 2000, n. 6698) nullita'
assoluta e rilevabile di ufficio.
  Di  qui  lo  specifico  rilievo  per  le  incidenti conseguenze che
derivano  da questa sanzione di nullita' in relazione a pronunzie che
risolvono   controversie   di  rilevante  interesse  economico  e  la
necessaria   attenzione   che   deve  porre  l'Autorita'  deputata  a
verificare,   ma  ad  evitare  anzitutto,  il  verificarsi  di  danni
erariali.
  La  disciplina  operativa  nel regime transitorio della definizione
delle controversie quale dettata dall'art. 32 non incide, ovviamente,
sui giudizi arbitrali all'esame di collegi gia' nominati e costituiti
alla data di entrata in vigore del regolamento.
  Per le altre ipotesi e soprattutto per il caso di collegi arbitrali
non  costituiti  alla stessa data si pone il problema della normativa
applicabile.
  In proposito e' da considerare che l'uso di due diverse espressioni
"da  costituire"  e  "da  nominare"  contenute  nella norma in esame,
l'art. 32 citato, offre un chiaro elemento testuale interpretativo.
  La  norma  adopera  l'espressione "collegi arbitrali da costituire"
per  i  quali  non  si  applica  dalla  data di entrata in vigore del
regolamento  la  normativa del 1962, in quanto in questa normativa si
fa  appunto  riferimento  alla  "costituzione" del Collegio arbitrale
nell'articolo  (il  48)  che prevede questo come momento iniziale del
relativo  giudizio,  dopo  che  si  sia avuto lo scambio di domanda e
deduzione  tra  le  parti,  la presentazione di istanza per la nomina
degli altri arbitri e la "costituzione" appunto del collegio.
  Quando,  invece,  detto art. 32 vuole richiamare la nuova normativa
fa  riferimento  ai "collegi da nominare", secondo la nuova procedura
della  Camera  arbitrale  e  che si debbono svolgere secondo le nuove
norme.
  Ecco  allora  che,  se i collegi arbitrali non sono costituiti nei,
sensi  anzidetti, non possono i componenti, ancorche' prima nominati,
procedere, dopo l'entrata in vigore del regolamento alla costituzione
del collegio.
  Non  puo'  avere ingresso in questa sede il problema che si collega
al  fatto  che  la  norma  dell'art.  32  comporterebbe la automatica
sostituzione  di  un  diverso  contenuto  legislativo  alla  clausola
compromissoria  vigente  in  quanto  inserita  in  un  contratto gia'
concluso, questione proponibile, semmai, in sede diversa.
  Per  quanto  riguarda gli inconvenienti pratici, e' certo compito e
dovere  delle  autorita' competenti di attuare con ogni sollecitudine
gli  adempimenti  necessari  per  la  entrata  in  funzione del nuovo
sistema,  dall'emanazione  del  decreto  interministeriale  cui si e'
fatto cenno all'inizio, alla designazione da parte delle magistrature
superiori  di  componenti  da iscrivere negli albi, alla precisazione
che coevamente viene stabilita delle modalita' di presentazione delle
domande di iscrizione agli albi.
  Di fronte al chiaro precetto normativo non vi e' alternativa, si fa
testuale riferimento alle "clausole dei contratti gia' stipulati".
  Il  rilievo che puo' avere comunque un contenzioso in materia rende
praticabile  e  tuzioristica  la soluzione di una intesa tra le parti
contraenti  per  riformulare la clausola compromissoria, aderendo con
mutuo  consenso alle modalita' di espletamento del giudizio arbitrale
introdotto  dalle  nuove  norme,  intesa  che  trova fondamento nella
sopravvenuta   impossibilita'  di  giungere  alla  definizione  delle
controversie  sulla  base  della  precedente  normativa  testualmente
abrogata e nell'interesse reciproco a questa definizione.
  Accanto  agli argomenti di carattere testuale vi e' un argomento di
carattere strettamente funzionale.
  Ogni  innovazione normativa va valutata anche in quanto rispondente
a determinate esigenze o determinati interessi di carattere generale.
  Le  innovazioni  in  materia  di  arbitrato  sono state innovazioni
destinate a incidere su situazioni che hanno dato luogo a valutazioni
negative.
  Ogni interpretazione diversa da quella prima indicata comporterebbe
la   ultrattivita'   delle   disposizioni   precedenti,   come  detto
negativamente  valutate,  per  un periodo di tempo indefinibile nella
sua durata e con rilevante ricaduta di carattere economico.
  Sulle  base delle suesposte considerazioni il Consiglio accerta che
il  regime  transitorio  in  tema  di  risoluzione delle controversie
comporta  l'applicabilita' della precedente disciplina esclusivamente
ai giudizi arbitrali che si trovino in fasi successive a quella della
costituzione  del  collegio come previsto dall'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 1962;
  che  in  ogni  altro  caso  ed  anche  con  riferimento  a clausole
compromissorie  sottoscritte anteriormente alla nuova disciplina ed a
domande  di arbitrato presentate prima della sua entrata in vigore si
applica  ai  fini  della  nomina  del collegio la normativa contenuta
nella legge-quadro e nel regolamento.
    Roma, 15 novembre 2000
                                                 Il presidente: Garri