IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  il  decreto-legge  20 maggio  1993,  n. 148, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;
  Visto, in particolare, l'art. 4, comma 11-bis, del richiamato testo
normativo  il quale prevede che i datori di lavoro che trasformano la
loro   natura   giuridica  da  pubblica  in  privata  possono  essere
autorizzati  ad adempiere gradualmente agli obblighi occupazionali in
materia  di  assunzioni  obbligatorie,  previsti dalla legge 2 aprile
1968, n. 482;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22 dicembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1994, con il quale sono
state    determinate    le    modalita'    relative    al    rilascio
dell'autorizzazione di cui sopra;
  Considerato  che  la legge 2 aprile 1968, n. 482, e' stata abrogata
dalla  legge  12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al
lavoro  dei  disabili",  che  ha  riformato la disciplina in materia,
rideterminando, tra l'altro le quote d'obbligo;
  Considerato,   pertanto,   che   appare   necessario  procedere  al
riproporzionamento delle quote di obbligo che i datori di lavoro, che
hanno  trasformato  la  loro natura giuridica da pubblica in privata,
sono  tenuti a riservare ai destinatari della normativa in materia di
assunzioni obbligatorie;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. I datori di lavoro, di cui all'art. 4, comma 11-bis, della legge
19 luglio  1993,  n.  236,  al  fine  di  contemperare l'assolvimento
dell'obbligo  di  copertura delle quote previste dalla legge 12 marzo
1999,  n.  68,  con  il  mantenimento  degli  equilibri  economici  e
gestionali  delle  imprese,  possono  essere autorizzati ad adempiere
gradualmente  riservando, comunque, una percentuale pari al 12% delle
assunzioni  effettuate  in  data successiva alla trasformazione della
loro  natura  giuridica  da  pubblica a privata, ai beneficiari della
predetta   normativa,  fino  al  completo  assolvimento  dell'obbligo
medesimo, se occupano piu' di 50 dipendenti.
  2.  Per  i datori di lavoro che occupano da 36 a 50 dipendenti e da
15 a 35 dipendenti, la quota di riserva e' fissata rispettivamente in
4 e 2 unita'.