L'AUTORITA'
                  PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
  Nella riunione del 13 settembre 2000,
  Premesso che:
    ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n.
481 (di seguito: legge n. 481/1995) sono trasferite all'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') le funzioni in
materia  di  energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2,
lettera b),  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 20 aprile
1994,   n.   373,   al   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato    sino    all'emanazione    del    regolamento   di
organizzazione e funzionamento dell'Autorita';
    ai  sensi  dell'art.  3,  comma  7, della legge numero 481/1995 i
provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale dei prezzi
(di  seguito:  il CIP) e dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato  in materia di energia elettrica e di gas conservano
piena  validita'  ed  efficacia salvo modifica o abrogazione disposta
dal  Ministro,  anche  nell'atto  di  concessione,  o  dall'Autorita'
competente;
    il  capitolo  I,  titolo  IV,  comma  2, del decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 (di
seguito:  decreto del Ministro dell'industria 19 luglio 1996) prevede
che  per  le  modifiche contrattuali, subentri e voltare derivanti da
richieste  degli  utenti  che  non  comportino  aumenti  di potenza a
disposizione  e' dovuto all'impresa fornitrice un diritto fisso di L.
98.000;
  Vista la legge n. 481/1995;
  Visti:
    il provvedimento del CIP 30 luglio 1986, n. 42/1986 recante norme
in  materia di contributi di allacciamento alle reti di distribuzione
di  energia  elettrica,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 181 del 6 agosto 1986;
    il  provvedimento  del  CIP  19 dicembre 1990, n. 45/90 - recante
modificazioni  ai  provvedimenti  vigenti  in  materia  di  tariffe e
condizioni  di  fornitura  per  l'energia elettrica, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 302 del 29 dicembre 1990;
    il  provvedimento  del  CIP  14 dicembre  1993, n. 15/93, recante
modificazione  ai  provvedimenti  vigenti  in  materia  di prezzi, di
condizioni  di fornitura e di contributi di allacciamento, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 301 del 24 dicembre
1993;
    il  decreto  del  Ministro  dell'industria 19 luglio 1996 recante
modificazioni  ai  provvedimenti  CIP  in  materia  di  contributi di
allacciamento,  di  Cassa  conguaglio  per  il settore elettrico e di
sovrapprezzo per i nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 172 del
24 luglio 1996;
    la deliberazione dell'Autorita' 11 dicembre 1996, n. 5/96 recante
regolamento  per  l'organizzazione  e il funzionamento dell'Autorita'
per l'energia elettrica e il gas, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- serie generale - n. 93 del 22 aprile 1997;
    la  deliberazione  dell'Autorita'  29 dicembre  1999,  n. 204/99,
recante  regolazione  della tariffa base, dei parametri e degli altri
elementi  di  riferimento  per  la  determinazione  delle tariffe dei
servizi  di distribuzione e vendita dell'energia elettrica ai clienti
del  mercato  vincolato  ai  sensi dell'art. 2, comma 12, lettera e),
della  legge  14 novembre  1995,  n.  481,  pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1999 (di seguito:
deliberazione n. 204/99);
    la deliberazione dell'Autorita' 27 gennaio 2000, n. 4/00, recante
integrazione   della   deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  29 dicembre  1999,  n.  204,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 24 del 31 gennaio 2000;
    la   deliberazione  dell'Autorita'  22 giugno  2000,  n.  112/00,
recante  adozione  di  disposizioni  in  materia  di  tariffe  per la
fornitura  di  energia elettrica ai clienti del mercato vincolato per
il  secondo  semestre  2000  in  attuazione  e  ad integrazione della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
29 dicembre  1999,  n.  204/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 151 del 30 giugno 2000;
    la deliberazione dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 141/00, recante
verifica  delle  opzioni  tariffarie  per  la  fornitura  di  energia
elettrica  ai  clienti  del mercato vincolato per il secondo semestre
dell'anno  2000  presentate  ai  sensi  dell'art. 2, comma 2.3, della
deliberazione   dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e  il  gas
22 giugno  2000,  n.  112/00, e per la correzione di errori materiali
della  medesima  deliberazione  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 196 del 23 agosto 2000;
  Considerato che:
    con  deliberazione  n.  204/99  l'Autorita' ha istituito un nuovo
ordinamento  tariffario in base al quale gli esercenti determinano le
opzioni  offerte  ai clienti del mercato vincolato e che tali opzioni
devono  essere  presentate  dagli  esercenti entro il 30 settembre di
ogni  anno  per l'anno successivo, affinche' l'Autorita' ne verifichi
la  conformita'  ai  criteri  di  cui  agli  articoli  5  e  13 della
deliberazione n. 204/99;
    ai  sensi dell'art. 18, comma 18.4, della deliberazione n. 204/99
le  opzioni  tariffarie  base  relative  all'anno  2000 devono essere
offerte da ciascun esercente dal lo luglio 2000;
    ai  sensi dell'art. 5, comma 5.6 e dell'art. 13, comma 13.5 della
deliberazione  n.  204/99  ogni  anno  l'esercente comunica a ciascun
cliente    l'opzione    tariffaria    piu'   conveniente,   date   le
caratteristiche  della  fornitura  nell'anno  precedente, qualora sia
diversa dall'opzione tariffaria applicata;
  Ritenuto che:
    l'espressione  "potenza a disposizione" contenuta nel capitolo I,
titolo  IV, comma 2 del decreto del Ministro dell'industria 19 luglio
1996 debba essere interpretata come "potenza massima a disposizione",
cosi' come previsto ai titoli I, II e III dello stesso capitolo I;
    la  previsione  contenuta nel capitolo I, titolo IV, comma 2, del
decreto  del  Ministro dell'industria 19 luglio 1996, nella parte che
prevede  il pagamento da parte dell'utente di un diritto fisso per la
richiesta di modifiche contrattuali, non sia compatibile con il nuovo
ordinamento tariffario, che consente ai clienti del mercato vincolato
di  scegliere  fra  opzioni  tariffarie,  nel caso che tali modifiche
siano  costituite  da  cambiamenti  da  tariffe ad opzioni tariffarie
ovvero  da  cambiamenti di opzioni tariffarie all'interno di una data
tipologia di utenza e non comportino variazioni nella potenza massima
a disposizione;
    sia  opportuno  modificare  la  previsione  richiamata all'alinea
precedente  al  fine  di  assicurare condizioni che non ostacolino la
scelta fra piu' opzioni a far data dal 1o luglio 2000;
                              Delibera:
                               Art. 1.
       Modificazioni ed integrazioni al capitolo I, titolo IV
       del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
                 e dell'artigianato 19 luglio 1996.
  1.1. Al  capitolo  1,  titolo  IV, comma 2 del decreto del Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  19 luglio  1996
l'espressione    "potenza   a   disposizione"   va   sostituita   con
l'espressione "potenza massima a disposizione" cosi' come previsto ai
titoli I, II, III dello stesso capitolo 1.
  1.2.   Al   capitolo   I,  titolo  IV,  del  decreto  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato 19 luglio 1996 dopo
il comma 2 e' inserito il seguente comma:
    "3.  Il  diritto fisso di cui al precedente comma 2 non e' dovuto
dai  clienti  del  mercato  vincolato  agli  esercenti  per modifiche
contrattuali  che, non comportando variazioni della potenza massima a
disposizione, riguardino per una data tipologia di utenza cambiamenti
da  tariffa  ad  opzione  tariffaria  ovvero  cambiamenti  di opzione
tariffaria  ai  sensi  dell'art. 5, commi 5.1, 5.2 e 5.4, e dell'art.
13,  commi  13.1, 13.2 e 13.3, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  29 dicembre  1999,  n. 204/99 e sue
successive modifiche e integrazioni".