Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli uffici IVA
                                    e, per conoscenza:
                                  Al    Ministero   delle   politiche
                                  agricole  e  forestali  - Direzione
                                  generale dei servizi generali e del
                                  personale   -  Div.  ex  VIII  enti
                                  pubblici
                                  Al    Ministero    dell'interno   -
                                  Dipartimento     della     pubblica
                                  sicurezza   -   Direzione  centrale
                                  affari  generali - Servizio polizia
                                  amministrativa e sociale
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza - III reparto operazioni
                                  - Ufficio fiscalita'
                                  Al Segretariato generale
                                  Al servizio consultivo ed ispettivo
                                  tributario
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  Dipartimento delle entrate
                                  All'UNIRE
                                  Al CONI
                                  Allo  SNAI  -  Sindacato  nazionale
                                  agenzie ippiche
                                  Alla SNAI servizi S.r.l.
                                  Alla SPATI S.r.l.
                                  Alla TOTO 2000 S.r.l.
                                  Alla Ariston servizi S.r.l.
                                  Alla Federippodromi
                                  Alla SOGEI S.p.a.
                                  Al sindacato nazionale allibratori
                                  Alla Sisal S.p.a.
                                  Alla Lottomatica S.p.a.
                                  Alla  Tesoreria  provinciale  dello
                                  Stato - Sezione di Viterbo
1. Premessa.
  Com'e'  noto,  con  il  decreto del Ministro delle finanze 2 agosto
1999, n. 278, e' stato approvato il regolamento recante l'istituzione
e la disciplina di nuove scommesse a totalizzatore o a quota fissa e,
in  particolare,  di  una  nuova scommessa a totalizzatore denominata
"Formula 101".
  Tale  decreto  costituisce  attuazione  dell'art.  16  della  legge
13 maggio  1999,  n.  133,  il quale stabilisce che il Ministro delle
finanze  puo'  disporre,  anche  in via temporanea, l'accettazione di
nuove  scommesse  a totalizzatore o a quota fissa, relative ad eventi
sportivi  diversi  dalle  corse  dei  cavalli  e  dalle  competizioni
organizzate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), da parte
dei  soggetti  cui  e'  affidata  in concessione l'accettazione delle
scommesse  ippiche e sulle competizioni organizzate dal CONI ed emana
regolamenti  a  norma  dell'art.  17,  comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400, per disciplinare le modalita' e i tempi di gioco e la
corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo.
Il  medesimo art. 16 stabilisce altresi', per le predette scommesse a
totalizzatore,   che   il  Ministro  delle  finanze  puo'  prevederne
l'accettazione  anche  da  parte  dei  gestori e dei concessionari di
giochi,  concorsi  pronostici e lotto, purche' utilizzino una rete di
ricevitorie collegate con sistemi informatici in tempo reale.
  Con  successivo decreto del Ministero delle finanze 12 agosto 1999,
emanato  in  attuazione dell'art. 2 del predetto decreto ministeriale
2 agosto  1999,  sono  state istituite per gli anni 1999 e 2000 nuove
scommesse a totalizzatore su gare automobilistiche e motociclistiche.
  Con  decreto  del Ministero delle finanze 21 marzo 2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale -
n.   85   dell'11 aprile   2000,   sono   state  definite  le  regole
amministrative  e  contabili per la gestione della scommessa "Formula
101",  in  attuazione  dell'art. 24 del decreto ministeriale 2 agosto
1999, n. 278.
  Con  circolari  del  26 febbraio  1999,  n. 51/E, e del 3 settembre
1999,   n.   183/E,   sono   stati   forniti  chiarimenti  in  ordine
all'osservanza   degli   obblighi   documentali   e  all'applicazione
dell'imposta  unica  da parte degli assuntori delle scommesse diverse
da  quelle  ippiche  e  da quelle gestite dal CONI. Con circolari del
15 marzo  2000,  n.  48/E,  e del 5 luglio 2000, n. 137/E, sono stati
risolti alcuni quesiti concernenti la medesima materia.
  Con  la  presente  circolare  si affrontano ulteriori problematiche
interpretative  e applicative sottoposte da piu' parti all'attenzione
di questo Dipartimento.
2. Soggetti  autorizzati  all'accettazione delle scommesse diverse da
quelle ippiche e da quelle gestite dal CONI.
  L'art.   16  della  citata  legge  n.  133  del  1999  ha  affidato
l'esercizio  delle  scommesse  in argomento ai soggetti concessionari
del  servizio  di  accettazione  delle  scommesse a totalizzatore e a
quota  fissa  ai  sensi  del  decreto del Presidente della Repubblica
8 aprile  1998, n. 169 (cioe' le scommesse sulle corse dei cavalli) e
del  decreto  ministeriale  2 giugno 1998, n. 174 (cioe' le scommesse
sportive  riservate  al  CONI),  che,  a  tal  fine,  impiegano sedi,
strutture  e  impianti  gia'  utilizzati  nell'esercizio  della  loro
attivita'.  Per  le  medesime  scommesse  a totalizzatore il Ministro
delle  finanze  puo'  prevedere  l'accettazione  anche  da  parte dei
gestori  e  dei concessionari di giochi, concorsi pronostici e lotto,
purche'  utilizzino  una  rete  di  ricevitorie collegate con sistemi
informatici in tempo reale.
  Analoga disposizione e' contenuta nell'art. 2, comma 1, del decreto
ministeriale  n.  278  del  1999  che  prevede  anche la facolta' del
Ministero  delle  finanze di attribuire, nel rispetto della normativa
comunitaria  e  ai  sensi  dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  ulteriori  concessioni  a  soggetti  diversi  dai concessionari
abilitati  a norma dei citati decreto del Presidente della Repubblica
n. 169 e decreto ministeriale n. 174 del 1998, previo avviso pubblico
contenente  le  modalita' di presentazione delle domande, da inviarsi
anche alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee.
  Nella  stessa  ottica,  l'art.  11,  comma  2, del medesimo decreto
ministeriale  n.  278  dispone,  relativamente  alla  gestione  della
scommessa   "Formula  101",  che  il  Ministero  delle  finanze  puo'
attribuire,  nel  rispetto  della  normativa  comunitaria  e ai sensi
dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ulteriori concessioni
a  soggetti  diversi  dai  concessionari  gestori di giochi pubblici,
concorsi  pronostici  e  lotto  che  operano  sull'intero  territorio
nazionale  avvalendosi  di  una  rete di ricevitorie collegate con un
sistema di automazione in tempo reale.
  Al  riguardo,  si  osserva  che  le  disposizioni  normative  sopra
riportate subordinano il rilascio delle nuove concessioni al concorso
dei seguenti presupposti:
    a) i gestori dei giochi devono organizzare ed esercitare le nuove
tipologie  di  scommesse avvalendosi di ricevitorie che intrattengano
con  essi  rapporti  contrattuali  il  cui schema sia stato approvato
dall'amministrazione finanziaria;
    b) le  ricevitorie devono essere dislocate sull'intero territorio
nazionale. In mancanza di esplicita previsione normativa, si ritiene,
ai  fini  di  una  gestione adeguata del gioco, che la congruita' del
numero  delle  ricevitorie debba essere valutata dall'amministrazione
finanziaria;
    c) il  gestore  deve  avere la disponibilita' di un totalizzatore
nazionale  al  quale  siano  collegati  in  tempo  reale  le predette
ricevitorie;
    d) l'attribuzione   delle   nuove  concessioni  ai  gestori  deve
avvenire,   nel   rispetto   delle   regole  della  concorsualita'  e
trasparenza dell'affidamento, a seguito di apposito bando di gara che
disciplini  la relativa procedura, individuando i requisiti specifici
di   partecipazione,   le   cause  di  esclusione  ed  i  criteri  di
aggiudicazione.
  Naturalmente,  nulla  vieta che i soggetti interessati, in possesso
dei  requisiti  di massima suesposti, producano a questo Dipartimento
istanza  diretta  al rilascio delle concessioni in argomento, istanze
che  lo  scrivente sottoporra' comunque ad esame preliminare in forza
del  generale  obbligo  di  provvedere  sulle  richieste dei privati,
desumibile   dalla   legge   7 agosto  1990,  n.  241,  e  successive
modificazioni,  prima  di  dare  inizio  ad un'eventuale procedura ad
evidenza pubblica.
3. Questioni riguardanti la scommessa "Formula 101".
  Relativamente  all'esercizio  della  scommessa'  "Formula  101", si
rileva   che  il  citato  secondo  comma  dell'art.  11  del  decreto
ministeriale n. 278 del 1999 stabilisce, altresi', che l'accettazione
delle  scommesse  e'  affidata, sulla base di apposita convenzione, a
concessionari gestori di giochi pubblici, concorsi pronostici e lotto
che operano sull'intero territorio nazionale, avvalendosi di una rete
di  ricevitorie  collegate  con  un  sistema  di automazione in tempo
reale.  Spetta,  pertanto, solo ai concessionari dotati di un sistema
informativo  per  l'accettazione  e  la totalizzazione in tempo reale
delle  giocate  la stipula di accordi in tal senso con le ricevitorie
interessate,  collegate  con  il  medesimo  sistema  e opportunamente
dislocate sul territorio nazionale.
  Al  riguardo,  ad ulteriore integrazione delle precisazioni fornite
con le circolari ministeriali n. 183/E del 3 settembre 1999 e n. 48/E
del  15 marzo  2000,  si  osserva  che  i  soggetti  abilitati  dalla
normativa  soprariportata  alla  raccolta  delle  nuove  scommesse  e
inseriti  nella  rete  dei predetti concessionari e gestori di giochi
sono  tenuti  soltanto  a  comunicare  l'integrazione  dell'attivita'
all'ufficio  competente  (vedasi  terzo  capoverso  punto,  5.2 della
circolare ministeriale n. 51/E del 26 febbraio 1999).
  Con  l'occasione, si osserva che l'art. 12 del decreto ministeriale
2 agosto  1999,  n.  278,  istitutivo  della  scommessa "Formula 101"
dispone  che  la  scommessa  consiste  nel pronosticare le prime otto
vetture  classificate, secondo l'ordine di arrivo, nelle gare di Gran
premio  del campionato mondiale di Formula 1 e che l'ordine di arrivo
e'  quello  stabilito  dal  vigente  regolamento  F.I.A. - Federation
International  de l'Automobile. La genericita' dell'espressione usata
dal  legislatore  ha  dato luogo a difficolta' interpretative, atteso
che  il  predetto  regolamento  prevede  piu'  tipologie di ordini di
arrivo.   Si   ritiene   che   l'ordine  di  arrivo  da  prendere  in
considerazione   per   l'individuazione  delle  unita'  di  scommesse
vincenti  non  possa  essere che quello emanato dalla F.I.A. dopo gli
eventuali  controlli  effettuati  dai  giudici di gara in merito alla
regolarita' della corsa. A tale conclusione inducono:
    a)  la normativa vigente e la prassi seguita per gli altri giochi
(per  tutti  art.  7  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
8 aprile 1998, n. 169, relativo alle scommesse ippiche);
    b) la considerazione che tale interpretazione e' la piu' idonea a
consentire  un pronto e razionale esercizio delle scommesse in parola
che  resterebbe  paralizzato  qualora  si  dovesse  attendere, per la
determinazione  delle  vincite,  l'ordine di arrivo definitivo emesso
dopo  la  decisione di eventuali ricorsi che potrebbe essere adottata
anche a distanza di giorni;
    c)   la   disposizione   contenuta   nell'art.   17  del  decreto
ministeriale  2 agosto  1999,  n.  278,  che  impone  al coordinatore
organizzativo della scommessa la redazione, entro la giornata feriale
successiva alla gara, del bollettino ufficiale dei punteggi vincenti.
4. Imputazione dell'imposta unica al bilancio statale.
  Con  circolari ministeriali 25 giugno 1998, n. 167/E, e 3 settembre
1999,  n.  183/E,  sono  state  precisate  le modalita' di versamento
dell'imposta  unica  disciplinata dal decreto legislativo 23 dicembre
1998, n. 504.
  Ferma  restando  la  validita'  delle  istruzioni  diramate  con  i
predetti   provvedimenti,   si  fa  presente  che,  a  seguito  delle
variazioni  apportate  allo  stato  di  previsione  delle entrate del
bilancio  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2000 relativamente ai
capitoli  1007, 1213, 1805, sui quali affluisce rispettivamente il 35
per  cento,  il 25 per cento e il 40 per cento della suddetta imposta
unica,  e'  stato  istituito  per  ogni  capitolo  un nuovo articolo,
contraddistinto con il numero 8 e denominato "Altre scommesse diverse
da  quelle ippiche e sportive", al quale imputare le quote del citato
tributo  applicato  sui proventi derivanti dall'esercizio delle nuove
scommesse.
  Cio'  non  comporta  conseguenze  operative ne' per i concessionari
della raccolta delle scommesse automobilistiche e motociclistiche ne'
per  i  concessionari  della raccolta delle scommesse a totalizzatore
"Formula  101",  Sisal  S.p.a.  e  Lottomatica  S.p.a. Tutti infatti,
continueranno a versare l'imposta unica sul conto corrente postale n.
43035005 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
che  procedera' alla successiva tripartizione a favore dei competenti
capitoli ed articoli del bilancio statale.
  Si  prega di dare la massima diffusione al contenuto della presente
circolare.
    Roma, 27 ottobre 2000
                                        Il direttore generale: Romano