Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  1985,  n.  1092, nonche'
dell'art.  10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare  la  lettura  sia  delle  disposizioni  del decreto-legge,
integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di conversione che
di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte nelle note. Restano
invariati   il  valore  e  l'efficacia  degli  atti  legislativi  qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                      Tariffe postali agevolate
  1.  Il  termine  di  cui  all'articolo  27,  comma  7,  della legge
23 dicembre   1999,   n.   488,  relativo  all'avvio  del  regime  di
contribuzione  diretta  per  le  spedizioni  postali, e' prorogato al
1o gennaio  2002.  I  decreti  di cui all'articolo 41, comma 2, della
legge  23 dicembre  1998,  n. 448, sono emanati entro il 1o settembre
2001.
  2.  Le  autorizzazioni  di  spesa  di cui all'articolo 27, comma 7,
della  legge 23 dicembre 1999, n. 488, relative al periodo 1o ottobre
2000-31 dicembre  2001,  sono  destinate  al rimborso delle riduzioni
tariffarie  applicate  nel  medesimo  periodo  dalla  societa'  Poste
Italiane S.p.a. alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma
1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
  3.  La  societa'  Poste  Italiane  S.p.a. e' tenuta a presentare un
rendiconto  quadrimestrale  dei  costi sostenuti per l'erogazione dei
servizi  a  tariffa  agevolata,  in attuazione di quanto previsto dal
contratto   di   programma   stipulato   con   il   Ministero   delle
comunicazioni,  che  svolge  i  compiti  di  autorita' di vigilanza e
controllo sul sistema postale.
 
          Riferimenti normativi.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 27, comma 7, della
          legge  23 dicembre  1999,  n.  488  [(Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
          (legge   finanziaria   2000)],  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario:
              "Art.  27  (Disposizioni  varie di razionalizzazione in
          materia contabile). - 1-6 (omissis).
              7.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'art. 16,
          comma  3, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i
          termini  di  cui  all'art.  41,  commi  1  e  2 della legge
          23 dicembre  1998, n. 448, sono diifferiti rispettivamente,
          al  1o ottobre  2000 e al 1o aprile 2000. Conseguentemente,
          le  autorizzazioni  di  spesa  di cui all'art. 41, comma 3,
          della  predetta legge n. 448 del 1998, sono rideterminate a
          decorrere  dall'anno  2001,  rispettivamente,  in  lire 350
          miliardi  per  le finalita' di cui alle lettere a) e b) del
          comma  1  del predetto art. 41 e in lire 80 miliardi per le
          finalita'  di cui alla lettera c) del medesimo comma 1; per
          il   periodo   1o ottobre-31 dicembre   2000   le  medesime
          autorizzazioni  sono  fissate  in  lire  93 miliardi per le
          finalita' di cui alle predette lettere a) e b) e in lire 22
          miliardi  per  le  finalita' di cui alla citata lettera c).
          Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  41, comma 2,
          della  predetta  legge  n.  448,  del 1998, nei decreti ivi
          previsti  sono  indicati  i  termini di presentazione delle
          domande  di  accesso  ai contributi, nonche' i requisiti di
          ammissione  ai contributi medesimi a favore dei soggetti da
          definire  nell'ambito  delle  categorie di cui all'art. 41,
          comma 1, della citata legge n. 448 del 1998".
              - Si  riporta il testo dell'art. 41, commi 1 e 2, della
          legge  23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
          per  la  stabilizzazione  e  lo sviluppo), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  29  dicembre 1998, n. 302, supplemento
          ordinario:
              "Art.   41   (Tariffe  postali  agevolate).  -  1.  Con
          decorrenza  dal  1o gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie
          per  le  spedizioni  postali  di  cui all'art. 2, comma 20,
          della  legge 23 dicembre 1996, n. 662 ed agli articoli 17 e
          20  della  legge  10 dicembre 1993, n. 515, sono soppresse.
          Dalla  medesima  data  e' introdotto un contributo diretto,
          volto ad agevolare le spedizioni postali di:
                a) libri;
                b) giornali  e  periodici di cui al registro previsto
          dall'art.  1,  comma  6,  lettera  a),  n.  5), della legge
          31 luglio 1997, n. 249;
                c) pubblicazioni   informative   di  associazioni  ed
          organizzazioni senza fini di lucro.
              2.  Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
          dei  Ministri,  da  emanare  entro  il  1o ottobre  1999 di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  stabiliti i requisiti dei
          soggetti  che possono beneficiare del contributo diretto di
          cui   al  comma  1,  privilegiando  le  associazioni  e  le
          organizzazioni  senza fini di lucro e l'editoria minore, le
          caratteristiche   dei   prodotti   editoriali  oggetto  del
          beneficio, l'entita' del contributo medesimo e le modalita'
          per  usufruirne.  Per  le imprese che editano i prodotti di
          cui  al  comma  1  ed  il cui fatturato non supera i cinque
          miliardi di lire annui, i citati decreti dovranno prevedere
          le  modalita' per gli eventuali anticipi da richiedere fino
          al  cinquanta per cento del contributo spettante per l'anno
          precedente.  Per  tali  imprese  l'erogazione  dei restanti
          contributi   avviene  entro  i  tre  mesi  successivi  alle
          relative richieste".