IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300; Viste le leggi 11 giugno 1998, n. 267 e 13 luglio 1999, n. 226; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto; Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 settembre 2000 e del 2 ottobre 2000, concernenti la stato di emergenza nella regione Calabria; Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000; Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 1996, n. 2499 del 25 gennaio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 26 del 1o febbraio 1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, n. 2970 del 1o aprile 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81 dell'8 aprile 1999, n. 2991 del 3 maggio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 4 giugno 1999, n. 2994 del 29 luglio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 181 del 4 agosto 1999, n. 3024 del 30 novembre 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 1999, n. 3036 del 9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3062 del 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2000, n. 3081 del 12 settembre 2000, pubblicata' nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, n. 3084 del 28 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000 e la n. 3093 dell'8 novembre 2000 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture; Ravvisata la necessita' di disporre ulteriori misure urgenti per favorire il superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica in atto nella regione Campania; Considerato che si rende necessario e urgente definire e adottare le misure di prevenzione e la pianificazione d'emergenza nei territori della regione Campania di cui all'ordinanza n. 3088 del 3 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 234 del 6 ottobre 2000; Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate; Su proposta del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092 e n. 3093 e la direttiva del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 30 ottobre 2000 si applicano anche ai territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Puglia e provincia autonoma di Trento danneggiati dagli eventi alluvionali e dai dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000. La regione autonoma Friuli-Venezia Giulia provvede anche agli interventi di cui all'art. 6, comma 1, dell'ordinanza n. 3090/2000, tenendo conto degli eventuali interventi disposti dai prefetti nella fase dell'emergenza. 2. Per la prosecuzione degli interventi di emergenza gia' disposti nonche' per le nuove esigenze conseguenti agli eventi calamitosi del novembre 2000 e' assegnata la somma complessiva di lire 80 miliardi, a carico dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile) che verra' reintegrata di pari importo dal Fondo spese impreviste dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La somma viene ripartita con provvedimenti del Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze. 3. La gestione degli interventi per le calamita' dei mesi di ottobre e novembre 2000 nei territori per i quali e' ripetutamente intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza con i provvedimenti citati in premessa, avviene in maniera unitaria da parte di tutti i soggetti interessati. 4. Entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza con proprio provvedimento, su proposta delle regioni, vengono individuati i comuni gravemente danneggiati, il cui territorio e' stato interessato, in misura superiore al 30 per cento da alluvionamenti o da dissesti idrogeologici. 5. Per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre nei territori della regione Puglia, Emilia-Romagna e nella provincia autonoma di Trento sono rispettivamente assegnate le somme di lire 10 miliardi, 5 miliardi e 5 miliardi a valere sulle disponibilita', esercizio finanziario 2001, dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo della protezione civile). Le regioni Puglia, Emilia-Romagna e la provincia autonoma di Trento sono autorizzate ad anticipare somme equivalenti allo scopo di dare immediata attuazione agli interventi di prima emergenza.