IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
  Viste le leggi 11 giugno 1998, n. 267 e 13 luglio 1999, n. 226;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle
regioni   Piemonte   e  Liguria,  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza  e'  stata  estesa  ai territori delle regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
  Visti  i  decreti  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri del
12 settembre  2000  e  del  2 ottobre  2000,  concernenti la stato di
emergenza nella regione Calabria;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri in data
10 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria, Toscana,
Emilia-Romagna  e  Piemonte  per  gli  eventi  alluvionali e dissesti
idrogeologici  verificatisi  nella  prima decade del mese di novembre
2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle  regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto
per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino
al 16 novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 novembre,  con  il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
nelle  regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia
autonoma  di  Trento  per  gli  eventi  calamitosi verificatisi nella
seconda meta' del mese di novembre 2000;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  n.  2425 del 18 marzo 1996,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72
del  26 marzo  1996,  n.  2499  del 25 gennaio 1997, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 26 del 1o febbraio
1997, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  120  del 26 maggio 1998, n. 2970 del
1o aprile  1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  81  dell'8 aprile  1999,  n.  2991  del  3 maggio 1999,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129
del  4 giugno  1999,  n.  2994  del  29 luglio 1999, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 181 del 4 agosto
1999,  n.  3024  del  30 novembre  1999,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 290 dell'11 dicembre 1999, n.
3036  del  9 febbraio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana n. 37 del 15 febbraio 2000, n. 3047 del 31 marzo
2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3062 del 6 luglio 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana n. 164 del 15 luglio
2000,  n.  3081  del  12 settembre  2000,  pubblicata' nella Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana n. 220 del 20 settembre 2000, n.
3084 del 28 settembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 232 del 4 ottobre 2000, n. 3090 del 18 ottobre
2000,  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
n.  246  del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  257  del
3 novembre  2000  e  la n. 3093 dell'8 novembre 2000 pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre
2000;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la  ripresa  delle attivita' produttive e il ripristino
delle infrastrutture;
  Ravvisata  la  necessita'  di disporre ulteriori misure urgenti per
favorire  il  superamento delle situazioni di emergenza idrogeologica
in atto nella regione Campania;
  Considerato  che  si rende necessario e urgente definire e adottare
le   misure  di  prevenzione  e  la  pianificazione  d'emergenza  nei
territori  della  regione  Campania  di cui all'ordinanza n. 3088 del
3 ottobre  2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 234 del 6 ottobre 2000;
  Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
  Su  proposta  del direttore dell'Agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Le disposizioni contenute nelle ordinanze n. 3090, n. 3092 e n.
3093  e  la  direttiva  del 23 ottobre 2000 del Ministro dell'interno
delegato  al  coordinamento  della protezione civile pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n. 254 del 30 ottobre 2000 si applicano anche ai
territori  delle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria, Toscana,
Emilia-Romagna,  Piemonte,  Lombardia,  Veneto,  Puglia  e  provincia
autonoma  di  Trento  danneggiati  dagli  eventi  alluvionali  e  dai
dissesti idrogeologici del mese di novembre 2000. La regione autonoma
Friuli-Venezia  Giulia provvede anche agli interventi di cui all'art.
6,   comma  1,  dell'ordinanza  n.  3090/2000,  tenendo  conto  degli
eventuali interventi disposti dai prefetti nella fase dell'emergenza.
  2.  Per la prosecuzione degli interventi di emergenza gia' disposti
nonche'  per  le  nuove  esigenze  conseguenti agli eventi calamitosi
del novembre  2000  e'  assegnata  la  somma  complessiva  di lire 80
miliardi,  a  carico  dell'unita' previsionale di base 20.2.1.3 dello
stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  (capitolo  9353  -  Fondo della protezione
civile)  che  verra'  reintegrata  di  pari  importo  dal Fondo spese
impreviste   dal   Ministero   del   Tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica. La somma viene ripartita con provvedimenti
del Dipartimento della protezione civile in rapporto alle esigenze.
  3.  La  gestione  degli  interventi  per  le  calamita' dei mesi di
ottobre  e  novembre  2000 nei territori per i quali e' ripetutamente
intervenuta   la   dichiarazione  dello  stato  di  emergenza  con  i
provvedimenti  citati  in  premessa,  avviene  in maniera unitaria da
parte di tutti i soggetti interessati.
  4.  Entro  trenta  giorni  dalla  data della presente ordinanza con
proprio provvedimento, su proposta delle regioni, vengono individuati
i   comuni   gravemente  danneggiati,  il  cui  territorio  e'  stato
interessato,  in misura superiore al 30 per cento da alluvionamenti o
da dissesti idrogeologici.
  5.  Per  gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del
mese di novembre nei territori della regione Puglia, Emilia-Romagna e
nella  provincia autonoma di Trento sono rispettivamente assegnate le
somme  di  lire  10  miliardi, 5 miliardi e 5 miliardi a valere sulle
disponibilita',  esercizio finanziario 2001, dell'unita' previsionale
di  base 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del  bilancio e della programmazione economica (capitolo 9353 - Fondo
della  protezione  civile).  Le  regioni  Puglia, Emilia-Romagna e la
provincia  autonoma  di  Trento  sono autorizzate ad anticipare somme
equivalenti  allo  scopo di dare immediata attuazione agli interventi
di prima emergenza.