IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  1334/2000  del 22 giugno 2000 che
istituisce  un  regime comunitario di controllo delle esportazioni di
prodotti e tecnologie di duplice uso;
  Vista   la   decisione   del   Consiglio   dell'Unione  europea  n.
2000/402/PESC   del   22   giugno  2000  relativa  all'azione  comune
riguardante  il controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie
a duplice uso;
  Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, recante norme
di  attuazione  del  regolamento  (CE) n. 3381/1994 e della decisione
94/942/PESC sull'esportazione di prodotti e tecnologie a duplice uso;
  Considerato  che  il  regolamento  (CE)  n. 1334/2000, all'art. 23,
abroga  il  regolamento  (CE)  n.  3381/1994  e  che la decisione del
Consiglio dell'Unione europea n. 2000/402/PESC abroga, all'art. 1, la
decisione n. 94/942/PESC;
  Considerato che, nelle more dell'adozione della normativa nazionale
applicativa, occorre definire le modalita' per rendere immediatamente
operativo  il  regolamento  (CE)  1334/2000  all'interno  del sistema
nazionale   delle   competenze  e  procedure  delineate  dal  decreto
legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, nella parte in cui lo stesso non
contrasti con il regolamento (CE) 1334/2000, anche al fine di evitare
difficolta'  alle  imprese  che  esportano  prodotti  e tecnologie di
duplice uso;
  Visto   il   decreto   luogotenenziale   16 gennaio  1946,  n.  12,
concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
302,   e  successive  modifiche,  recante:  "Regolamento  concernente
l'individuazione  degli  uffici di livello dirigenziale del Ministero
del commercio con l'estero";
  Vista  la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente: "Nuove norme in
materia  di  procedimento  amministrativo  e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi";
                             A d o t t a
                        il presente decreto:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente decreto si intende:
    a) per  regolamento,  il  regolamento  (CE)  n.  1334/  2000  del
Consiglio del 22 giugno 2000;
    b) per il decreto legislativo, il decreto legislativo 24 febbraio
1997, n. 89.