IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale
  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto  l'art.  4,  comma  34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, recante la
nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza  a  norma  dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernente i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12 giugno  2000,  della  Direzione  generale della
previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter
applicare  il  gia'  richiamato  art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello
stato  di  insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria;
  Vista  la sentenza n. 1/2000 in data 1o marzo 2000, con la quale il
tribunale  di  Perugia  ha  dichiarato  lo  stato di insolvenza della
S.p.a. Fioroni ingegneria;
  Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 7 aprile 2000,
con   il   quale   e'   stata   dichiarata  aperta  la  procedura  di
amministrazione straordinaria per la predetta societa';
  Visto   il   decreto   in   data   12   aprile  2000  del  Ministro
dell'industria,  del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi
dell'art.  38  del  decreto  legislativo n. 270/1999, del commissario
straordinario nella predetta procedura;
  iste  le  istanze  presentate  dal  commissario  giudiziale  e  dal
commissario  straordinario  della societa' in questione, con le quali
viene  richiesta  la  corresponsione del trattamento straordinario di
integrazione  salariale  in favore dei lavoratori sospesi o lavoranti
ad orario ridotto dipendenti dalla stessa societa', a decorrere dal 5
giugno 2000;
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento  ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  In   favore   dei   lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Fioroni
Ingegneria, sede in Perugia, unita' di Chieti (Vasto), per un massimo
di 7 unita' lavorative, Perugia (Villa Pitignano - Pietramelina), per
un  massimo di 5 unita' lavorative, Roma, per un massimo di 22 unita'
lavorative,  Sanremo,  per  un  massimo  di  9  unita' lavorative, e'
autorizzata  ai  sensi  dell'art.  7,  comma  10-ter,  della legge n.
236/1993,   la   corresponsione   del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dal 5 giugno 2000 al 4 giugno 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale, e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi