IL COMITATO DELL'ALBO NAZIONALE DELLE IMPRESE CHE EFFETTUANO LA GESTIONE DEI RIFIUTI Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto 28 aprile 1998, n. 406 del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti e della navigazione, e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, recante il regolamento di organizzazione e di funzionamento dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, in prosieguo denominato albo; Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3, lettera a), del medesimo decreto 28 aprile 1998, n. 406, il quale dispone che le imprese di trasporto dei rifiuti debbono corredare la domanda d'iscrizione all'albo con attestazione a mezzo di perizia giurata, redatta da un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare; Ritenuto, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera g), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, di dover fissare i contenuti della predetta attestazione; Delibera: Art. 1. Generalita' 1. L'idoneita' dei mezzi di trasporto di cui all'art. 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile 1998, n. 406, deve essere attestata a mezzo di perizia giurata, in prosieguo denominata perizia. 2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati: a) dati riguardanti i veicoli: fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione; uso proprio o uso di terzi; eventuale licenza al trasporto di cose in conto proprio e relativi codici dell'attivita' economica, delle cose o classi di cose che possono essere trasportate; eventuale autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi o iscrizione all'albo autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 1998, n. 85; b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i relativi C.E.R.; c) le modalita' e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali e' richiesta l'iscrizione; 3. L'attestazione dell'idoneita' di piu' di un veicolo puo' essere redatta in un unico documento, purche' vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.