Nel  decreto-legge  citato  in  epigrafe,  pubblicato nella sopra
indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni:
      a  pag.  39,  seconda colonna, all'articolo 8, comma 2, dove e'
scritto:  "2.  Quando  per  effetto  della  impugnazione del pubblico
ministero   possono   essere   applicate   le   disposizioni  di  cui
all'articolo   1,...",   leggasi:   "2. Quando   per   effetto  della
impugnazione  del  pubblico  ministero  possono  essere  applicate le
disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2,...";
      a pag. 41, prima colonna, all'articolo 20, comma 1, nella parte
in  cui  viene  aggiunto  il  comma 2-ter all'articolo 15 della legge
21 novembre  1991,  n.  374, dove e' scritto: "2-ter. L'indennita' di
cui  al  2  comma-bis  spetta  al  coordinatore...", leggasi: "2-ter.
L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore...".