Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni: a pag. 39, seconda colonna, all'articolo 8, comma 2, dove e' scritto: "2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 1,...", leggasi: "2. Quando per effetto della impugnazione del pubblico ministero possono essere applicate le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2,..."; a pag. 41, prima colonna, all'articolo 20, comma 1, nella parte in cui viene aggiunto il comma 2-ter all'articolo 15 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dove e' scritto: "2-ter. L'indennita' di cui al 2 comma-bis spetta al coordinatore...", leggasi: "2-ter. L'indennita' di cui al comma 2-bis spetta al coordinatore...".