Il  comune  di  Medolla  (provincia  di  Modena)  ha  adottato il
24 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
      (Omissis).
      1) (Omissis).
      a)  di  determinare  l'aliquota I.C.I. per il 2000 nella misura
del 6,3 per mille;
      b) di stabilire un'aliquota I.C.I. nella misura del 4 per mille
da applicare a:
        fabbricati  realizzati  per  la  vendita  e non venduti dalle
imprese  che  hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita'
la  costruzione  e l'alienazione di immobili, per un periodo comunque
non superiore a tre anni;
        unita'   immobiliari   inagibili  o  inabitabili  oggetto  di
intervento  di recupero, ovvero per la realizzazione di autorimesse o
posti  auto anche pertinenziali, oppure per l'utilizzo di sottotetti.
L'aliquota   agevolata   e'   applicata   limitatamente  alle  unita'
immobiliari  oggetto  di detti interventi e per la durata di tre anni
dall'inizio dei lavori;
      2)  di  stabilire  che  la  detrazione  dall'imposta dovuta per
l'unita'  immobiliare  adibita  ad abitazione principale del soggetto
passivo nella misura di L. 260.000, passa a L. 280.000;
      3) di dare atto che ai sensi dell'art. 7 del regolamento per la
disciplina   dell'imposta   comunale  sugli  immobili  approvato  con
delibera consiglio comunale n. 82 dell'11 dicembre 1998, e successive
modificazioni ed integrazioni:
        "Agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia
di  imposta  comunale sugli immobili, si considerano parti integranti
dell'abitazione  principale le sue pertinenze, anche se distintamente
iscritte  in  catasto.  L'assimilazione  opera  a  condizione  che il
proprietario  o  titolare del diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  dell'abitazione  nella  quale  abitualmente dimora sia
proprietario  o  titolare  di diritto reale di godimento, anche se in
quota  parte,  della  pertinenza  e  che  questa  sia durevolmente ed
esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
    Resta  fermo  che  l'abitazione  principale  e  le sue pertinenze
continuano  ad essere unita' immobiliari distinte e separate, ad ogni
altro   effetto   stabilito   nel  decreto  legislativo  n.  504  del
30 dicembre  1992,  ivi  compresa  la determinazione, per ciascuna di
esse,  del  proprio  valore  secondo  i criteri previsti nello stesso
decreto  legislativo. Resta, altresi', fermo che la detrazione spetta
soltanto   per   l'abitazione  principale,  traducendosi  per  questo
aspetto,  l'agevolazione  di  cui  al  comma 1, nella possibilita' di
detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze, la parte dell'importo
della  detrazione  che  non ha trovato capienza in sede di tassazione
dell'abitazione principale.
    Le  disposizioni  di  cui  ai precedenti commi si applicano anche
alle  unita'  immobiliari,  appartenenti  alle cooperative edilizie a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari";
      4)  di  dare atto che secondo quanto previsto all'art. 8, comma
1,  del  regolamento  per  la  disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili   approvato  con  delibera  del  consiglio  comunale  n.  82
dell'11 dicembre 1998, e successive modificazioni:
        "Le  abitazioni  concesse  in uso gratuito a parenti in linea
retta  fino  al  primo  grado  e  che nelle stesse hanno stabilito la
propria  residenza,  sono  equiparate alle abitazioni principali. Per
tali fattispecie viene applicata l'aliquota prevista per l'abitazione
principale   nonche'   la  detrazione  prevista  per  la  stessa.  La
detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
      5)  di  dare  atto  che  anche  per  il 2000, viene considerata
direttamente  adibita  ad  abitazione principale l'unita' immobiliare
posseduta  a  titolo di proprieta' o di usufrutto da anziani disabili
che  acquisiscono  la  residenza in istituti di ricovero o sanitari a
seguito  di  ricovero  permanente,  a  condizione  che  la stessa non
risulti locata.
      (Omissis).