Il  comune  di  Orvieto  (provincia  di  Terni)  ha  adottato  il
29 febbraio   2000,   la   seguente   deliberazione   in  materia  di
determinazione  delle  aliquote  dell'imposta comunale sugli immobili
(I.C.I.) per l'anno 2000:
      (Omissis).
    1) Aliquota ordinaria 6 per mille;
      aliquota  riferita all'abitazione principale e sue pertinenze 5
per mille;
      aliquota  relativa  ad  abitazione  principale  concessa in uso
gratuito  dal  possessore  a  parenti  in  linea retta entro il primo
grado, 5 per mille;
      aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili
art. 3, comma 56, legge 23 dicembre 1996, n. 66, 5 per mille;
      aliquota  per  alloggi non adibiti ad abitazione principale del
soggetto passivo comunque destinati, 7 per mille;
      aliquota  per  immobili  appartenenti  ad  enti  senza scopo di
lucro, 6 per mille;
      aliquota  relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti,  art.  3,  comma  55,  legge 23 dicembre 1996, n. 662, 6 per
mille;
      detrazione  per  abitazione  principale  (legge  n.  662/1996),
L. 250.000.
    2)  Per  le  abitazioni principali localizzate nel centro storico
nel  caso  in  cui  vengano realizzati, a partire dall'anno in corso,
interventi   di   manutenzione   straordinaria,  di  ristrutturazione
edilizia,  di  restauro  e  risanamento  conservativo,  l'aliquota e'
ridotta dal 5 al 4 per mille.
    3)   Per  gli  alloggi  non  adibiti  ad  abitazione  principale,
localizzati  sempre  nel  centro  storico,  nel  caso  in  cui  siano
realizzati  gli  interventi  di cui al punto 2) l'aliquota e' ridotta
dal 7 al 5 per mille.
    4)  Le  riduzioni  di  cui  ai punti 2) e 3), decorrono dal primo
giorno  del  mese  successivo a quello nel quale iniziano i lavori ed
avranno  la  durata  di  3  anni. Per poter usufruire delle riduzioni
sara'   necessario   presentare   all'ufficio  I.C.I.  una  specifica
dichiarazione,  allegando copia dell'attestato di inizio lavori. Se i
lavori  non  saranno  ultimati entro i termini, occorrera' rimborsare
l'I.C.I.  non  pagata in precedenza. Pertanto, al termine del periodo
di  applicazione  delle riduzioni dell'aliquota I.C.I., dovra' essere
presentata copia del certificato di fine lavori.
      (Omissis).