IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista  la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per
il  conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per   la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per  la
semplificazione amministrativa;
  Visto,  in particolare, l'art. 4, comma 4, lettera c), della citata
legge  n.  59  del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la
disciplina  delle attivita' economiche ed industriali, in particolare
per  quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti
nell'industria,   nel   commercio,   nell'artigianato,  nel  comparto
agroindustriale  e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere
la   competitivita'   delle   imprese   nel   mercato  globale  e  la
razionalizzazione   della   rete   commerciale,  anche  in  relazione
all'obiettivo  del  contenimento  dei  prezzi e dell'efficienza della
distribuzione;
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma
della disciplina relativa al settore del commercio;
  Visti  gli  articoli  5,  6,  9, 10, 12, 15 e 23 del citato decreto
legislativo  n.  114  del  1998,  ai  sensi dei quali le regioni sono
tenute ad adottare propri atti attuativi delle disposizioni stesse;
  Visti gli articoli 6 e 12 del decreto n. 114 del 1998 che assegnano
un  termine  alle  regioni  per  l'attuazione degli adempimenti dagli
stessi previsti;
  Visto  il  combinato  disposto  dei  commi  1  e 6 dell'art. 26 del
decreto n. 114 del 1998, che presuppone la necessaria operativita' di
tutti  gli  aspetti  della  nuova  disciplina a partire dal 24 aprile
1999, ivi compresa quella conseguente alla adozione dei provvedimenti
di attuazione demandati alle regioni dagli articoli 5, 9, 10, 15 e 23
del decreto n. 114 del 1998;
  Visto l'art. 31 del decreto n. 114 del 1998 il quale dispone quanto
segue:  "Ai  sensi  dell'art.  3,  comma 1, lettera c) della legge 15
marzo  1997,  n.  59,  qualora  le regioni non esercitano le funzioni
amministrative  ad  esse conferite dal presente decreto nei tempi dal
medesimo  previsti,  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato   richiede  l'adempimento  ponendo  un  termine  non
inferiore  a  sessanta  giorni.  Qualora  la regione inadempiente non
provveda  nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio
dei  Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e  dell'artigianato sentita la regione inadempiente previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano";
  Vista  la  nota  n.  540461  del  27  maggio  1999  con la quale il
Ministero   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato  ha
assegnato alle regioni inadempienti il termine per la definizione del
provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998;
  Vista la nota n. 530588 del 4 agosto 1999 con la quale il Ministero
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato  ha prorogato il
predetto termine al 31 ottobre 1999;
  Considerato che la regione Sardegna non ha provveduto ad adottare i
provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998;
  Considerato  che  la  mancata adozione costituisce inattuazione del
decreto  n.  114  del  1998,  come  rappresentato  alle  regioni  dal
Ministero  dell'industria,  del commercio e dell'artigianato con note
n. 3963 del 6 ottobre 1999 e n. 530969 del 15 novembre 1999;
  Ritenuta  la necessita' di procedere all'intervento sostitutivo nei
confronti della regione predetta;
  Vista  la nota n. 500825 del 27 gennaio 2000, con la quale e' stato
inviato  alla  regione  per la compilazione un formulario conoscitivo
relativo  agli  adempimenti attuativi previsti dal decreto n. 114 del
1998;
  Vista la nota n. 501660 del 18 febbraio 2000, con la quale e' stato
chiesto  alla regione, ai sensi del predetto art. 31, il parere sullo
schema di decreto recante l'intervento sostitutivo;
  Tenuto conto che non e' pervenuta risposta da parte della regione;
  Considerato  che  la mancata espressione del parere entro i termini
previsti  nella suddetta nota, come esplicitato nella medesima, e' da
considerarsi condivisione del testo trasmesso;
  Vista  l'intesa  con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e Bolzano,
espressa nella seduta del 3 agosto 2000;
  Sulla   proposta  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, di intesa con il Ministro degli affari regionali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
  1.  Le disposizioni del presente decreto costituiscono l'intervento
sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114.