IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto, in particolare, l'art. 4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attivita' economiche ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere la competitivita' delle imprese nel mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio; Visti gli articoli 5, 6, 9, 10, 12, 15 e 23 del citato decreto legislativo n. 114 del 1998, ai sensi dei quali le regioni sono tenute ad adottare propri atti attuativi delle disposizioni stesse; Visti gli articoli 6 e 12 del decreto n. 114 del 1998 che assegnano un termine alle regioni per l'attuazione degli adempimenti dagli stessi previsti; Visto il combinato disposto dei commi 1 e 6 dell'art. 26 del decreto n. 114 del 1998, che presuppone la necessaria operativita' di tutti gli aspetti della nuova disciplina a partire dal 24 aprile 1999, ivi compresa quella conseguente alla adozione dei provvedimenti di attuazione demandati alle regioni dagli articoli 5, 9, 10, 15 e 23 del decreto n. 114 del 1998; Visto l'art. 31 del decreto n. 114 del 1998 il quale dispone quanto segue: "Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n. 59, qualora le regioni non esercitano le funzioni amministrative ad esse conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni. Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato, provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano"; Vista la nota n. 540461 del 27 maggio 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha assegnato alle regioni inadempienti il termine per la definizione del provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998; Vista la nota n. 530588 del 4 agosto 1999 con la quale il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha prorogato il predetto termine al 31 ottobre 1999; Considerato che la regione Sardegna non ha provveduto ad adottare i provvedimenti di attuazione del decreto n. 114 del 1998; Considerato che la mancata adozione costituisce inattuazione del decreto n. 114 del 1998, come rappresentato alle regioni dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con note n. 3963 del 6 ottobre 1999 e n. 530969 del 15 novembre 1999; Ritenuta la necessita' di procedere all'intervento sostitutivo nei confronti della regione predetta; Vista la nota n. 500825 del 27 gennaio 2000, con la quale e' stato inviato alla regione per la compilazione un formulario conoscitivo relativo agli adempimenti attuativi previsti dal decreto n. 114 del 1998; Vista la nota n. 501660 del 18 febbraio 2000, con la quale e' stato chiesto alla regione, ai sensi del predetto art. 31, il parere sullo schema di decreto recante l'intervento sostitutivo; Tenuto conto che non e' pervenuta risposta da parte della regione; Considerato che la mancata espressione del parere entro i termini previsti nella suddetta nota, come esplicitato nella medesima, e' da considerarsi condivisione del testo trasmesso; Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 3 agosto 2000; Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa con il Ministro degli affari regionali; Decreta: Art. 1. O g g e t t o 1. Le disposizioni del presente decreto costituiscono l'intervento sostitutivo di cui all'art. 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.