LA GIUNTA REGIONALE

   VISTO  il Decreto legislativo 29 ottobre n. 490 "Testo Unico delle
disposizioni  legislative in materia di beni culturali e ambientali a
norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352";
   VISTO  l'art.  82  del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono
state   delegate   la   Regioni   a  statuto  ordinario  le  funzioni
amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;
   VISTO l'art. 1 ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
   VISTO  l'art.  3  della  l.r.  27  maggio  1985, n. 57, cosi' come
modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   VISTA  la  deliberazione  di  Giunta  Regionale  n. IV/3859 del 10
dicembre  1985  avente  per  oggetto  "Individuazione  delle  aree di
particolare  interesse  ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
   CONSIDERATO  che,  attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del  10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1 bis legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le
aree,  assoggettate  a  vincolo  paesaggistico, in base a specifico e
motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno 1939, n. 1497
ovvero  "ope  legis"  in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo
comma,   legge  8  agosto  1985,  n.  431,  nelle  quali  aree  trova
applicazione  il  vincolo  di  inedificabilita'  ed immodificabilita'
dello  stato dei luoghi previsto dall'art. 1 ter legge 8 agosto 1985,
n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;
   VISTA  la  deliberazione della Giunta Regionale n. IV/31898 del 26
aprile  1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per il rilascio
dell'autorizzazione  ex art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la
realizzazione  di  opere  insistenti su aree di particolare interesse
ambientale  individuate  dalla  Regione  a norma della legge 8 agosto
1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
   VISTA  la  deliberazione  della  Giunta  Regionale n. 22971 del 27
maggio  1992,  con  la  quale  si  ravvisa l'esigenza, di estendere i
criteri  e  le  procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della  legge  29  giugno  1939,  n.  1497, fissati con la sopracitata
deliberazione  della  Giunta Regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economico-sociale;
   RILEVATO che la Giunta regionale con deliberazione n. VI/43749 del
18  luglio  1999,  ha  approvato definitivamente il progetto di piano
territoriale  paesistico  regionale  ai sensi dell'art. 3 della legge
regionale  27  maggio  1985 n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18
della  legge  regionale  27  maggio 1985 n. 57, cosi' come modificato
dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;
   RILEVATO  che,  in  base  alla  citata D.G.R.L. 3859/85 il vincolo
temporaneo  di  immodificabilita'  di  cui all'art. 1 ter della legge
431/85  opera  sino  all'entrata  in  vigore  del  Piano Territoriale
Paesistico  Regionale e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo
stesso opera ancora;
   CONSIDERATO,  comunque,  che  l'approvazione da parte della Giunta
Regionale  del  P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art.  1  ter legge 431/85, rende pur sempre necessario verificare
la compatibilita' dello stralcio con il piano approvato, in quanto lo
stralcio,  come  indicato  nella  D.G.R.L.  31898/88, costituisce una
sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
   ATTESO,   dunque,   che   la  Giunta  regionale,  in  presenza  di
un'improrogabile   necessita'  di  realizzare  opere  di  particolare
rilevanza  pubblica,  ovvero  economico-sociale, in aree per le quali
seppur  sottoposte alle succitate misure di salvaguardia non sussiste
l'esigenza   assoluta   di   immodificabilita'  puo'  predisporre  un
provvedimento  di  stralcio  delle  aree  interessate  dal  perimetro
individuato  dalla  delibera  n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti  quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economico-sociale,  tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesistico-ambientale   conforme   all'adottato   piano  territoriale
paesistico;
   PRESO ATTO che il dirigente del Servizio proponente riferisce e il
direttore Generale conferma quanto segue:
- che  in data 17.07.2000 e' pervenuta l'istanza del Comune di Bienno
  (BS),  di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1 ter
  legge  431/85  da parte del Sig. Bellini Mario per riqualificazione
  rustico loc. "Put dei Sciori";
- che   dalle  risultanze  dell'istruttoria  svolta  dal  funzionario
  competente,  cosi'  come  risulta  dalla  relazione  agli  atti del
  Servizio,  si  evince  che  non  sussistono  esigenze  assolute  di
  immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di
  cui all'art. 1 ter, legge 8 agosto 1985, n. 431;
   PRESO  ATTO  inoltre  che  il  dirigente  del  Servizio proponente
ritiene  che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di
cui   trattasi,  in  considerazione  dell'esigenza  di  soddisfare  i
suddetti  interessi  pubblici  e  sociali  ad  essa  sottesi, i quali
rivestono  una  rilevanza ed urgenza tali che la Giunta regionale non
puo'  esimersi  dal  prenderti  in  esame,  in  ragione  dei problemi
gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area
in questione risulta assogettata;
   DATO  ATTO  che  la  presente  deliberazione  non  e'  soggetta  a
controllo  ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge n. 127 del 15
maggio 1997;

TUTTO CIO' PREMESSO,

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

                              DELIBERA:

1) di  stralciare,  per  le  motivazioni  di  cui in premessa, l'area
   ubicata  in Comune di Bienno (BS) fg. 17 mapp. n. 1938 per la sola
   parte  interessata  alla  realizzazione  delle  opere  in oggetto,
   dall'ambito  territoriale  n.  15 individuato con debiberazione di
   Giunta   Regionale   n.   IV/3859   del   10  dicembre  1985,  per
   riqualificazione rustico in loc. "Put dei Sciori";
2) di   ridefinire,   in   conseguenza  dello  stralcio  disposto  al
   precedente  punto  n. 1), l'ambito territoriale n. 15, individuato
   con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di  pubblicare  la presente deliberazione della Gazzetta Ufficiale
   della  Repubblica italiana ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
   giugno  1940,  n.  1357  e  sul Bollettino Ufficiale della Regione
   Lombardia,  come  previsto dall'art. 1, I comma legge regionale 27
   maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge regionale 12
   settembre 1986, n. 54.

Milano, 18 settembre 2000

                                  Il segretario: SALA