IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con
modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;
  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto  l'art.  7, comma 10-ter, della legge 19 luglio 1993, n. 236,
di  conversione, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148;
  Visto  l'art.  4,  comma  34, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608;
  Visto  il  decreto  legislativo  8 luglio  1999, n. 270, recante la
nuova  disciplina  dell'amministrazione  straordinaria  delle  grandi
imprese  in  stato  di  insolvenza  a  norma  dell'art. 1 della legge
30 luglio 1998, n. 274;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  218 del
10 giugno 2000;
  Viste,  in  particolare,  le disposizioni di cui al titolo II ed al
titolo  III  del  sopra richiamato decreto legislativo, concernente i
procedimenti,  gli  organi  e  gli effetti connessi, rispettivamente,
alla  dichiarazione  dello  stato di insolvenza e all'ammissione alla
procedura    di    amministrazione   straordinaria,   delle   imprese
destinatarie della sopra citata nuova disciplina;
  Vista  la  nota  12 giugno  2000,  della  Direzione  generale della
previdenza e assistenza sociale, con la quale si e' ritenuto di poter
applicare  il  gia'  richiamato  art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993, durante il periodo intercorrente tra la dichiarazione dello
stato  di  insolvenza dell'impresa e la sua ammissione alla procedura
di amministrazione straordinaria;
  Vista  la  sentenza  n. 1 in data 11 febbraio 2000, con la quale il
tribunale  di Cuneo ha dichiarato lo stato di insolvenza della S.r.l.
Bongioanni servizi;
  Visto il decreto del sopra citato tribunale, in data 27 marzo 2000,
con   il   quale   e'   stata   dichiarata  aperta  la  procedura  di
amministrazione straordinaria per la predetta societa';
  Visto il decreto in data 31 marzo 2000 del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di nomina, ai sensi dell'art. 38 del
decreto  legislativo n. 270/1999, del commissario straordinario nella
predetta procedura;
  Vista  l'istanza  presentata  dal  commissario  straordinario della
societa' in questione, con la quale viene richiesta la corresponsione
del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei
lavoratori  sospesi  o  lavoranti  ad orario ridotto dipendenti dalla
stessa societa', a decorrere dall'11 settembre 2000;
  Visto il prescritto parere;
  Ritenuta  la necessita' di provvedere alla concessione del predetto
trattamento  ai sensi del citato art. 7, comma 10-ter, della legge n.
236/1993;
                              Decreta:
  In  favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bongioanni, sede
in  Fossano  (Cuneo), unita' in Fossano (Cuneo), per un massimo di 31
unita' lavorative e' autorizzata, ai sensi dell'art. 7, comma 10-ter,
della   legge   n.   236/1993,   la  corresponsione  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  dall'11 settembre 2000 al
10 settembre 2001.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
provvedere  al  pagamento  diretto  del  trattamento straordinario di
integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero
dal  contributo  addizionale  di  cui  all'art. 8, comma 8-bis, della
legge n. 160/1988 citata in preambolo.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 26 ottobre 2000
                                         Il direttore generale: Daddi