Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali  della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine
di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  del  decreto-legge,
integrate  con  le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione.
Restano  invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
    Tali  modifiche  sul  terminale sono riportate tra i segni (( ...
)).
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Nella  Gazzetta  Ufficiale dell'8 gennaio 2000 si procedera' alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
Interventi  per  le  aree  a  rischio  idrogeologico  e in materia di
                          protezione civile
  1.  Le  misure  di salvaguardia per le aree a rischio molto elevato
definite   nell'atto   di   indirizzo  e  coordinamento  emanato  per
l'individuazione   dei  criteri  relativi  agli  adempimenti  di  cui
all'articolo  1,  commi  1  e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
180,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 3 agosto 1998, n.
267,    e    successive   modificazioni,   di   seguito   denominato:
"decreto-legge  n.  180 del 1998", si applicano, (( qualora non siano
in  vigore misure di salvaguardia adottate ai sensi dell'articolo 17,
comma  6-bis,  della  legge  18  maggio  1989,  n.  183, e successive
modificazioni,   e  sino  all'approvazione  dei  piani  stralcio  per
l'assetto  idrogeologico di cui al decreto-legge n. 180 del 1998 o al
compimento  della  perimetrazione  prevista  dall'articolo  1,  comma
1-bis,  del medesimo decreto-legge, con riferimento alle tipologie di
dissesto idrogeologico presenti in ciascuna area: ))
    a)  alle  aree  ricomprese  nel  limite di 150 metri dalle ripe o
dalle  opere  di  difesa  idraulica  dei  laghi, fiumi ed altri corsi
d'acqua,  situati  nei  territori  dei comuni per i quali lo stato di
emergenza,  dichiarato  ai  sensi  dell'articolo  5  della  legge  24
febbraio   1992,   n.  225,  e'  stato  determinato  da  fenomeni  di
inondazione,  nonche'  dei  comuni o delle localita' indicate come ad
alto rischio idrogeologico nei piani straordinari di cui all'articolo
1,  comma  1-bis,  del  decreto-legge n. 180 del 1998, indicati nelle
tabelle  A  e B, allegate al presente decreto. (( Per i corsi d'acqua
la  cui larghezza, fissata dai paramenti interni degli argini o dalle
ripe  naturali,  risulti  inferiore  a 150 metri, le aree sono quelle
comprese nel limite pari, per ciascun lato, alla larghezza; ))
    ((  b)  nelle aree con probabilita' di inondazione corrispondente
alla  piena  con  tempo di ritorno massimo di 200 anni, come definite
nell'atto  di  indirizzo  e  coordinamento di cui al presente comma e
identificate  con delibera dei comitati istituzionali delle Autorita'
di bacino di rilievo nazionale e interregionale o dalle regioni per i
restanti  bacini  idrografici,  e  che  non  siano gia' ricomprese in
bacini  per i quali siano approvati piani stralcio di tutela di fasce
fluviali  o  di  riassetto idrogeologico o di sicurezza idraulica, ai
sensi  dell'articolo  17, comma 6-ter, della legge 18 maggio 1989, n.
183, e successive modificazioni. ))
  ((  2.  Le  tabelle  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1 sono
aggiornate,  sentite  le  regioni e le province autonome interessate,
con  decreto  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Comitato dei Ministri di cui all'articolo 4 della legge 18 maggio
1989,  n.  183,  e  successive  modificazioni, e sono integrate con i
comuni interessati dagli eventi dell'ottobre e del novembre 2000, non
appena  saranno  disponibili  gli  elenchi a tal fine predisposti dal
Dipartimento della protezione civile. ))
  3. (Soppresso).
  ((  4.  La  disposizione  di  cui  al  comma  4 dell'articolo 1 del
decreto-legge  n.  180  del 1998 si applica anche alle aree di cui al
comma  1  del  presente articolo, entro sessanta giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  legge di conversione del presente decreto
ovvero,  per  le  nuove  aree individuate ai sensi del comma 2, entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  di  aggiornamento  delle
tabelle,  di cui al comma 2. Ai piani di emergenza di cui al presente
comma  e'  data  adeguata informazione e pubblicita' alla popolazione
residente. ))
  ((  5.  Per  l'attuazione  degli  interventi di cui all'articolo 1,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  180  del  1998  e  delle misure di
salvaguardia  di  cui  all'articolo  1,  comma  1-bis,  del  medesimo
decreto-legge,  )) e con le procedure ivi previste, e' autorizzata la
spesa  di  lire  110.000  milioni  per  l'anno  2000,  da  iscriversi
nell'apposita  unita'  previsionale di base dello stato di previsione
del   Ministero  dell'ambiente.  Al  conseguente  onere  si  provvede
mediante   cor-rispondente  riduzione  degli  stanziamenti  iscritti,
quanto a lire 38.000 milioni, nell'ambito dell'unita' previsionale di
base  di  parte  corrente  "fondo  speciale"  e, quanto a lire 72.000
milioni,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
capitale "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, per l'anno
2000, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi
al Ministero dell'ambiente.
  6.  Per  l'attuazione  del programma di potenziamento delle reti di
monitoraggio     meteo-idro-pluviometrico    elaborato    ai    sensi
dell'articolo  2,  comma  7,  del decreto-legge n. 180 del 1998, sono
adottate  le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio  1992,  n.  225. A tale fine e' autorizzata la spesa di lire
30.000 milioni per l'anno 2000 da iscriversi nell'unita' previsionale
di  base 22.1.2.1 dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del  bilancio  e della programmazione economica. Al conseguente onere
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di parte
corrente "fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica per l'anno
2000,  allo  scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero dell'ambiente.
  7. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  il  Dipartimento  della  protezione civile, avvalendosi del
Gruppo  nazionale  per  la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del
Consiglio  nazionale  per  le  ricerche,  ((  in  collaborazione  con
l'Agenzia  nazionale  per  la protezione dell'ambiente (ANPA), con il
Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, nonche' con il Comitato
tecnico  di  cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
15  dicembre  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29
gennaio  1999, predispone, sentite le regioni e le province autonome,
))  un  programma  per  assicurare  un'adeguata  copertura  di  radar
meteorologici  del  territorio nazionale. Il programma e' attuato nel
limite di spesa complessivo di lire 25.000 milioni per ciascuno degli
anni  2001  e 2002, comprensivo del costo di funzionamento e gestione
del  sistema  per  24  mesi.  Al  relativo onere si provvede mediante
corrispondente    riduzione,    per    gli    anni   2001   e   2002,
dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo 6, comma 1, del
decreto-legge  3  maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3  luglio  1991,  n.  195, cosi' come determinata dalla
tabella  C  della legge 23 dicembre 1999, n. 488, volta ad assicurare
il  finanziamento  del Fondo per la protezione civile. (( A decorrere
dall'anno  2003,  agli  oneri  relativi  al  costo di funzionamento e
gestione  del programma di cui al presente comma si provvede a carico
dei   fondi   volti  ad  assicurare  il  funzionamento  del  servizio
meteorologico  nazionale distribuito, istituito dall'articolo 111 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. ))