L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 6 dicembre 2000, premesso che: con deliberazione 3 agosto 2000, n. 140/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 204 del 1o settembre 2000 (di seguito: deliberazione n. 140/00), come modificata dalla deliberazione 27 settembre 2000, n. 174/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 229 del 30 settembre 2000, dalla deliberazione 12 ottobre 2000, n. 187/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 245 del 19 ottobre 2000, e dalla deliberazione 18 ottobre 2000, n. 192/00, l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') ha definito modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999) di attuazione della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 96/92/CE); la disciplina definita dalla deliberazione n. 140/00 e' basata sui seguenti criteri: a) nel caso in cui le richieste di utilizzo risultino superiori alla capacita' di interconnessione disponibile, l'assegnazione avviene attraverso meccanismi di mercato al fine di garantire la massima trasparenza, la possibilita' di utilizzare la stessa capacita' da parte dei soggetti che ad essa attribuiscono maggior valore e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'utilizzo della capacita' di interconnessione tra i consumatori di energia elettrica del mercato libero e del mercato vincolato in Italia; b) promozione di iniziative della societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) per la conclusione di accordi con l'operatore del sistema confinante per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile in modo congiunto; c) qualora risulti impossibile l'assegnazione secondo le modalita' di cui al precedente punto b), previa comunicazione all'Autorita', assegnazione da parte del Gestore della rete del 50% della capacita' di interconnessione disponibile sulle relative frontiere; d) al fine di promuovere la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, fissazione di un limite alla quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre per l'anno 2001 di una quota maggiore del 20% della capacita' disponibile su ciascuna frontiera e del 10% della capacita' di interconnessione disponibile su tutte le frontiere; il Gestore della rete, successivamente all'entrata in vigore della deliberazione n. 140/00, riscontrata l'impossibilita' di definire accordi di cui alla lettera b) del precedente alinea, ha definito con gli operatori del sistema confinante accordi strumentali all'assegnazione, per l'anno 2001, della capacita' di interconnessione disponibile secondo le modalita' richiamate nella lettera c) del precedente alinea; il Gestore della rete ha avviato la procedura concorsuale per l'assegnazione di bande, di cui all'art. 5 della deliberazione dell'Autorita' n. 140/00 pubblicando sul proprio sito internet, in data 16 ottobre 2000, il documento "Avviso per l'assegnazione della capacita' disponibile su base annuale sull'interconnessione con l'estero per l'anno 2001"; il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione II, nella Camera di consiglio del 26 ottobre 2000, con ordinanza n. 4225/00, depositata in data 30 ottobre 2000, ha disposto la sospensione della deliberazione n. 140/00; il Gestore della rete, in conseguenza della decisione del tribunale amministrativo regionale per la Lombardia richiamata nel precedente alinea, ha assunto la decisione, resa pubblica con avviso diffuso sul proprio sito internet in data 9 novembre 2000, di sospendere la procedura concorsuale, avviata in attuazione della deliberazione dell'Autorita' n. 140/00, per l'assegnazione, su base annuale, di bande di potenza alla frontiera; l'Autorita', con delibera 15 novembre 2000, n. 208/00, ha assunto la decisione di proporre ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la citata ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia; il Consiglio di Stato, Sezione VI, nella Camera di Consiglio del 1o dicembre 2000, con ordinanza 10592/00, depositata in data 1o dicembre 2000, ha respinto l'appello di cui al precedente alinea; Premesso che: la sopra richiamata decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e' stata adottata a motivo della ritenuta sussistenza di una ragionevole probabilita' di accoglimento del ricorso presentato avverso la deliberazione n. 140/00 con esclusivo riferimento alla parte della medesima deliberazione nella quale viene regolata la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile; la motivazione della decisione di cui al precedente alinea si basa sulla considerazione del fatto che le disposizioni della deliberazione n. 140/00 non sarebbero coerenti con le finalita' di promozione della concorrenza e del libero mercato nel settore dell'energia elettrica in quanto l'elevata domanda determinerebbe prezzi di assegnazione tali da allineare i prezzi nazionali e stranieri dell'energia elettrica; e inoltre sulla considerazione del fatto che, in tal modo, non verrebbero adeguatamente valutate, ai fini dell'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile, le differenti classi tariffarie cui i partecipanti all'asta possono accedere sul mercato vincolato; la sopra richiamata decisione del Consiglio di Stato, nel confermare la decisione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia di cui al precedente alinea, ne puntualizza la motivazione ribadendo che, fatta salva la discrezionalita' tecnico-amministra-tiva dell'Autorita' in sede di individuazione del criterio per la razionalizzazione dell'accesso alle capacita' di trasporto per l'importazione di energia elettrica in caso di insufficienza delle risorse disponibili, la procedura concorsuale delineata nella deliberazione n. 140/00, essendo incardinata sul solo parametro del prezzo di assegnazione, non garantisce pluralismo e parita' di condizioni nell'accesso all'interconnessione; che la sola considerazione del dato economico non consente di evidenziare la maggiore necessita' della risorsa, o comunque elementi di valutazione preferenziale meritevoli di tutela; che il gioco di mercato deve basarsi esclusivamente sul libero incontro tra domanda degli importatori e offerta dei fornitori esteri senza condizionamenti di un fattore esterno legato all'impiego di una risorsa pubblica; che l'accesso alla capacita' di interconnessione disponibile, ove non si volesse mantenere fermo un meccanismo di allocazione pro-quota, dovrebbe essere garantito in base a criteri selettivi basati su parametri diversi dal solo dato economico, incapace ex se di rivelare una maggiore necessita' della risorsa o un elemento di valutazione preferenziale per la richiesta; le sopra richiamate decisioni del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e del Consiglio di Stato, in rapporto ai motivi del ricorso presentato avverso la deliberazione n. 140/00, evidenziano che il provvedimento di sospensione della deliberazione n. 140/00 riguarda le sole norme della medesima deliberazione dirette a disciplinare la procedura concorsuale per l'assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile; Premesso inoltre che: per l'operativita' del sistema delle importazioni di energia elettrica per l'anno 2001 si rende necessaria, con primario riferimento alla assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile, la tempestiva adozione di misure disciplinanti modalita' e condizioni delle importazioni di energia elettrica in presenza di capacita' di trasporto disponibili insufficienti, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; unitamente alle determinazioni di cui al precedente alinea, al fine di rendere possibile la fornitura di energia elettrica importata a partire dal 1o gennaio 2001, debbono essere adottate misure volte a ridurre i tempi per gli adempimenti strumentali all'attivazione di forniture di energia elettrica transfrontaliere e, conseguentemente, a modificare: a) la disciplina dei termini per la verifica di compatibilita' delle richieste di vettoriamento con la salvaguardia della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni; b) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti bilaterali, ad esecuzione continuata, di fornitura di servizi elettrici a clienti idonei, come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99; c) la disciplina del termine di preavviso per l'esercizio della facolta' di recesso da contratti di fornitura annuale, ad esecuzione continuata, di servizi elettrici stipulati con clienti finali dalle imprese distributrici di cui all'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99; d) la disciplina dei termini per il rilascio del-l'autorizzazione alla stipula di contratti di vettoriamento in deroga alle condizioni previste dagli articoli da 5 a 12 e dall'art. 15 della deliberazione n. 13/99, o anche difforme dallo schema di contratto-tipo approvato dall'Autorita' con deliberazione 12 luglio 2000, n. 119/00, come definita dalla deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, e successive modificazioni e integrazioni; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; la direttiva n. 96/92/CE; il decreto legislativo n. 79/1999; Viste: la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, e successive modificazioni ed integrazioni; la deliberazione dell'Autorita' 11 maggio 1999, n. 62/99 (di seguito: deliberazione n. 62/99); la deliberazione dell'Autorita' 26 maggio 1999, n. 78/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 144 del 22 giugno 1999; la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 9 novembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 20 ottobre 1999, n. 158/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 22 giugno 1999; la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999 (di seguito: deliberazione n. 162/99); la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999; la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999; la comunicazione dell'Autorita' 23 novembre 2000; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1o agosto 2000, recante attribuzione al Gestore della rete della concessione delle attivita' di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, nonche' approvazione della convenzione per la disciplina della concessione medesima; Visti: il documento "Nota informativa sulla regolazione delle tariffe elettriche per la liberalizzazione del mercato", approvato dall'Autorita' in data 4 agosto 1999 (Prot. AU/99/175) (di seguito: Nota informativa); il documento per la consultazione "Trattamento delle importazioni di energia elettrica nel caso risultino insufficienti le capacita' di trasporto disponibili, ai sensi dell'art. 10, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79", diffuso dall'Autorita' in data 28 ottobre 1999 (Prot. AU/99/247) (di seguito: Documento per la consultazione); Viste le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia numeri 4442/2000 e 4627/2000, rese in data 22 marzo 2000 e depositate in data 27 giugno 2000; Vista la lettera del Gestore della rete in data 21 luglio 2000 (prot. AD/P/20000070), pervenuta all'Autorita' in data 25 luglio 2000 (prot. Autorita' 011262); Considerato che: la capacita' di interconnessione disponibile e' pari alla differenza tra il valore della capacita' netta trasmissibile ed il valore della capacita' utilizzata per l'esecuzione dei contratti di importazione pluriennali in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti, che si trovano nella disponibilita' della societa' Enel S.p.a.; con la citata lettera in data 21 luglio 2000, il Gestore della rete ha comunicato la capacita' di trasporto sull'interconnessione disponibile per nuovi impegni contrattuali a decorrere dal mese di ottobre dell'anno 2000; il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con lettera in data 31 ottobre 2000 (prot. n. 3008/SM) ha richiesto all'Autorita' di riservare alla Repubblica di San Marino, ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 79/1999, una quota della capacita' disponibile sulle linee di interconnessione dell'Italia con l'estero al fine di consentire il rispetto di impegni internazionali assunti in tal senso dallo Stato italiano; il fabbisogno energetico della Repubblica di San Marino corrisponde ad una capacita' stimata di circa 40 Mw su base annua; Considerato che: gli accordi richiamati in premessa conclusi dal Gestore della rete con gli operatori del sistema confinanti garantiscono un'equa allocazione della capacita' di inteconnessione disponibile; l'assegnazione della capacita' di interconnessione attraverso un meccanismo di ripartizione pro-quota in proporzione all'entita' della richiesta, oltre a rappresentare di fatto la modalita' procedurale piu' aderente alla situazione di urgenza delineata nel precedente considerato, da un lato esclude la valorizzazione autonoma dell'assegnazione della capacita' di interconnessione e quindi l'incidenza di una variabile economica esogena sulle transazioni tra gli importatori di energia elettrica e i fornitori esteri, dall'altro lato garantisce, attraverso l'attribuzione proporzionale, l'applicazione di un criterio di selezione delle richieste basato sulla maggiore necessita' della risorsa; l'assegnazione della capacita' di interconnessione mediante il meccanismo di cui al precedente alinea, peraltro, incrementa il numero dei partecipanti alla procedura non comportando la corresponsione di un prezzo a fronte della assegnazione della capacita' di interconnessione e rende pertanto necessaria la riduzione della quota massima della capacita' di interconnessione di cui un singolo soggetto puo' essere assegnatario su ciascuna frontiera e su tutte le frontiere come definita con la deliberazione n. 140/00 affinche' la fissazione di tale quota possa rispondere all'esigenza di garantire sia la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale sia il pluralismo nell'accesso all'interconnessione; l'assegnazione della capacita' di interconnessione mediante il meccanismo di cui al secondo alinea del presente considerato, in ragione della prevedibile parcellizzazione delle assegnazioni, generera' un consistente volume di scambi dei diritti di accesso all'interconnessione acquisiti in esito alla procedura di assegnazione definita dall'Autorita' a norma dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999; e inoltre che, a fronte della situazione di cui al presente alinea, si rende necessaria la previsione di specifici limiti alla quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto su tutte le frontiere in relazione alla titolarita' dei diritti di accesso all'interconnessione come risultante dalla eventuale negoziazione di tali diritti successiva all'esito della procedura di assegnazione della capacita' di interconnessione disponibile disciplinata dall'Autorita'; Ritenuto che sia opportuno: prevedere, al fine di dare attuazione alla soprarichiamata richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'assegnazione di 40 Mw di capacita' di interconnessione alla Repubblica di San Marino e che tale capacita' sia da reperire a valere sulla capacita' di interconnessione assegnabile a favore del mercato libero sulla frontiera svizzera; definire tempestivamente modalita' di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, con l'obiettivo di creare condizioni di certezza e operativita' in ordine all'importazione di energia elettrica per il medesimo anno, cio' costituendo condizione essenziale per il consolidamento del processo di liberalizzazione avviato con l'adozione del decreto legislativo n. 79/1999; considerare, nella definizione delle modalita' e condizioni delle importazioni, anche le esportazioni di energia elettrica, essendo la capacita' di trasporto sull'interconnessione riferita ai flussi netti di potenza; che l'assegnazione della capacita' di interconnessione su base annuale per l'anno 2001, qualora le richieste risultino superiori alla capacita' di interconnessione assegnabile, avvenga attraverso una ripartizione proquota di detta capacita'; in relazione alla avvenuta conclusione da parte del Gestore della rete degli accordi richiamati nel terzo alinea della prima premessa, confermare in capo a detto Gestore il vincolo ed assegnare il 50% della capacita' di interconnessione disponibile riconoscendo per il restante 50% l'assegnazione operata dagli operatori di sistemi confinanti; consentire la negoziazione dei diritti di accesso all'interconnessione successivamente all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile, al fine di promuovere l'efficiente utilizzazione di detta capacita'; al fine di evitare un'eccessiva parcellizzazione della capacita' di interconnessione l'assegnazione debba avvenire per almeno 1 Mw o suoi multipli; al fine di promuovere la pluralita' nell'offerta di energia elettrica sul mercato nazionale, stabilire che la quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto sia limitata, nel caso in cui le richieste eccedano la capacita' disponibile, in modo che nessun soggetto possa disporre, in esito alla procedura di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile, di una quota maggiore del 10% della capacita' assegnabile su ciascuna frontiera e del 5% della capacita' di interconnessione assegnabile su tutte le frontiere; in relazione alla medesima finalita' di cui al precedente alinea, definire altresi' un limite alla quota della capacita' di interconnessione assegnabile ad un singolo soggetto su tutte le frontiere in relazione alla titolarita' dei diritti di accesso all'interconnessione come risultante dalla eventuale negoziazione di tali diritti successiva all'esito della procedura di assegnazione su base annuale della capacita' di interconnessione disponibile; revocare la deliberazione n. 140/00 e successive modificazioni e integrazioni con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento; che una parte della quota della capacita' di trasporto sull'interconnessione non sia assegnata su base annuale al fine di garantire l'accesso degli operatori esteri al sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999 una volta che sia reso operativo; che sia demandata al Gestore della rete, quale concessionario delle attivita' di trasmissione e dispacciamento, ivi compresa la gestione unificata della rete di trasmissione nazionale, l'attuazione delle procedure di assegnazione della capacita' di interconnessione per l'anno 2001, nonche' l'organizzazione, anche attraverso l'utilizzo di apparati informatici, di un sistema di supporto agli scambi aventi ad oggetto i diritti di accesso all'interconnessione assegnati in esito a dette pro-cedure; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, integrate come segue: a) assegnatario e' il soggetto che acquisisce la disponibilita' di una quota parte della capacita' di interconnessione disponibile; b) Autorita' e' l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481; c) banda e' una quota parte della capacita' di interconnessione assegnabile, di ampiezza costante in tutte le ore rispettivamente del periodo invernale, del periodo estivo e del mese di agosto; d) capacita' di interconnessione disponibile e' la massima capacita' di trasporto complessiva sull'interconnessione con l'estero per l'importazione di energia elettrica in Italia, al netto della capacita' impegnata dai contratti pluriennali di importazione di energia elettrica in essere alla data del 19 febbraio 1997 e non ancora scaduti; e) capacita' di interconnessione assegnabile su una frontiera e' il 50% della capacita' di interconnessione disponibile su tale frontiera; f) decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; g) deliberazione n. 70/97 e' la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 150 del 30 giugno 1997, come successivamente modificata ed integrata; h) deliberazione n. 13/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata; i) deliberazione n. 91/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 188 del 12 agosto 1999; j) deliberazione n. 162/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 28 ottobre 1999, n. 162/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 264 del 10 novembre 1999; k) deliberazione n. 172/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 10 novembre 1999, n. 172/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 15 novembre 1999; l) deliberazione n. 180/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 3 dicembre 1999, n. 180/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 286 del 6 dicembre 1999; m) deliberazione n. 182/99 e' la deliberazione dell'Autorita' 16 dicembre 1999, n. 182/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 297 del 20 dicembre 1999; n) deliberazione n. 119/00 e' la deliberazione dell'Autorita' 12 luglio 2000, n. 119/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 187 dell'11 agosto 2000; o) dimensione della banda e' l'ampiezza della banda in ciascuna ora del periodo invernale; p) frontiera e' l'insieme delle linee di interconnessione con ciascuno dei seguenti stati: Austria, Francia, Slovenia e Svizzera; q) Gestore della rete e' la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a., di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 79/1999; r) operatore di sistema confinante e' ciascun gestore di una rete di trasmissione interconnessa alla frontiera con la rete di trasmissione nazionale; s) periodo estivo sono i mesi di maggio, giugno, luglio e settembre; t) periodo invernale sono i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre, novembre e dicembre; u) punto di riconsegna e' il punto in cui l'energia elettrica vettoriata viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi.