IL MINISTRO DELL'INTERNO
        DELEGATO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Vista,   da  ultimo,  l'ordinanza  n.  3037  del  9 febbraio  2000,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 2000;
  Vista  la  nota  n.  101/13088/8.6.2.  del 27 novembre 2000, con la
quale  il  commissario  delegato  fa  presente che, per consentire la
conclusione  della  fase  di  emergenza  nella laguna di Orbetello ed
avviare  quella  successiva  volta  a  ricondurre  ad  una competenza
ordinaria  degli enti territoriali preposti alla gestione dei sistemi
ecoambientali  della laguna di Orbetello, occorrono ulteriori risorse
finanziarie   e   poteri   in   deroga  per  la  realizzazione  o  il
completamento dei necessari interventi;
  Considerato  che la complessita' degli interventi posti in essere e
quelli  ancora  da  realizzare richiedono un ulteriore incremento dei
fondi  messi  a  disposizione  del  commissario  delegato  e  che  il
completamento degli interventi richiede tempi rapidi di attuazione;
  Ritenuto  indispensabile  accogliere  la  richiesta del commissario
delegato  tenuto  conto  che  la  scadenza  del mandato affidato allo
stesso e' fissata al 31 dicembre 2001;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministro  dell'ambiente,  giusta  nota n.
3398/TAI/M/DI/UDE del 1o dicembre 2000;
  Acquisita  l'intesa  del  presidente  della regione Toscana, giusta
nota n. 101/13088/8.6.2. del 27 novembre 2000;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il commissario delegato - presidente della regione Toscana, per
la  prosecuzione  degli  interventi  necessari  a superare la fase di
emergenza  nella  laguna  di  Orbetello  e favorire il ritorno ad una
competenza  ordinaria  degli enti territoriali preposti alla gestione
dei  sistemi  ecoambientali della laguna di Orbetello, e' autorizzato
ad adottare provvedimenti in deroga alle seguenti norme, oltre quelli
gia'  previsti  nelle precedenti ordinanze, nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico:
    regio  decreto  8  maggio  1904, n. 368, articoli 134, 135, 136 e
137;
    regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57, 97 e 98;
    regio  decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267, articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16;
    regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, articoli 2 e 95;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,
art. 81, comma 4;
    decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articoli 14, 22 e 26;
    decreto  del  Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383,
articoli 1, 2 e 3;
    legge regionale della Toscana 11 aprile 1995, n. 49;
    decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357,
art. 5;
    decreto  legislativo 11 maggio 1999, n. 152, articoli 28, 31, 32,
36, 45 e 48, e successive integrazioni e modifiche;
    decreto  ministeriale  25 ottobre  1999, n. 471, articoli 7, 10 e
12;
    decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, articoli 151, 155,
157 e 158;