IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo codice della strada); Visto l'art. 238 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495; Visto il decreto 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato norme regolamentari concernenti la revisione per alcune categorie di veicoli a motore in armonia con quanto previsto dalla direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996, del Consiglio dell'Unione europea; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, con il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione ha dettato disposizioni per la revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori; Considerato che al momento non risultano emanate normative specifiche in materia di prove di inquinamento per motoveicoli e ciclomotori; Ritenuto di dover allineare le revisioni dei suddetti veicoli alla cadenza prevista dall'art. 80, comma 3, del citato nuovo codice della strada; Considerato che per il suddetto allineamento e' necessario programmare un piano di richiamo compatibile con l'operativita' dei soggetti preposti alle revisioni e finalizzato all'effettuazione di un numero di operazioni tecniche costante negli anni; Decreta: Art. 1. 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 80, commi 3 e 4, del nuovo codice della strada, e' disposta per l'anno 2001, la revisione generale delle ulteriori seguenti categorie di veicoli: a) ciclomotori, di cui all'art. 52 del nuovo codice della strada, compresi i quadricicli leggeri, di cui al decreto ministeriale 5 aprile 1994, per i quali sia stato rilasciato il certificato per ciclomotore entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del nuovo codice della strada; b) motocicli, motocarrozzette, motoveicoli per trasporto promiscuo, motocarri, mototrattori, motoveicoli per trasporti specifici e motoveicoli per uso speciale di cui rispettivamente all'art. 53, lettere a), b), c) ad esclusione di quelli destinati al servizio da piazza o di noleggio con conducente, d), e), f) e g), del nuovo codice della strada, immatricolati per la prima volta entro il 31 dicembre 1982, con esclusione di quelli che, successivamente al 31 dicembre 1998, siano stati sottoposti a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneita' alla circolazione ai sensi degli articoli 75 o 80 del medesimo nuovo codice della strada.