IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, modificato con decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996, 5 maggio 1997, 16 maggio 1997, concernente modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1999 di istituzione dell'Universita' degli studi di Foggia; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita'; Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione interno. Acquisito il parere favorevole del comitato universitario regionale di coordinamento; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592; Considerato che nelle more della emanazione dello statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Foggia e del regolamento didattico di Ateneo le modifiche dello statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sullo statuto preesistente, derivante dallo scorporo da quello dell'Universita' degli studi di Bari. Viste le rettorali n. 3441 del 24 luglio 2000 e n. 5201 del 29 settembre 2000, con le quali sono stati trasmessi al competente Ministero gli atti concernenti la proposta di modifica statutaria sopra richiamata; Ravvisata l'esigenza di istituire le scuole di specializzazione dell'area medica a partire dall'anno accademico 2000-2001; Nelle more del parere del Consiglio universitario nazionale e della prescritta autorizzazione ministeriale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Foggia e' modificato come segue dall'anno accademico 2000-2001: Il presente ordinamento generale si applica alle scuole di specializzazione abilitate alla formazione di medici specialisti. L'elenco di dette specializzazioni e' formato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica di concerto con quello della sanita' in accordo con l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991. Art. 1. Istituzione finalita' titolo conseguito 1.1. Nelle universita' sono istituite le scuole di specializzazione dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi. 1.2. Le scuole hanno lo scopo di formare medici specialisti nel settore dell'area medica. 1.3. Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico settore. 1.4. Le universita' possono istituire altresi' corsi di aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della direttiva CEE n. 92/98, recepite con il decreto legislativo n. 541/1992.