IL RETTORE

  Visto   il   testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella
legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  1995,  modificato  con
decreti ministeriali 14 febbraio 1996, 3 luglio 1996, 31 luglio 1996,
5 maggio    1997,    16 maggio    1997,   concernente   modificazioni
all'ordinamento  didattico universitario relativamente alle scuole di
specializzazione del settore medico;
  Visto   il   decreto  ministeriale  5 agosto  1999  di  istituzione
dell'Universita' degli studi di Foggia;
  Viste  le  proposte  di  modifica  dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche di questa Universita';
  Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione interno.
  Acquisito il parere favorevole del comitato universitario regionale
di coordinamento;
  Riconosciuta  la particolare necessita' di apportare la modifica di
statuto  in  deroga  al  termine  triennale  di  cui all'ultimo comma
dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;
  Considerato  che  nelle  more  della  emanazione  dello  statuto di
autonomia  dell'Universita'  degli  studi di Foggia e del regolamento
didattico  di  Ateneo  le  modifiche  dello  statuto  riguardanti gli
ordinamenti  didattici  vengono  operate  sullo statuto preesistente,
derivante  dallo  scorporo  da quello dell'Universita' degli studi di
Bari.
  Viste  le  rettorali  n.  3441  del  24 luglio  2000  e n. 5201 del
29 settembre  2000,  con  le quali sono stati trasmessi al competente
Ministero  gli  atti  concernenti  la proposta di modifica statutaria
sopra richiamata;
  Ravvisata  l'esigenza  di  istituire  le scuole di specializzazione
dell'area medica a partire dall'anno accademico 2000-2001;
  Nelle more del parere del Consiglio universitario nazionale e della
prescritta autorizzazione ministeriale;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Foggia e' modificato
come segue dall'anno accademico 2000-2001:
  Il   presente  ordinamento  generale  si  applica  alle  scuole  di
specializzazione  abilitate  alla  formazione  di medici specialisti.
L'elenco  di  dette  specializzazioni  e'  formato  ed aggiornato con
decreto  del  Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica  di  concerto  con  quello  della  sanita' in accordo con
l'art. 1 del decreto legislativo n. 257/1991.
                               Art. 1.
               Istituzione finalita' titolo conseguito
  1.1. Nelle universita' sono istituite le scuole di specializzazione
dell'area medica eventualmente articolate in indirizzi.
  1.2.  Le  scuole  hanno  lo scopo di formare medici specialisti nel
settore dell'area medica.
  1.3.  Le scuole rilasciano il titolo di specialista nello specifico
settore.
  1.4.   Le   universita'   possono   istituire   altresi'  corsi  di
aggiornamento, ai sensi e con le modalita' previste dall'art. 6 della
legge n. 341/1990. A tali corsi si applicano le norme attuative della
direttiva  CEE  n.  92/98,  recepite  con  il  decreto legislativo n.
541/1992.