IL DIRETTORE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante "Norme di adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci"; Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario; Visto il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario; Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; Considerato che in base all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 2, della predetta legge occorre disciplinare con apposito provvedimento: i casi e le modalita' di esecuzione della facolta' di cui al comma 5 dell'art. 3 precitato; le procedure autorizzatorie e le modalita' di esercizio delle procedure semplificate di cui all'art. 76, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992; Sentiti i direttori compartimentali nella riunione del 13 novembre 2000; Decreta: Art. 1. 1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e quella alla procedura e della dichiarazione semplificata di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto dell'operazione. 2. L'autorizzazione alla procedura di domiciliazione di cui all'art. 76, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore compartimentale competente in relazione alla sede legale del richiedente. Le procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, sono rilasciate, su istanza di parte: a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale; b) per il transito interno, dal direttore della circoscrizione doganale; territorialmente competente in relazione alla sede operativa del richiedente, alle condizioni e nei termini di cui agli articoli da 397 a 411 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993. 3. L' autorizzazione rilasciata dal direttore compartimentale ha validita' sull'intero territorio nazionale. 4. L'ammissione dei C.A.D. (Centri di assistenza doganale) alle procedure di cui ai precedenti commi e' contenuta, se richiesta e ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata dal direttore generale del Dipartimento delle dogane, ai sensi e secondo le modalita' del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, n. 549. 5. I C.A.D. ammessi alla procedura di domiciliazione di cui al precedente comma 2, operano nell'ambito territoriale della circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.