IL DIRETTORE GENERALE
       DEL DIPARTIMENTO DELLE DOGANE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE
  Vista   la  legge  25  luglio  2000,  n.  213,  recante  "Norme  di
adeguamento  dell'attivita'  degli spedizionieri doganali alle mutate
esigenze   dei  traffici  e  dell'interscambio  internazionale  delle
merci";
  Visto il regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre
1992, che istituisce un codice doganale comunitario;
  Visto  il  regolamento  (CEE)  n.  2454/93  della  Commissione, del
2 luglio  1993,  che  fissa  talune  disposizioni di applicazione del
regolamento  (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice
doganale comunitario;
  Visto  il  testo  unico  delle  disposizioni legislative in materia
doganale,  approvato  con  il decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43;
  Considerato che in base all'art. 3, comma 6, e all'art. 4, comma 2,
della predetta legge occorre disciplinare con apposito provvedimento:
    i  casi  e  le  modalita'  di esecuzione della facolta' di cui al
comma 5 dell'art. 3 precitato;
    le  procedure  autorizzatorie  e  le modalita' di esercizio delle
procedure  semplificate  di cui all'art. 76, del regolamento (CEE) n.
2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992;
    Sentiti   i   direttori   compartimentali   nella   riunione  del
13 novembre 2000;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. L'autorizzazione alla procedura della dichiarazione incompleta e
quella  alla  procedura  e  della  dichiarazione  semplificata di cui
all'art.  76,  paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CEE) n.
2913/92  del  Consiglio,  del  12 ottobre  1992,  sono rilasciate, su
istanza di parte, al soggetto richiedente, dal direttore della dogana
competente in relazione al luogo ove sono presentate le merci oggetto
dell'operazione.
  2.   L'autorizzazione  alla  procedura  di  domiciliazione  di  cui
all'art.  76,  paragrafo  1,  lettera  e),  del  regolamento (CEE) n.
2913/92  del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e' rilasciata su istanza
di  parte,  al  soggetto  richiedente,  dal direttore compartimentale
competente   in  relazione  alla  sede  legale  del  richiedente.  Le
procedure   semplificate   particolari  per  il  regime  di  transito
comunitario di cui all'art. 76, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n.
2913/92  del  Consiglio,  del  12 ottobre  1992,  sono rilasciate, su
istanza di parte:
    a) per il transito esterno, dal direttore compartimentale;
    b) per  il  transito  interno, dal direttore della circoscrizione
doganale;
territorialmente  competente  in  relazione  alla  sede operativa del
richiedente,  alle  condizioni  e nei termini di cui agli articoli da
397  a  411  del  regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del
2 luglio 1993.
  3.  L'  autorizzazione  rilasciata dal direttore compartimentale ha
validita' sull'intero territorio nazionale.
  4.  L'ammissione  dei  C.A.D.  (Centri di assistenza doganale) alle
procedure  di  cui  ai  precedenti commi e' contenuta, se richiesta e
ricorrendone le condizioni, nell'autorizzazione istitutiva rilasciata
dal  direttore  generale  del  Dipartimento  delle dogane, ai sensi e
secondo   le   modalita'  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze
11 dicembre 1992, n. 549.
  5.  I  C.A.D.  ammessi  alla  procedura di domiciliazione di cui al
precedente   comma   2,   operano   nell'ambito   territoriale  della
circoscrizione doganale presso la quale hanno la loro sede.