IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Visto  il  decreto  ministeriale 28 gennaio 2000 recante "Criteri e
modalita'  per  la  contrazione  dei  mutui  da parte delle comunita'
montane  per le finalita' di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999"
e le leggi in esso richiamate;
  Vista  la richiesta di proroga dei termini previsti dall'art. 1 del
decreto  ministeriale  sopracitato,  avanzata  dall'Unione  nazionale
comuni  e  comunita'  montane  (UNCEM)  al  Ministro  del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  con  nota  n. 3988 del
26 ottobre 2000;
  Considerato  che  diverse  comunita'  montane hanno solo di recente
rinnovato  i  propri  organi  ai  sensi  della  legge  n.  265/1999 e
dell'adeguamento  al  testo  unico  sull'ordinamento locale di cui al
decreto  legislativo  n.  267/2000  e  che  pertanto  le procedure di
elaborazione dei piani di sviluppo, previsti dall'art. 29 della legge
n.  142/1990  e  dall'art. 7 della legge n. 97/1994, richiedono tempi
piu'  lunghi  rispetto  a  quelli  attualmente  consentiti dal citato
decreto ministeriale 28 gennaio 2000;
  Considerato,   inoltre,   che   alcune  regioni  non  hanno  ancora
perfezionato  l'iter costitutivo dei nuclei di valutazione ex lege n.
144/1999  e  che  a seguito delle recenti elezioni in diverse regioni
sono  stati  modificati  gli  assetti  delle  deleghe  per la materia
montagna;
  Ritenuto  opportuno  consentire  ai  nuovi organi regionali e delle
comunita' montane di diventare operativi e di avviare e completare le
procedure previste dal decreto ministeriale sopracitato;
  Ritenuto  necessario  dare  la massima divulgazione ai criteri e le
modalita'  per  la  contrazione  dei  mutui  da parte delle comunita'
montane  per le finalita' di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999,
stabiliti  dal  Comitato  tecnico  interministeriale  per la montagna
nella seduta del 12 aprile 2000;

                              Decreta:
  I   termini  per  l'elaborazione  e  l'approvazione  dei  piani  di
sviluppo,  indicati  nel comma 1 dell'art. 1 del decreto ministeriale
28 gennaio 2000, sono unificati al 15 giugno 2001.
  I  termini  per  la  presentazione  dei  progetti  da  parte  delle
comunita'  montane  e per la loro valutazione da parte delle regioni,
indicati  nel comma 2 dell'art. 1 del decreto ministeriale 28 gennaio
2000,  sono  prorogati  rispettivamente  al  31  luglio 2001 ed al 15
dicembre 2001.
  I  termini  per  la  presentazione  dei  progetti  da  parte  delle
comunita'  montane  e  per  la loro valutazione da parte del Comitato
interministeriale  per  la  montagna indicati nel comma 4 del decreto
ministeriale  28  gennaio  2000, sono rispettivamente prorogati al 31
luglio 2001 ed al 15 dicembre 2001.
  I  criteri  di  redazione  e di valutazione dei progetti, di cui al
precedente  comma,  sono  riportati  nell'allegato  1  che  fa  parte
integrante  del  presente decreto che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 5 dicembre 2000
                                                   Il Ministro: Visco