IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, avente ad oggetto "Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore"; Visto il regolamento applicativo della citata legge, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323; Visto in particolare l'art. 13 del menzionato regolamento, concernente la predisposizione delle certificazioni e dei relativi modelli integrativi del diploma da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato; Considerato che dette certificazioni, ai sensi del comma 1 del suddetto art. 13, che fa riferimento anche alle esigenze connesse con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea, devono attestare: l'indirizzo e la durata del corso degli studi, la votazione complessiva ottenuta, le materie di insegnamento comprese nel curriculo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata, nonche' le conoscenze, le competenze e le capacita' anche professionali acquisite e i crediti formativi documentati in sede d'esame; Visto l'art. 12 del sopra indicato regolamento avente ad oggetto i crediti formativi; Visto il proprio decreto in data 10 novembre 1998, n. 450, concernente le certificazioni ed i modelli del diploma da rilasciare in esito al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e, in particolare, l'art. 8, che prevede la definizione, da parte del Ministro della pubblica istruzione, degli obiettivi generali del processo formativo e degli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; Valutata l'opportunita' di confermare, per l'anno scolastico 2000-2001, i modelli del diploma e delle relative certificazioni integrative, in attesa della attuazione delle indicazioni dell'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 275/1999; Decreta: Art. 1. 1. Le certificazioni di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, attestano: a) l'indirizzo e la durata del corso di studio, le materie di insegnamento comprese nel curriculo degli studi con l'indicazione della durata oraria complessiva a ciascuna destinata; b) la votazione complessiva assegnata, la somma dei punti attribuiti alle tre prove scritte, il voto assegnato al colloquio, l'eventuale punteggio aggiuntivo, il credito scolastico, i crediti formativi documentati; c) le ulteriori specificazioni valutative della commissione, con riguardo anche a prove sostenute con esito particolare positivo.