IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto   l'art.   161,   comma   1   del  testo  unico  della  legge
sull'ordinamento   degli   enti   locali,   emanato  con  il  decreto
legislativo   18  agosto  2000,  n.  267,  il  quale  prevede,  nella
disciplina  a  regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali
redigano  apposita certificazione sui principali dati del bilancio di
previsione,  con  modalita'  da  fissarsi  con  decreto  del Ministro
dell'interno;
  Visto  il  comma  2 del citato articolo 161 il quale prevede che le
modalita'  della  certificazione siano stabilite tre mesi prima della
scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno;
  Visto  l'art. 151, comma 1, del citato testo unico sull'ordinamento
degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro
il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
  Visto  l'art.  165  del  citato  testo unico recante "Struttura del
bilancio";
  Visto  l'art. 172 del citato testo unico recante "Altri allegati al
bilancio  di previsione" il quale prevede alla lettera f) "la tabella
relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta'
strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia.";
  Considerata  la  necessita'  di  rinviare  la  presentazione  della
tabella  relativa  ai  parametri  di  riscontro  della  situazione di
deficitarieta'  strutturale,  prevista  dalle disposizioni vigenti in
materia,  poiche'  non  e'  stato  ancora  approvato  il  decreto  di
definizione dei suddetti parametri;
  Ritenuta  la necessita' di predisporre, un sistema automatizzato di
certificazione  che  tenga  conto  delle  modalita' di certificazione
relativa al bilancio di previsione 2001;
  Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 secondo
il  quale  spetta  alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la
finanza  locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a
carico  del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili
per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e
province   per   i   quali   lo   Stato   provvede  separatamente  al
finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale;
  Considerata   la   necessita'   di   emanare   le  modalita'  della
certificazione  relativa  al  bilancio  di  previsione dell'anno 2001
nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione;
  Sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani, l'Unione
delle  province  d'Italia  e  l'Unione nazionale comuni, comunita' ed
enti della montagna;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  comuni,  le  province e le comunita' montane devono compilare un
certificato  sul  bilancio  2001  conforme  agli allegati modelli che
fanno parte integrante del presente decreto.
  Detto  certificato  va  allegato al bilancio di previsione e con lo
stesso  inviato  al  competente  organo  regionale di controllo in un
originale e sette copie autenticate.
  L'organo  regionale  di  controllo, dopo aver attestato in calce al
certificato  che  lo  stesso  e' regolarmente compilato e corrisponde
alle  previsioni  del  bilancio  divenuto  esecutivo,  lo  inoltra in
originale   e   quattro   copie   autenticate,   entro  dieci  giorni
dall'avvenuto  esame  e  comunque  entro  il  28  febbraio  2001 alle
prefetture  competenti  per  territorio, alla presidenza della giunta
regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di
quella  regione,  ed  al commissariato del Governo competente per gli
enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento.
  Il  comitato  regionale  di  controllo  invia,  inoltre,  copia del
certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato.
  Le  prefetture,  la  presidenza  della giunta regionale della Valle
d'Aosta  per  gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il
commissariato  del  Governo  competente  per  gli enti e le comunita'
montane  delle  province  di  Bolzano e Trento, provvedono ad inviare
l'originale  dei  certificati  relativi  agli  enti ed alle comunita'
montane,  al  Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei
Conti  - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I.,
all'U.P.I.  ed  all'U.N.C.E.M.  a  seconda  della  tipologia  di ente
locale.