IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto l'art. 161, comma 1 del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede, nella disciplina a regime dei trasferimenti erariali, che gli enti locali redigano apposita certificazione sui principali dati del bilancio di previsione, con modalita' da fissarsi con decreto del Ministro dell'interno; Visto il comma 2 del citato articolo 161 il quale prevede che le modalita' della certificazione siano stabilite tre mesi prima della scadenza di ogni adempimento con decreto del Ministro dell'interno; Visto l'art. 151, comma 1, del citato testo unico sull'ordinamento degli enti locali, emanato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel quale e' stabilito che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo; Visto l'art. 165 del citato testo unico recante "Struttura del bilancio"; Visto l'art. 172 del citato testo unico recante "Altri allegati al bilancio di previsione" il quale prevede alla lettera f) "la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia."; Considerata la necessita' di rinviare la presentazione della tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale, prevista dalle disposizioni vigenti in materia, poiche' non e' stato ancora approvato il decreto di definizione dei suddetti parametri; Ritenuta la necessita' di predisporre, un sistema automatizzato di certificazione che tenga conto delle modalita' di certificazione relativa al bilancio di previsione 2001; Visto l'art. 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 secondo il quale spetta alla regione Friuli-Venezia Giulia disciplinare la finanza locale negli enti locali e finanziare gli stessi con oneri a carico del proprio bilancio, ad eccezione dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite a comuni e province per i quali lo Stato provvede separatamente al finanziamento, nella misura determinata dalla normativa statale; Considerata la necessita' di emanare le modalita' della certificazione relativa al bilancio di previsione dell'anno 2001 nonche' di individuare le modalita' ed i termini di presentazione; Sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'Unione delle province d'Italia e l'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti della montagna; Decreta: Art. 1. I comuni, le province e le comunita' montane devono compilare un certificato sul bilancio 2001 conforme agli allegati modelli che fanno parte integrante del presente decreto. Detto certificato va allegato al bilancio di previsione e con lo stesso inviato al competente organo regionale di controllo in un originale e sette copie autenticate. L'organo regionale di controllo, dopo aver attestato in calce al certificato che lo stesso e' regolarmente compilato e corrisponde alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo, lo inoltra in originale e quattro copie autenticate, entro dieci giorni dall'avvenuto esame e comunque entro il 28 febbraio 2001 alle prefetture competenti per territorio, alla presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta, per gli enti e le comunita' montane di quella regione, ed al commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento. Il comitato regionale di controllo invia, inoltre, copia del certificato alla regione e ne restituisce una all'ente interessato. Le prefetture, la presidenza della giunta regionale della Valle d'Aosta per gli enti e le comunita' montane di quella regione ed il commissariato del Governo competente per gli enti e le comunita' montane delle province di Bolzano e Trento, provvedono ad inviare l'originale dei certificati relativi agli enti ed alle comunita' montane, al Ministero dell'interno nonche' una copia alla Corte dei Conti - Sezione enti locali, una all'I.S.T.A.T. ed una all'A.N.C.I., all'U.P.I. ed all'U.N.C.E.M. a seconda della tipologia di ente locale.