L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 13 dicembre 2000, Premesso che: l'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. alla societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: il Gestore della rete) ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99); l'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/1999, il Gestore della rete cede l'energia elettrica di cui all'art. 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonche' quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6 (di seguito: provvedimento C.I.P. n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') secondo criteri di pubblicita', trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria del 21 novembre 2000 e comunque con modalita' preventivamente comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visti: la legge 9 gennaio 1991, n. 9; la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'art. 2, comma 12, lettera h); il decreto legislativo n. 79/1999; Visti: il provvedimento C.I.P. n. 6/92, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 109 del 12 maggio 1992; la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 1997, n. 70/97 (di seguito: deliberazione n. 70/97); la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999. n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata (di seguito: deliberazione n. 13/99); la deliberazione dell'Autorita' 24 ottobre 2000, n. 198/2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 254 del 30 ottobre 2000; il decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; Considerato che: l'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 79/99, prevede che, dalla data di entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del medesimo decreto, il gestore della rete cede l'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, al mercato; e che, ai fini di assicurare la copertura dei costi sostenuti dal Gestore della rete, l'Autorita' include negli oneri di sistema la differenza tra i costi di acquisto del gestore della rete e la somma dei ricavi derivanti dalla vendita della suddetta energia sul mercato e dalla vendita dei diritti di cui all'art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99; l'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che le procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto sono aggiudicate dal Gestore della rete in base al rialzo sul prezzo base cosi' come definito nel medesimo art. 6; la quantita' di energia elettrica trasferita al Gestore della rete per effetto del disposto dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, e' stimabile in circa 47 TWh per l'anno 2001 e che tale energia sara' immessa in rete secondo un profilo temporale solo parzialmente prevedibile; l'art. 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 dispone che l'autorita' preveda una specifica clausola di interruzione della assegnazione all'atto dell'effettivo avvio del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/99; l'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede la cessione di parte dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'art. 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, con clausola di interrompibilita' della fornitura; il profilo medio nazionale della richiesta di energia elettrica sulla rete italiana evidenzia significative differenze in termini di potenze richieste nelle varie ore del giorno e nei vari periodi dell'anno e che, pertanto, la cessione dell'energia elettrica di cui in premessa deve avvenire con procedure che permettono la modulabilita' del prelievo nelle varie fasce orarie in modo da tenere conto delle esigenze di flessibilita' conseguenti alla variabilita' della potenza richiesta; il prezzo base di cui all'art. 6, comma 1, lettera c), del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 deve, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, essere distinto per fasce orarie in modo da riflettere il diverso valore dell'energia elettrica in ciascuna fascia oraria; la potenza richiesta sulla rete italiana nelle ore della fascia oraria F4, e' mediamente pari a circa il 70% della potenza richiesta sulla rete italiana nelle ore della fascia oraria F1; l'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, prevede che alle procedure concorsuali di cui al successivo art. 5, possono partecipare i clienti del mercato libero, nonche' la societa' Acquirente unico S.p.a.; Ritenuto che: al fine di consentire il vettoriamento dell'energia elettrica ceduta ai sensi del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, sia necessario prevedere alcune condizioni di accesso al servizio di vettoriamento dell'energia elettrica; la cessione di bande o di porzioni di bande di ampiezza fissa pari ad 1 MW in tutte le ore in cui l'ampiezza della banda assume un valore diverso da zero debba essere consentita esclusivamente ai soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; sia necessario definire alcune clausole negoziali, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 79/1999, recanti la previsione della risoluzione di diritto del contratto di fornitura stipulato in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, con decorrenza dalla data di entrata in operativita' del sistema delle offerte di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 79/1999; nonche' la facolta' di cessione della capacita' produttiva acquisita per effetto delle medesime procedure concorsuali; sia opportuno prevedere che il Gestore della rete fornisca adeguata informazione sull'esercizio della facolta' di interrompibilita' della fornitura dell'energia elettrica ceduta ai clienti finali di cui all'art. 5, commi 3 e 4, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 ai fini della verifica della trasparenza e non discriminatorieta' nella cessione dell'energia elettrica in esito alle procedure concorsuali di cui all'art. 4 del medesimo decreto; Delibera: Art. 1. Definizioni Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000, integrate come segue: a) banda di durata annuale e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora dell'anno; b) banda di durata mensile e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in ciascuna ora del mese; c) banda modulare di durata annuale e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in tutte le ore dell'anno appartenenti alla fascia che la contraddistingue e ampiezza nulla in tutte le altre ore dell'anno; d) banda modulare di durata mensile e' una quota parte della capacita' produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 10 MW a profilo costante in tutte le ore del mese appartenenti alla fascia che la contraddistingue e ampiezza nulla in tutte le altre ore del mese; e) capacita' produttiva assegnabile su base annuale per l'anno 2001, e' il valore minimo delle capacita' produttive disponibili mese per mese definite dal Gestore della rete ai sensi dell'art. 5 decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; f) capacita' produttiva assegnabile su base mensile e', in ciascun mese dell'anno 2001, la differenza tra la capacita' produttiva disponibile nello stesso mese e la capacita' produttiva assegnata su base annuale in esito alle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento; g) decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, e' il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 30 novembre 2000; h) decreto legislativo n. 79/1999, e' il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; i) deliberazione n. 13/99, e' la deliberazione dell'Autorita' 18 febbraio 1999, n. 13/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 49 del 1o marzo 1999, come successivamente modificata ed integrata; j) energia interrompibile con o senza preavviso e', in ciascuna ora, il minor valore tra l'energia prelevata in tale ora in un sito in cui e' installato un impianto alimentato da energia elettrica la cui fornitura e' sottoposta a clausola di interrompibilita' con o senza preavviso e l'energia massima prelevabile senza eccedere in alcun momento la potenza interrompibile con o senza preavviso disponibile nel medesimo sito; k) fasce orarie sono le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, definite, nel caso di clienti alimentati in media o bassa tensione, dal titolo II, comma 2), paragrafo b), punto 1), e, nel caso di clienti alimentati in altissima o alta tensione, dal titolo II, commma 2), paragrafo b), punto 2), del provvedimento del comitato interministeriale dei prezzi 19 dicembre 1990, n. 45; l) potenza interrompibile con preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; m) potenza interrompibile senza preavviso e' la quota di potenza degli impianti installati in un sito per i quali il cliente e' in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000; n) prezzo minimo di assegnazione e' il prezzo piu' basso al quale corrisponde un'assegnazione di banda nell'ambito di una procedura concorsuale; o) punto di consegna virtuale e' un punto di consegna convenzionale di un contratto di vettoriamento, a cui non corrisponde alcun punto fisico di immissione dell'energia elettrica nella rete di trasmissione nazionale, convenzionalmente posto su tale rete ad una distanza pari a 100 km dal piu' vicino punto di riconsegna interessato dal medesimo contratto; p) sollecitazione di offerta e' l'invito a presentare un'offerta nell'ambito di ciascuna delle procedure concorsuali di cui al titolo II del presente provvedimento.