IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 ottobre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle regioni Piemonte e Liguria, colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa ai territori delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Toscana, Emilia-Romagna e Piemonte per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi nella prima decade del mese di novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 17 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino al 16 novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 novembre 2000, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della provincia autonoma di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 novembre 2000, con il quale la dichiarazione dello stato di emergenza e' stata estesa al territorio della provincia autonoma di Bolzano per gli eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta' del mese di novembre 2000; Viste le ordinanze del Ministero dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1o luglio 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 3047 del 31 marzo 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 14 aprile 2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 6 luglio 2000, n. 3064 del 6 luglio 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 164 del 15 luglio 2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246 del 20 ottobre 2000, n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre 2000, n. 3093 dell'8 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 277 del 27 novembre 2000, n. 3096 del 30 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000; Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, la ripresa delle attivita' produttive e il ripristino delle infrastrutture; Visti gli ordini del giorno della Camera dei deputati accolti dal Governo di cui agli Atti camera n. 7328-bis e n. 7431; Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate; Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile prof. Franco Barberi; Dispone: Art. 1. 1. Il piano di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 e successive modifiche e integrazioni comprende anche interventi da attuarsi ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 1996, n. 677, e successive modifiche. L'onere per la compensazione prevista dal citato articolo, comprende anche le spese generali e l'IVA che dovra' comunque essere corrisposta. 2. Nelle zone montane i materiali litoidi rimossi dagli alvei per interventi diretti a prevenire situazioni di pericolo, regolarmente autorizzati dalle autorita' idrauliche competenti, e non riutilizzati per la costruzione di difese idrauliche, possono, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo n. 275/1993, essere ceduti a titolo gratuito ad enti territoriali, o a societa' partecipate titolari o concessionarie di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre opere pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine di concorrere al riequilibrio ambientale. 3. I materiali litoidi dispersi nei terreni privati per effetto degli eventi alluvionali sono nella disponibilita' dei proprietari dei fondi che provvedono alla bonifica del terreno.