IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
                       della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 300;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 ottobre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  lo stato di
emergenza  nei territori della regione autonoma Valle d'Aosta e delle
regioni   Piemonte   e  Liguria,  colpiti  dagli  eventi  alluvionali
verificatisi a decorrere dal 13 ottobre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
18 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza  e'  stata  estesa  ai territori delle regioni Lombardia ed
Emilia-Romagna;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
27 ottobre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello  stato di
emergenza e' stata estesa al territorio della regione Veneto;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle  regioni  Friuli-Venezia  Giulia,  Liguria, Toscana,
Emilia-Romagna  e  Piemonte  per  gli  eventi  alluvionali e dissesti
idrogeologici  verificatisi  nella  prima decade del mese di novembre
2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
17 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle  regioni Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Veneto
per gli eventi alluvionali e dissesti idrogeologici verificatisi fino
al 16 novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
23 novembre  2000,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato lo stato di
emergenza  nelle regioni Puglia, Toscana, Lombardia, Piemonte e della
provincia  autonoma  di Trento per gli eventi calamitosi verificatisi
nella seconda meta' del mese di novembre 2000;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
30 novembre  2000,  con  il  quale  la  dichiarazione  dello stato di
emergenza  e'  stata estesa al territorio della provincia autonoma di
Bolzano  per  gli  eventi calamitosi verificatisi nella seconda meta'
del mese di novembre 2000;
  Viste  le  ordinanze  del  Ministero  dell'interno  delegato per il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2621 del 1o luglio 1997,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159
del  10 luglio  1997,  n.  3047  del  31 marzo 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 88 del 14 aprile
2000, n. 3061 del 30 giugno 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  n.  156  del  6 luglio 2000, n. 3064 del
6 luglio  2000,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  n.  164  del  15 luglio  2000, n. 3090 del 18 ottobre 2000,
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 246
del  20 ottobre  2000,  n. 3092 del 27 ottobre 2000, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 257 del 3 novembre
2000,   n.  3093  dell'8 novembre  2000,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 266 del 14 novembre 2000, n.
3095  del 23 novembre 2000, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana  n.  277  del  27 novembre  2000,  n.  3096  del
30 novembre   2000,   pubblicata   nella   Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 282 del 2 dicembre 2000;
  Ritenuto urgente porre in essere ogni utile intervento per favorire
il   ritorno  alle  normali  condizioni  di  vita  delle  popolazioni
interessate,  la  ripresa  delle attivita' produttive e il ripristino
delle infrastrutture;
  Visti  gli  ordini del giorno della Camera dei deputati accolti dal
Governo di cui agli Atti camera n. 7328-bis e n. 7431;
  Viste le richieste formulate dalle amministrazioni interessate;
  Su  proposta  del direttore dell'agenzia di protezione civile prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. Il  piano  di  cui  all'art.  1  dell'ordinanza  n.  3090/2000 e
successive  modifiche  e  integrazioni  comprende anche interventi da
attuarsi  ai sensi dell'art. 4, comma 10-bis, della legge 31 dicembre
1996,  n.  677,  e successive modifiche. L'onere per la compensazione
prevista  dal  citato  articolo,  comprende anche le spese generali e
l'IVA che dovra' comunque essere corrisposta.
  2.  Nelle  zone montane i materiali litoidi rimossi dagli alvei per
interventi  diretti  a prevenire situazioni di pericolo, regolarmente
autorizzati dalle autorita' idrauliche competenti, e non riutilizzati
per  la costruzione di difese idrauliche, possono, in deroga all'art.
13  del  decreto  legislativo  n.  275/1993,  essere  ceduti a titolo
gratuito  ad  enti  territoriali, o a societa' partecipate titolari o
concessionarie  di infrastrutture pubbliche per l'esecuzione di altre
opere  pubbliche da realizzare nel territorio regionale anche al fine
di concorrere al riequilibrio ambientale.
  3.  I  materiali  litoidi  dispersi nei terreni privati per effetto
degli  eventi  alluvionali  sono nella disponibilita' dei proprietari
dei fondi che provvedono alla bonifica del terreno.