IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate

  Visto  l'art.  1,  comma  1,  lettera  a),  numero  1,  del decreto
legislativo  18 febbraio  2000,  n.  47,  il  quale  ha sostituito la
lettera  e-bis),  comma 1, dell'art. 10 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  approvato  con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre  1986,  n.  917, che prevede la deducibilita' dal reddito
complessivo   dei   contributi   versati  alle  forme  pensionistiche
complementari  e  dei  contributi  e  dei  premi  versati  alle forme
pensionistiche   individuali,   previste   dal   decreto  legislativo
21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore
al  12  per  cento del reddito complessivo e comunque non superiore a
lire 10 milioni;
  Visto  l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n.  47,  il  quale  prevede  che  per  i  soggetti  iscritti entro il
28 aprile  1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992,
n.  421,  ai fini della deducibilita' prevista dall'art. 10, comma 1,
lettera  e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
fermo  restando  il  limite del 12 per cento del reddito complessivo,
l'importo  massimo  deducibile  di  10  milioni e' maggiorato, per un
periodo transitorio di cinque anni, della differenza tra i contributi
effettivamente  versati nel 1999 alle suddette forme pensionistiche e
il predetto limite di 10 milioni;
  Visto  l'ultimo  periodo  del  comma  3  dell'art.  4  del  decreto
legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il quale prevede che con decreto
del  Ministro  delle  finanze  sono stabilite le modalita' per fruire
della predetta maggiorazione;
  Visti  gli  articoli  3,  comma  2,  e  16, del decreto legislativo
3 febbraio  1993,  n.  29,  come  modificato  dal decreto legislativo
31 marzo  1998,  n.  80,  concernenti  l'esercizio  dei  poteri  e le
attribuzioni dei dirigenti generali;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  I  contributi  versati dai soggetti iscritti entro il 28 aprile
1993  alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite
alla  data  di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421,
sono  deducibili  per un importo massimo pari al minore tra il 12 per
cento   del   reddito   complessivo   e   l'importo   dei  contributi
effettivamente  versati nel 1999 qualora quest'ultimo sia superiore a
lire 10 milioni.
  2. Ai fini della deducibilita' dei contributi nella misura prevista
nel  comma  precedente,  le forme pensionistiche complementari devono
rilasciare  a  ciascun  iscritto  di  cui  al  comma  1  una apposita
certificazione  attestante  l'ammontare  complessivo  dei  contributi
effettivamente  versati  nel  1999  e riferibili ad una annualita' di
iscrizione, nonche' l'iscrizione dello stesso entro il 28 aprile 1993
a  una  forma  pensionistica  complementare  istituita  alla  data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
  3.  La  certificazione,  sottoscritta  dal responsabile della forma
pensionistica,  e  consegnata  agli  interessati entro il 28 febbraio
2002  ovvero,  su  richiesta,  entro  dodici  giorni  dalla richiesta
stessa.