IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;
  Visto  l'art.  24 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, secondo cui
il  Presidente del Consiglio dei Ministri adotta misure finalizzate a
ridurre  gradualmente  l'ammontare  dei metri quadrati degli immobili
utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato;
  Visto  l'art.  55,  comma 9,  della legge 27 dicembre 1997, n. 499,
secondo  cui  il  Presidente del Consiglio dei Ministri adotta misure
finalizzate  a ridurre gradualmente l'utilizzo di immobili privati in
locazione da parte di amministrazioni pubbliche;
  Visto  l'art.  26  della  legge  23  dicembre  1999,  n.  488,  che
disciplina  nuove  modalita'  di acquisizione da parte della pubblica
amministrazione   di   beni   e  servizi  attraverso  la  stipula  di
convenzioni quadro con strutture specializzate;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  del  24 febbraio 2000 che, in ottemperanza
agli  articoli 24,  25  e  26  della  legge 23 dicembre 1999, n. 488,
attribuisce  alla  CONSIP  S.p.a.  compiti di coordinamento attuativo
delle  nuove  procedure  di  acquisizione  di beni e servizi da parte
della pubblica amministrazione;
  Visto  l'art.  4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, che allo scopo
di   razionalizzare  l'organizzazione  del  lavoro  e  di  realizzare
economie  di  gestione  attraverso l'impiego flessibile delle risorse
umane, da' la facolta' alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di
forme  di  lavoro  a  distanza  che fortemente possono incidere nella
razionalizzazione ed ottimizzazione degli spazi;
  Considerato  che  il  decreto  legislativo  30 luglio 1999, n. 300,
istituendo  l'Agenzia  del  demanio, impone la razionalizzazione e la
valorizzazione  dei  beni  appartenenti  allo  Stato,  improntando la
gestione  degli  stessi a criteri di imprenditorialita', economicita'
ed efficienza;
  Acquisiti  i  suggerimenti  ed  il  supporto  dell'Osservatorio sul
patrimonio immobiliare degli enti previdenziali ai sensi dell'art. 24
della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
                              Decreta:
                               Art. 1.
             Misure per la riduzione degli spazi in uso
  1. Le  amministrazioni  statali, entro sei mesi dell'emanazione del
presente  decreto,  effettuano  la  ricognizione  della  dislocazione
logistica   dei  propri  uffici  e  dell'organizzazione  del  lavoro,
rilevando  gli  attuali rapporti spazio-funzione, secondo modalita' e
criteri  definiti ai sensi dell'art. 3 del presente decreto e tenendo
conto  anche  delle esigenze informative dell'Agenzie del demanio; le
analisi  svolte  sono  comunicate  alla  Presidenza del Consiglio dei
Ministri ed al Ministero delle finanze - Agenzia del demanio.
  2. Allo  scadere  del  termine  previsto, se la ricognizione non e'
stata  effettuata,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri puo'
sostituirsi  alle  amministrazioni  per  gli  adempimenti  di  cui al
comma 1.
 3. Nei   sei  mesi  successivi  alla  rilevazione  degli  spazi,  le
amministrazioni   elaborano   piani   di   razionalizzazione   e   di
ottimizzazione   delle  risorse  immobiliari  utilizzate,  attraverso
rilasci,   trasferimenti   ed   accorpamenti,   in   relazione   alla
riorganizzazione   degli   uffici   statali   prevista   dal  decreto
legislativo  n.  300/1999  e in dipendenza dell'introduzione di nuove
tecnologie   informatiche,   quali  l'archiviazione  elettronica  dei
documenti   e   le   reti  tra  uffici  della  stessa  o  di  diverse
amministrazioni,  e  delle nuove forme di conduzione del procedimento
amministrativo  che privilegiano il coordinamento e la concentrazione
di  funzioni.  I  piani  elaborati  sono  trasmessi  al  segretariato
generale  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
per il coordinamento amministrativo.
  4. I  piani di razionalizzazione prevedono la riduzione degli spazi
disponibili  per  gli  addetti  ai  sensi  dell'art.  24  della legge
23 dicembre 1999, n. 488, e le forme piu' opportune di rinegoziazione
con i locatori privati dei contratti di locazione in essere, anche al
fine  di  adeguare  i relativi canoni ai valori di mercato cosi' come
definiti  dall'Osservatorio  dei  valori immobiliari dell'Agenzia del
territorio  del  Ministero  delle finanze. Le amministrazioni statali
nell'attivita'    di    rinegoziazione    possono   avvalersi   della
collaborazione  dell'Osservatorio  sul  patrimonio  immobiliare degli
enti  previdenziali  di  cui  all'art.  10 del decreto legislativo 16
febbraio 1996, n. 104.
  5. Le  amministrazioni statali, per l'elaborazione e attuazione dei
piani  e  per  i  compiti  previsti  nel  presente  articolo, possono
avvalersi dell'Agenzia del demanio o delle strutture convenzionate ai
sensi dell'art. 26 della legge n. 488/1999.
  6. Possono  avvalersi,  altresi',  dei  soggetti di cui al comma 5,
tutte  le  altre pubbliche amministrazioni che intendano progettare o
attuare  piani di razionalizzazione e riduzione degli spazi adibiti a
pubblici uffici.
  7. Sulla  base  della ricognizione effettuata ai sensi del comma 1,
il  Ministero  delle  finanze,  con  il  supporto  della  Agenzia del
demanio,  determina  i  costi  d'uso  degli  immobili appartenenti al
demanio,  o  comunque  di  proprieta'  pubblica  ad uso gratuito, che
verranno  introdotti  negli  stati  di  previsione  della spesa delle
relative amministrazioni dello Stato.