L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
  Nella sua riunione di consiglio del 6 dicembre 2000, in particolare
nella prosecuzione dell'11 dicembre 2000;
  Vista  la  direttiva del consiglio 90/387/CEE, sull'istituzione del
mercato  interno  per  i  servizi delle telecomunicazioni mediante la
realizzazione di una rete aperta di telecomunicazioni (ONP);
  Vista  la  direttiva  della  commissione  90/388/CEE, relativa alla
concorrenza nei mercati dei servizi di telecomunicazioni;
  Vista  la  direttiva  della  commissione  96/19/CE, che modifica la
direttiva  90/388/CE al fine della completa apertura alla concorrenza
dei mercati delle telecomunicazioni;
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 97/33/CE
sull'interconnessione   nel   settore   delle   telecomunicazioni   e
finalizzata  a garantire il servizio universale e l'interoperabilita'
attraverso  l'applicazione  dei  principi  di  fornitura  di una rete
aperta (ONP);
  Vista  la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 98/10/CE
sull'applicazione  del  regime  di fornitura di una rete aperta (ONP)
alla    telefonia    vocale   e   sul   servizio   universale   delle
telecomunicazioni in un ambiente concorrenziale;
  Vista  la  legge  14 novembre  1995, n. 481, recante: "Norme per la
concorrenza  e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica utilita'.
Istituzione  delle  autorita'  di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'", in particolare gli articoli 1 e 2;
  Vista  la  legge  31 luglio  1997,  n.  249,  recante: "Istituzione
dell'autorita'  per  le  garanzie  nelle  comunicazioni  e  norme sui
sistemi  delle  telecomunicazioni  e radiotelevisivo", in particolare
l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 e l'art. 4, comma 9;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997,
n.   318,   recante:   "Regolamento  per  l'attuazione  di  direttive
comunitarie nel settore delle telecomunicazioni";
  Vista  la  propria  delibera  n.  85/98,  concernente le condizioni
economiche  di  offerta  del servizio di telefonia vocale, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1999, n. 3;
  Vista  la  propria  delibera  n.  101/99, concernente le condizioni
economiche  di  offerta  del  servizio  di telefonia vocale alla luce
dell'evoluzione   dei  meccanismi  concorrenziali,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 5 luglio 1999, n. 155;
  Vista    la    propria   delibera   n.   171/99,   concernente   la
regolamentazione  e  controllo  dei  prezzi  dei servizi di telefonia
vocale  offerti  da  Telecom  Italia  a  partire  dal 1o agosto 1999,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1999, n. 193;
  Vista  la  propria  delibera  n.  274/99,  concernente i criteri di
ammissibilita'  di  pacchetti  tariffari  ai  fini della verifica del
vincolo  di  "Price  Cap",  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale del
16 novembre 1999, n. 269;
  Vista   la   propria   delibera   n.  314/00/CONS,  concernente  la
determinazione  di condizioni economiche agevolate per il servizio di
telefonia  vocale  a  particolari  categorie di clientela, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000;
  Vista la propria delibera n. 3/CIR/99, concernente le regole per la
fornitura  della  "Carrier  Selection  Equal  Access" in modalita' di
preselezione  ("Carrier  Preselection"),  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale del 28 dicembre 1999, n. 303;
  Vista la propria delibera n. 4/CIR/99, concernente le regole per la
fornitura  della  portabilita'  del  numero  tra  operatori ("Service
Provider  Portability"),  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
28 dicembre 1999, n. 303;
  Vista  la  propria delibera n. 2/00/CIR, concernente le linee guida
per  l'implementazione  dei servizi di accesso disaggregato a livello
di  rete locale e disposizioni per la promozione della diffusione dei
servizi  innovativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo
2000, n. 73;
  Vista  la propria delibera n. 822/00/CONS, concernente le procedure
per  l'assegnazione  di  frequenze  per  reti  radio  a  larga  banda
punto-multi punto e per le licenze relative;
  Vista la propria delibera n. 8/00/CIR, concernente l'applicabilita'
del   meccanismo   di  ripartizione  del  costo  netto  del  servizio
universale per l'anno 1999;
  Vista  la propria delibera n. 13/00/CIR, concernente la valutazione
dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per gli aspetti tecnici
e  procedurali  dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete
locale   e   procedure   per   le  attivita'  di  predisposizione  ed
attribuzione degli spazi di co-locazione;
  Considerato  il  parere  motivato  della  commissione  europea  del
1o settembre  2000,  indirizzato  alla  Repubblica italiana, ai sensi
dell'art.   226   del   Trattato   CE,  relativo  alla  non  corretta
applicazione   dell'art.   4-quater,   terzo  comma  della  direttiva
90/388/CEE,  modificata  dalla  direttiva  96/19/CE,  in relazione al
ribilanciamento tariffario;
  Considerato  che  in tale parere motivato la Commissione europea ha
espresso la valutazione che il livello del "sub-cap" su contributi di
attivazione  e  canoni,  cosi' come fissato dalla delibera n. 171/99,
non permette il completo riequilibrio entro il periodo di vigenza del
"Price Cap";
  Considerata la nota protocollo n. 2734/00/RM del 31 ottobre 2000 di
risposta al parere motivato in tema di "ribilanciamento tariffario";
  Considerato  che  nella risposta a tale parere motivato l'autorita'
ha assunto l'impegno di modificare il "Sub-Cap" relativo a contributi
di  attivazione e canoni in misura tale da garantire il completamento
del  processo di riequilibrio dei servizi di accesso entro il periodo
di vigenza dell'attuale regime di "Price Cap";
  Considerata   la   comunicazione   del   Commissario  europeo  alla
concorrenza del 4 dicembre 2000;
  Considerato  che  il  titolo  IV  punto  3 della delibera n. 171/99
prevede  la possibilita' di revisione dei valori di cui al titolo IV,
art. 2, lettere a), b), c) e d);
  Considerato   che,   successivamente   alla   delibera  n.  171/99,
l'autorita'   ha  adottato  ulteriori  decisioni  che,  da  un  lato,
accelerano   lo   sviluppo   della   concorrenza  anche  nel  mercato
dell'accesso,   e,   dall'altro   lato,   permettono   di   garantire
l'abbordabilita' del servizio di accesso per particolari categorie di
clientela, nell'ambito degli obblighi di servizio universale;
  Considerato  che  tali  misure,  ed  in particolare quelle relative
all'apertura   alla   concorrenza  del  mercato  deltraffico  urbano,
all'implementazione  del  servizio  di  preselezione  dell'operatore,
all'implementazione  dell'offerta  di  accesso disaggregato alla rete
locale,  nonche'  all'attribuzione  di  licenze  per sistemi Wireless
Local  Loop, esplicheranno pienamente i loro effetti entro il periodo
di vigenza del "Price Cap";
  Considerato   che  l'avvio  commerciale  del  servizio  di  accesso
disaggregato alla rete locale, dopo la fase di sperimentazione che si
concludera'  nel dicembre 2000, consentira' ai consumatori di avere a
disposizione una molteplicita' di offerte alternative per il servizio
di accesso;
  Considerati  gli  orientamenti  comunitari  in  materia  di accesso
disaggregato  ed  in particolare i tempi di attivazione del servizio,
che dovra' essere pienamente operativo gia' dal primo semestre 2001;
  Considerato  che  l'effettiva operativita' di tale servizio riveste
carattere  di particolare urgenza nei paesi quali l'Italia con scarse
infrastrutture di accesso alternative;
  Considerato  che  le  valutazioni  prospettiche sull'evoluzione del
ribilanciamento  tariffario, effettuate dall'autorita' sulla base del
modello contabile applicato da Telecom Italia per l'esercizio 1997 ed
utilizzate  al  fine  di  definire  i valori del "cap" generale e dei
"sub-cap"  di  cui  alla  delibera n. 171/99, risultano modificate in
seguito alle variazioni metodologiche che Telecom Italia ha apportato
a tale modello di contabilita' regolatoria nell'anno successivo;
  Considerato che il confronto tra gli uffici dell'autorita' e quelli
della   Commissione   europea   ha  consentito  di  giungere  ad  una
condivisione della misura del deficit residuo sul servizio di accesso
per  l'anno  2001,  nonche' delle metodologie relative all'evoluzione
prospettica  del  ribilanciamento  nell'ambito del periodo di vigenza
del "Price Cap";
  Considerato  che  la  valutazione  prospettica  che  deriva da tale
confronto  relativamente  al  riequilibrio  dei prezzi dei servizi di
fonia  vocale  evidenzia il permanere di squilibri che non potrebbero
essere   pienamente   riassorbiti   entro   il   periodo  di  vigenza
dell'attuale "Price Cap", di cui alla delibera n. 171/99;
  Considerato  che nell'ambito della suddetta valutazione prospettica
gli   uffici  dell'autorita'  e  della  commissione  hanno  preso  in
considerazione  anche  alcune  ipotesi  di evoluzione dei costi e dei
ricavi  relativi al mercato dell'accesso in Italia e che pertanto una
piu'  puntuale  valutazione  del  livello  del  deficit d'accesso per
l'anno  2002  potra' essere effettuata a seguito della disponibilita'
di ulteriori elementi conoscitivi;
  Considerato   che  la  comunicazione  del  4 dicembre  inviata  dal
Commissario  europeo  alla  concorrenza  indica  che  un  valore  del
"sub-cap"  sui canoni e contributi pari a IPC + 6% per l'anno 2001 e'
ritenuto la misura corretta da applicare al fine del ribilanciamento,
sulla  base delle valutazioni congiunte effettuate dagli uffici della
Commissione europea e dell'autorita';
  Considerato  che  al  fine  di  garantire  un'equa  concorrenza tra
imprese risulta necessario accelerare il processo di riequilibrio dei
prezzi  ai  costi,  cosi'  da  renderlo  coerente con lo sviluppo del
quadro  regolamentare  relativo  ai  servizi di accesso, nel contesto
recentemente definito dal Parlamento europeo;
  Considerato  che  l'accelerazione  del processo di riequilibrio non
deve  comunque permettere all'operatore dominante di generare rendite
sul  mercato  dell'accesso, alterando il funzionamento dei meccanismi
concorrenziali  nel  mercato  dell'accesso  ed  in  quelli  correlati
nell'ambito dei servizi di fonia vocale, in particolare nella fase di
avvio della competizione in tale mercato;
  Considerato  che  nel definire la struttura ed i valori del sistema
di  "Price  Cap"  l'autorita'  tiene  comunque  conto  del livello di
concorrenzialita' attuale e previsto nei diversi segmenti del mercato
di fonia vocale;
  Considerato,  inoltre,  che  l'evoluzione  dei  prezzi  dei servizi
finali  di accesso sia anche valutata in relazione all'evoluzione dei
prezzi  del  relativo  servizio intermedio (accesso disaggregato alla
rete locale), al fine di evitare che si realizzino fenomeni di "price
squeeze" permanenti nel mercato dell'accesso;
  Considerato che le condizioni economiche che gli operatori dovranno
riconoscere  a  Telecom  Italia per i servizi di accesso disaggregato
saranno  fissate  dall'autorita'  nel  pieno rispetto dei principi di
orientamento  al  costo  e  di  non  discriminazione, in modo tale da
assicurare  che  gli  operatori  alternativi a Telecom Italia possano
predisporre un'offerta del servizio finale di accesso competitiva con
quella  dell'operatore  "incumbent"  per tutte le fasce di clientela,
coerentemente  con  l'evoluzione  dei  prezzi  dei  servizi finali di
accesso sottoposti alla disciplina del "Price Cap";
  Considerato  quindi  che  la  valutazione prospettica relativamente
all'anno  2002  possa  essere  ulteriormente  oggetto di revisione in
seguito, da un lato, alla effettiva evoluzione dei costi e dei ricavi
relativi ai servizi di accesso e, dall'altro lato, all'evoluzione del
grado di concorrenza nel mercato dell'accesso;
  Considerato  che,  al  fine  di garantire un'equa distribuzione nel
corso  dell'anno  delle  riduzioni  di prezzo previste dal sistema di
"Price Cap", sia necessario provvedere ad una diversa definizione dei
vincoli relativi alle modalita' di attuazione del "cap" generale, che
tengano   conto   dell'effetto   medio   di  variazione  della  spesa
effettivamente conseguito nel corso dell'anno;
  Considerato  che,  a  fronte  della variazione di tale vincolo, sia
necessario  ridurre i tempi di valutazione delle proposte di modifica
di prezzi comunicate da Telecom Italia all'Autorita';
  Sentita la societa' Telecom Italia in data 23 novembre 2000;
  Visti gli atti del procedimento;
  Udita  la relazione del commissario dott.ssa Paola Maria Manacorda,
relatore   ai   sensi   dell'art.   32  del  regolamento  concernente
l'organizzazione e il funzionamento dell'autorita';
                              Delibera:
                               Art. 1.
  Ai sensi del titolo IV, punto 3 della delibera n. 171/99, il titolo
IV, punto 2, lettera c) della stessa e' modificato come segue:
    "c)  Sub-Cap relativo ai contributi di attivazione ed ai canoni :
IPC+ 6% ".