IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421", e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernente "Norme per la razionalizzazione del servizio sanitario nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"; Visto in particolare l'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, in cui si prevede che i direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere devono produrre, entro diciotto mesi dalla nomina, il certificato di frequenza del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di organizzazione e gestione sanitaria; Considerato che, ai sensi del citato art. 3-bis, i contenuti, la metodologia delle attivita' didattiche, la durata dei corsi, nonche' le modalita' di conseguimento della certificazione, sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita', previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Acquisita l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 29 marzo 2000; Decreta: Art. 1. Organizzazione dei corsi 1. I corsi di formazione dei direttori generali, previsti dall'art. 3-bis, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono attivati ed organizzati, con periodicita' almeno biennale, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, anche in ambito interregionale. 2. Le regioni e le province autonome, per la realizzazione dei corsi, possono anche avvalersi della collaborazione delle universita' o di altri soggetti pubblici o privati accreditati ai sensi dell'art. 16-ter del richiamato decreto legislativo n. 502 del 1992, operanti nel campo nella formazione manageriale.