IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
  Vista  la  legge  8  luglio  1986,  n. 349, recante istituzione del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale;
  Vista la legge-quadro sulle aree naturali protette 6 dicembre 1991,
n. 394;
  Considerato che l'art. 9, comma 11, della citata legge-quadro nella
versione non sostituita dall'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre
1998,  n.  426,  stabiliva,  al  primo  periodo,  quanto  segue:  "Il
direttore  del  parco  e'  nominato dal Ministro dell'ambiente previo
concorso  pubblico  per  titoli  ed  esami di dirigente superiore del
ruolo  speciale  di  direttore di parco istituito presso il Ministero
dell'ambiente  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
da  emanarsi  entro  tre  mesi dalla entrata in vigore della presente
legge, ovvero con contratto di diritto privato stipulato per non piu'
di  cinque anni con soggetti iscritti in un apposito elenco di idonei
all'esercizio  dell'attivita'  di  direttore  di  parco,  istituito e
disciplinato con decreto del Ministro dell'ambiente";
  Visto  il  decreto  ministeriale in data 28 giugno 1993, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 156 del 6
luglio 1993, con il quale:
    a) e'  stato  istituito,  presso  il Servizio conservazione della
natura   del   Ministero   dell'ambiente,   l'elenco   degli   idonei
all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco;
    b) sono  stati  stabiliti i requisiti per l'iscrizione all'elenco
di  cui  alla  precedente  lettera  a)  ed  e' stata demandata ad una
commissione,  composta  da tre membri la valutazione dei titoli ed il
giudizio di idoneita' degli interessati all'iscrizione nell'elenco di
cui alla precedente lettera a);
    c) e'  stato  previsto  il termine di sessanta giorni, decorrente
dalla pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica   italiana,   per   la   presentazione  delle  domande  di
partecipazione al giudizio di idoneita';
  Visto  il  decreto  ministeriale DEC/SCN/41 in data 14 aprile 1994,
adottato  in  esito  al  giudizio  di idoneita' sopra richiamato, che
individua  i  soggetti  in  possesso dei requisiti per lo svolgimento
delle  funzioni  di  direttore  di  parco nazionale e dispone la loro
iscrizione  nell'elenco  istituito  con  il  decreto  28  giugno 1993
anch'esso in precedenza richiamato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in data 3 luglio 1995, pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 209 del 7
settembre 1995, con il quale:
    1) e'  stato  assegnato  un termine di giorni novanta, decorrenti
dalla  data di pubblicazione del decreto stesso sulla citata Gazzetta
Ufficiale  della Repubblica italiana per presentare ulteriori domande
di  partecipazione  al  giudizio  di  idoneita' di cui all'art. 3 del
decreto ministeriale del 28 giugno 1993 sopra menzionato;
    2) sono  stati  indicati  i  titoli  valutabili dalla commissione
nominata   in   applicazione   dell'art.  3,  comma  3,  del  decreto
ministeriale 28 giugno 1993;
    3) sono   stati   indicati   i  criteri  di  valutazione  cui  la
commissione  era  tenuta  ad  informarsi  ai  fini  del  giudizio  di
idoneita';
  Considerato  che  la  commissione nominata per la valutazione delle
domande  di  partecipazione  pervenute  in  esito  all'avviso  di cui
all'art.  1  del decreto del Ministro dell'ambiente del 3 luglio 1995
non e' mai divenuta operativa in quanto:
    a) il  magistrato amministrativo che avrebbe dovuto presiedere la
commissione  nominata  con decreto del Ministro dell'ambiente in data
12  dicembre 1995  non  ottenne,  dal  Consiglio  di  Presidenza  del
Consiglio di Stato, l'autorizzazione ad assumere l'incarico;
    b) il   magistrato   amministrativo  indicato  dal  Consiglio  di
Presidenza  del  Consiglio  di  Stato,  in sostituzione di quello non
autorizzato, non accetto' l'incarico;
    c) la   commissione   nominata   con   il  decreto  del  Ministro
dell'ambiente    in   data   3   novembre   1997   venne,   a   causa
dell'avvicendamento  di  altro  funzionario  a  quello  preposto alla
direzione  del  Servizio  conservazione  della natura, modificata con
decreto del Ministro dell'ambiente in data 30 luglio 1998;
    d) la  commissione nominata con il decreto ministeriale da ultimo
citato non risulta, di fatto, mai insediatasi;
  Visto  l'art. 2, comma 25, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, che
sostituisce  il  comma 11 dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1991, n.
394,  con  il  seguente:  "il  direttore  del  parco e' nominato, con
decreto,  dal  Ministro  dell'ambiente,  scelto  in  una  rosa di tre
candidati  proposti  dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad
un  albo di idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco
istituito  presso  il  Ministero  dell'ambiente,  al  quale si accede
mediante procedura concorsuale per titoli";
  Vista  la  legge  9 dicembre 1998, n. 426, il cui art. 2, comma 26,
demanda  al  Ministro  dell'ambiente  il  compito di determinare, con
proprio  decreto  da  emanarsi entro sessanta giorni dalla entrata in
vigore  della  presente legge "i requisiti richiesti per l'iscrizione
all'albo,  di  cui all'art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991,
n.  394,  come sostituito dal comma 25 del presente articolo, nonche'
le  modalita'  di  svolgimento  delle procedure concorsuali. All'albo
sono  iscritti  i  direttori in carica alla data di entrata in vigore
della  presente  legge, nonche' i soggetti inseriti nell'elenco degli
idonei  di  cui  al  decreto del Ministro dell'ambiente del 14 aprile
1994";
  Visto   il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  10  agosto 1999,
pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 264
del  10  novembre  1999,  con  il  quale e' stato istituito presso il
Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo
degli idonei all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco;
  Considerato   che   nel  predetto  albo  sono  stati  iscritti,  in
applicazione  dell'art.  2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n.
426,  i  direttori  di parco in carica alla data di entrata in vigore
della  predetta  legge  n.  426  del 1998 nonche' i soggetti inseriti
nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
del 14 aprile 1994;
  Considerato che con il predetto decreto ministeriale 10 agosto 1999
sono   stati  determinati  i  requisiti  richiesti  per  l'iscrizione
all'albo,  le  modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali e
prevista,  ai  fini  della formulazione del giudizio di idoneita', la
nomina  di  una  commissione  avente  diversa composizione rispetto a
quella prevista dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 28
giugno 1993 sopra citato;
  Considerato  che  il  decreto  del Ministro dell'ambiente in data 3
luglio  1995  con  il  quale  e'  stato  previsto  un  termine per la
presentazione   delle   domande  di  partecipazione  al  giudizio  di
idoneita'  all'esercizio dell'attivita' di direttore di parco ed alla
conseguente  iscrizione  nell'elenco previsto nell'originale versione
del  comma 11 dell'art. 9 della legge n. 394 del 1991, ha altresi', e
per  la prima volta, dettato i criteri di valutazione del giudizio di
idoneita'  vincolanti  l'operato  della  commissione e, sempre per la
prima  volta,  individuato i titoli di studio, servizio e scientifici
considerabili ai fini dell'iscrizione nell'elenco predetto;
  Ritenuto,  pertanto,  che il decreto ministeriale 3 luglio 1995 sia
illegittimo  in  quanto,  ai  fini  dell'iscrizione nell'unico elenco
istituito  con  decreto ministeriale del 28 giugno 1993, assoggetta i
partecipanti  al  giudizio  di  idoneita'  previsto dall'art. 1 dello
stesso  decreto  ministeriale  3  luglio  1995  a procedura selettiva
differente,  con  riguardo  ai criteri di valutazione e dei titoli da
possedersi  dai  partecipanti,  rispetto  a  quella  sostenuta  dagli
iscritti  nell'elenco  allegato al decreto del Ministro dell'ambiente
del 14 aprile 1994;
  Considerato  che,  inoltre, la diversita' concettuale ed ontologica
tra  "l'elenco"  di  cui alla legge n. 394 del 1991 e "l'albo" di cui
alla  legge n. 426 del 1998 nonche' al decreto ministeriale 10 agosto
1999  che,  induce  a  ritenere, per voluntas legis, soppresso, dalla
data   di  istituzione  dell'albo  di  cui  al  decreto  ministeriale
10 agosto  1999,  l'elenco  istituito  con  decreto  ministeriale del
28 giugno  1993  per l'iscrizione nel quale erano previsti differenti
requisiti e modalita' di accesso;
  Ritenuto  pertanto  che la procedura selettiva prevista dal decreto
ministeriale  del 3 luglio 1995 non possa essere portata a compimento
per le ragioni di fatto, giuridiche e normative sopra sintetizzate;
  Ritenuto,  in  ogni caso, di avvalersi dell'esercizio del potere di
autotutela  ricorrendone  anche le relative ragioni di attualita' non
potendo   essere  ulteriormente  differito  l'avvio  della  procedura
concorsuale  di  cui  all'art.  3  del decreto ministeriale 10 agosto
1999;
  Tutto cio' premesso;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E'  annullato  il  decreto  ministeriale  del  3  luglio  1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data
7 settembre 1995, n. 209.
  2.  Sono,  altresi',  annullati  i  decreti  ministeriali  in  data
12 dicembre  1995,  3  novembre  1997  e  30  luglio  1998 citati nel
preambolo del presente decreto.