L'AUTORITA' PER LA VIGILANZA
                         SUI LAVORI PUBBLICI
  Premesso che:
    a) sono  state  formulate da alcune SOA e associazioni di imprese
richieste  di  chiarimenti  in  merito  alle disposizioni di cui agli
articoli  17  e  18  del  decreto  del Presidente della Repubblica n.
34/2000  ed alle determinazioni dell'Autorita' n. 47/2000, n. 48/2000
e n. 50/2000;
  Considerato che:
    a) le   risposte   a   tali  richieste,  al  fine  di  conseguire
uniformita'  di  valutazione, devono essere comunicate a tutte le SOA
autorizzate o per le quali e' in corso l'autorizzazione;
    b) e'  opportuno che i chiarimenti siano a conoscenza anche delle
imprese che devono essere attestate;
    c) ai  fini di quanto considerato alle precedenti lettere a) e b)
e' necessario approvare una apposita determinazione;
    d) i  chiarimenti  richiesti  riguardano  sia  aspetti  di natura
esclusivamente tecnica sia le problematiche inerenti:
      la  qualificazione  dei  consorzi  stabili  (art.  10, comma 1,
lettera c), della legge n. 109/1994 e successive modificazioni e art.
97  del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999) ai sensi
delle  specifiche  disposizioni  previste  per  essi  nel decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000;
      la   qualificazione   nella  categoria  generale  OG11  di  cui
all'allegato  A  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
34/2000;
      la  validita'  dei  certificati  di  esecuzione  dei  lavori su
immobili  soggetti  alle  disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali,   qualora   non   contengano  l'attestato  dell'autorita'
preposta  alla  tutela  del  bene  oggetto dei lavori, del buon esito
degli  interventi  eseguiti  (art.  22, comma 7, secondo periodo, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
      la  individuazione delle figure giuridiche cui sono applicabili
le disposizioni in materia di capitale netto di valore positivo (art.
18,   comma  2,  lettera  c),  nonche'  di  incremento  convenzionale
premiante  (art.  19  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
      che comportano valutazioni o interpretazioni delle disposizioni
del  suddetto decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 piu'
complessive  e  per le quali, quindi, e' opportuno provvedere con una
apposita  e  separata  determinazione previo parere della commissione
consultiva;
                              Dispone:
    1)  la  dichiarazione  di insussistenza dello stato di fallimento
(art.  17,  comma  1,  lettera  g),  del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   34/2000)   deve   riferirsi,   tenuto  conto  delle
disposizioni  di  cui  all'art.  143  della  legge fallimentare regio
decreto 16 marzo 1942, n. 267, alla situazione dell'impresa alla data
del rilascio dell'attestazione di qualificazione;
    2)  l'insussistenza  di  carichi  pendenti  non  e'  requisito di
carattere  generale  di  cui  all'art.  17 del decreto del Presidente
della  Repubblica  n. 34/2000 che deve essere dimostrato dai soggetti
di cui al comma 3 del medesimo articolo;
    3)  i  reati che incidono sulla moralita' professionale (art. 17,
comma  1,  lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000)  devono  intendersi,  concordemente  con quanto indicato dal
Ministero  dei  lavori  pubblici  nella  circolare  1o marzo 2000, n.
182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione (libro secondo,
titolo  II,  del  codice  penale),  l'ordine pubblico (libro secondo,
titolo V, del codice penale), la fede pubblica (libro secondo, titolo
VI,  del  codice  penale), il patrimonio (libro secondo, titolo XIII,
del codice penale) e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura
e  contenuto  sono  idonei  ad  incidere  negativamente  sul rapporto
fiduciario  con  la  stazione  appaltante per la inerenza alla natura
delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto;
    4)  i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli 740, modelli
750,  modelli  unici,  certificati  dei  lavori  eseguiti,  ecc.)  da
prendere  a  base  per  la  verifica  del possesso dei requisiti sono
relativi a periodi diversi e precisamente:
      a) i  documenti  tributari  e  fiscali: sono quelli relativi ai
cinque esercizi annuali, antecedenti la data di stipula del contratto
con la SOA, che, alla stessa data, risultano depositati;
      b) i  certificati  dei lavori eseguiti: sono quelli relativi al
periodo  temporale  costituito  dai cinque anni consecutivi (art. 22,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente della Repubblica n. 34/2000)
oppure,  per  le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002,
dai  dieci  anni  consecutivi  immediatamente  antecedenti la data di
stipula  del  contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e 4, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    5) i consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed
i  consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle
attrezzature  tecniche  e all'organico medio annuo mediante quelli in
possesso  dei  propri consorziati (art. 18, comma 13, del decreto del
Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), dimostrano il possesso dei
suddetti  requisiti,  ai sensi di quanto previsto dall'art. 18, comma
8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, tramite la
trasmissione   dei   bilanci,   riclassificati  in  conformita'  alle
direttive   europee,  in  quanto  soggetti  obbligati  a  redigere  e
depositare tale documento;
    6) la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10 non comporta
la   necessita'   di  richiedere  la  riclassificazione  dei  bilanci
anteriori  all'esercizio  1993  in  quanto  il  periodo di dieci anni
antecedente  la  stipula del contratto con la SOA (art. 22, commi 2 e
4,  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) riguarda
esclusivamente  i  requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art.
18,  comma  5,  lettere  b)  e c) del suddetto decreto del Presidente
della   Repubblica   n.  34/2000),  il  cui  possesso  e'  dimostrato
esclusivamente tramite i certificati dei lavori eseguiti;
    7)   concorrono   alla   formazione  delle  percentuali  relative
all'organico  medio  annuo  (art.  18,  comma  10,  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000) anche gli oneri sostenuti
dalle  imprese  per  le prestazioni di direttori tecnici che svolgano
tali  funzioni non in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di
contratti d'opera professionale regolarmente registrati;
    8) la retribuzione media convenzionale deter-minata ai fini della
contribuzione    Inail   dei   titolari   dell'impresa   individuale,
dell'impresa   artigiana,  o  dei  soci  delle  societa'  di  persone
moltiplicata  per  il  fattore  cinque  costituisce  la  retribuzione
annuale  e,  pertanto,  l'importo che concorre alla dimostrazione del
possesso  del  requisito  organico medio annuo e' pari a cinque volte
tale  cifra  (art.  18,  comma  10,  ultimo  periodo, del decreto del
Presidente della Repubblica n. 34/2000);
    9)  il possesso del sistema di qualita' aziendale UNI EN 1S0 9000
(art.  4  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) si
intende dimostrato qualora il relativo certificato o dichiarazione e'
stato  rilasciato  da  un  organismo  accreditato  dal  SINCERT (o da
analogo  organismo  operante  in un paese dell'Unione europea) per la
classifica  n.  28  nonche'  l'accreditamento riguardi l'attivita' di
certificazione  di  sistemi  di qualita' (indicato nel certificato di
accreditamento con la lettera A);
    10)  il certificato o la dichiarazione di cui al precedente punto
9 e' valido anche se non si riferisce specificatamente alla totalita'
delle  categorie  previste  nell'attestazione  di  qualificazione  da
rilasciare;
    11)  la  data  di  scadenza  dell'attestazione di qualificazione,
qualora  essa sia rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale
premiante  (art.  19  del  decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000),  deve  coincidere con la data di scadenza del certificato o
dichiarazione di cui al punto 9;
    12) i certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare
l'esecuzione  dei lavori fino alla III classifica (art. 18, comma 14,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), possono
riferirsi  anche  a periodi antecedenti al quinquennio che precede la
stipula del contratto con la SOA;
    13)  la  misura  del 5% prevista dalle disposizioni in materia di
incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera a), del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), si riferisce
alla  cifra  d'affari  in lavori media del quinquennio di riferimento
effettivamente realizzata;
    14)  il riferimento agli articoli 18, comma 8, primo periodo, 18,
comma  8,  secondo  periodo e 18, comma 7, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000 del costo complessivo sostenuto per il
personale  dipendente  e  del  costo dell'attrezzatura tecnica che e'
contenuto  nell'allegato  F del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore materiale,
rispettivamente  agli articoli 18, comma 10, primo periodo, 18, comma
10, secondo periodo e 18, comma 8;
    15)  i  requisiti  adeguata  dotazione di attrezzature tecniche e
adeguato  organico medio annuo (art. 18, comma 1, lettere c) e d) del
decreto   del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000)  non  sono
altemativi  e,  pertanto,  il  requisito  previsto per l'applicazione
dell'incremento convenzionale premiante (art. 19, comma 1, lettera d)
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) e' posseduto
qualora   tutti   e   due  i  requisiti  sono  pari  o  superiore  ai
corrispondenti  minimi  stabiliti  dall'art.  18,  commi  8 e 10, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000;
    16)   i   valori  minimi  dei  requisiti  adeguata  dotazione  di
attrezzature tecniche e adeguato organico medio annuo (art. 18, comma
1,  lettere  c)  e  d) del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000)  richiesti  ai  fini dell'incremento convenzionale premiante
(art.  19,  comma  1,  lettera  d),  del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra
d'affari    quinquennale    in   lavori   effettivamente   realizzata
dall'impresa  cui  rilasciare  l'attestazione di qualificazione (art.
18,  commi  8  e  10,  del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
    17)  gli  elementi  p),  r)  ed  a)  della formula (allegato F al
decreto   del   Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000)  relativa
all'incremento  convenzionale  premiante  (art.  19,  del decreto del
Presidente   della  Repubblica  n.  34/2000),  sono  determinati  con
riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente
realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 34/2000), nel caso sia
stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
    18)   la   percentuale   di  incremento  convenzionale  premiante
determinata  sulla  base di quanto disposto al precedente punto 17 si
applica:
      a) alla  cifra  d'affari  quinquennale in lavori effettivamente
realizzata oppure a detta cifra rideterminata (art. 18, comma 15, del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000) nel caso sia
stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa;
      b) agli importi dei certificati dei lavori eseguiti;
    19)  i  certificati dei lavori eseguiti, rilasciati anteriormente
all'entrata  in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000,  sono  da  ritenersi validi, ai fini della dimostrazione del
possesso  dei  requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (art. 18,
comma  5, lettere b) e c) del decreto del Presidente della Repubblica
n.  34/2000),  ancorche' diversi dal modello di cui all'allegato D al
suddetto  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 nonche'
privi dell'indicazione del responsabile della condotta dei lavori;
    20)  la rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (art. 21,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000) puo'
essere  effettuata,  oltre  che  in  base al dato ISTAT conosciuto al
momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato
ISTAT  conosciuto  alla data del rilascio dell'attestato purche' esso
si   riferisca,   comunque,   ad  una  data  anteriore  a  quella  di
sottoscrizione del contratto con la SOA;
    21)  la  presunzione  dell'esecuzione  dei lavori con avanzamento
lineare   (art.  22,  comma  5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 34/2000) e' da intendersi relativa e, pertanto, qualora
sulla  base  di  documenti  (eventuale  documentazione integrativa al
certificato dei lavori di cui all'allegato D del suddetto decreto del
Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000 oppure stati di avanzamento
lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) e' dimostrato un
diverso  andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla
categoria   prevalente  e  sia  alle  altre  categorie  indicate  nel
certificato,  la  individuazione  dei lavori eseguiti nei cinque anni
antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA e' effettuata
sulla base di tale andamento effettivo;
    22) la certificazione di esecuzione dei lavori (art. 22, comma 7,
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000) il cui
committente  non  sia  tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori
pubblici  (art.  25,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n. 34/2000), puo' essere anche diversa dal modello di cui
all'allegato D al suddetto decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000 purche' contenga le stesse informazioni ivi contenute;
    23)   la  disposizione  relativa  al  fatto  che  sono  validi  i
certificati  dei  lavori  rilasciati prima dell'entrata in vigore del
decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000 (art. 22, comma 7,
ultimo  periodo,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
34/2000)   si  applica  anche  ai  certificati  dei  lavori  eseguiti
all'estero  (art.  23  del decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000);
    24)   il   responsabile   della   condotta  dei  lavori  indicato
nell'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000
e'  il  soggetto  che,  ai  sensi  dell'art.  6, comma 3, del decreto
ministeriale n. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere;
    25) il disposto dell'art. 25, comma 6, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000,  si  applica  anche  ai  lavori sugli
immobili  soggetti  alle  disposizioni in materia di beni culturali e
ambientali  (art.  24,  comma  2,  del  decreto  del Presidente della
Repubblica n. 34/2000);
    26) gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese
con  sede  legale  in  Italia,  qualora  indicati nei contratti e nei
certificati  dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in
e sulla base dei fattori di conversione in essere al
momento  della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla
base  delle  variazioni  accertate  dall'ISTAT  relative  al costo di
costruzione  di  un  edificio residenziale intervenute fra la data di
ultimazione  degli  stessi  e la data di sottoscrizione dei contratti
con la SOA;
    27)  il  costo  delle  opere  di  edilizia  abitativa  realizzate
dall'impresa  da  qualificare  e'  determinato  esclusivamente con le
disposizione  di cui all'art. 25, comma 4, del decreto del Presidente
della  Repubblica  n.  34/2000  e, pertanto, non puo' essere preso in
esame un costo diverso ancorche' dimostrabile con contratti, fatture,
ecc.;
    28)  la direzione tecnica di imprese - fermo restando la facolta'
dei  soggetti  che,  alla  data  di entrata in vigore del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  34/2000, svolgevano la funzione di
direttore  tecnico  di  una  impresa,  di  conservare tale molo nella
stessa  impresa  (art.  26, comma 7, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 34/2000) - puo' essere costituita:
      a) qualora  l'impresa  sia  qualificata  per classifiche pari o
inferiori alla IV, da soggetti in possesso:
        di diploma di geometra oppure di equivalente titolo di studio
tecnico quale il diploma di perito tecnico industriale;
        di  requisito  professionale  identificato  nella  esperienza
acquisita  nel  settore delle costruzioni quale direttore di cantiere
per un periodo non inferiore a cinque anni;
        di   laurea   in  ingegneria  o  in  architettura  oppure  di
equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
        di  diploma universitario in ingegneria o architettura oppure
di   equipollenti  titoli  di  studio  previsti  negli  Stati  membri
dell'Unione europea;
      b) qualora  l'impresa  sia  qualificata  per classifiche di cui
almeno  una  sia  superiore  alla  IV,  esclusivamente da soggetti in
possesso:
        di  diploma universitario in ingegneria o architettura ovvero
di  equipollenti  titoli  di  studio  previsti  nei paesi dell'Unione
europea;
        di   laurea   in  ingegneria  o  in  architettura  ovvero  di
equipollenti titoli di studio previsti nei paesi dell'Unione europea;
    29) la direzione tecnica di imprese, qualora risultino rispettate
le  condizioni  di cui al punto 28, lettere a) e b), puo' comprendere
altresi' anche laureati in geologia;
    30)  la possibilita' dei soggetti che, alla data del-l'entrata in
vigore  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 34/2000,
svolgevano  la  funzione  di  direttore  tecnico  di  una  impresa di
conservare  tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall'art. 26,
comma  2,  del  suddetto  decreto  del Presidente della Repubblica n.
34/2000   (art.  26,  comma  7,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  34/2000),  si  applica anche per la qualificazione in
classifiche  superiore  alla  IV e si riferisce altresi' ai direttori
tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili
soggetti  alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
nonche' di scavi archeologici;
    31)  il  riferimento,  per  quanto  riguarda la cifra d'affari in
lavori  da  inserire  nel  casellario  informatico (art. 27, comma 2,
lettera  f)  del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000),
al  quinquennio  precedente  la  data  dell'ultima  attestazione deve
essere  inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la
data  di  sottoscrizione del contratto con la SOA in quanto e' quello
il   periodo   cui   fanno   riferimento   le   norme   sul  rilascio
dell'attestazione;
    32)  la  indicazione  prevista  dal  punto  7,  lettera f), della
determinazione  n.  48  dell'Autorita'  -  relativa  al  fatto che la
disposizione  in  essa  contenuta e' condizionata dalla esistenza nel
bando   di   gara   della  specificazione  che  l'intervento  prevede
lavorazioni  appartenenti  ad  una categoria prevalente e lavorazioni
appartenenti  ad  altre categorie - deve intendersi riferita ai bandi
di  gara  indetti dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente
della  Repubblica n. 34/2000 e, pertanto, per quelli indetti prima di
tale data l'esecuzione delle lavorazioni nella categoria prevalente e
nelle  altre  categorie,  ai  sensi  di  quanto disposto dalla quarta
alinea  delle  premesse  all'allegato  A  del  suddetto  decreto  del
Presidente   della   Repubblica   n.   34/2000,  e'  documentata  dai
certificati  dei  lavori  nonche'  da  altra  adeguata documentazione
(stati  di  avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo
ecc.) oppure dalle verifiche effettuate dalle SOA;
    33)  l'attribuzione  della  qualificazione  nelle  categorie OG9,
OG10,  OG11,  OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27,
OS28   e  OS30,  in  quanto  prevedono  l'esecuzione  di  lavorazioni
ricomprese  nell'elenco di cui all'art. 1 della legge 5 marzo 1990 n.
46,   e'  condizionata  dal  possesso  da  parte  dell'impresa  della
abilitazione   prescritta   dalla   suddetta   legge  n.  46/1990  da
dimostrarsi tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA;
    34)  il  possesso  del  requisito  della  attrezzatura tecnica e'
documentato  sulla  base  dei  dati, riferiti a beni specificatamente
destinati  alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione
prevista  dal  decreto  del Presidente della Repubblica n. 34/2000 e,
pertanto,  senza  verificare se tali beni siano effettivamente ancora
presenti ed impiegati dall'impresa nei lavori in corso di esecuzione;
    35)  puo' essere ricompreso nell'importo degli ammortamenti (art.
18,  comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000)
anche  quello  relativo  a  brevetti  e software qualora questi siano
impiegati nell'attivita' caratteristica dell'impresa;
    36)  l'indicazione, contenuta nella determinazione dell'Autorita'
n.  50,  relativa  alla  possibilita'  che  il corrispettivo previsto
contrattualmente  non  sia  modificabile,  non puo' comportare che il
corrispettivo  effettivamente  pagato risulti di importo inferiore al
minimo  previsto  dall'allegato  E  del  decreto del Presidente della
Repubblica  n.  34/2000  quale  risulta  determinato sulla base delle
categorie  e  classifiche  previste  nell'attestazione rilasciata, e,
pertanto,  nel  contratto  stipulato deve essere inserita un'apposita
clausola  di  adeguamento  del corrispettivo previsto, qualora questo
risulti  di importo inferiore a quello minimo come prima specificato,
ed,  inoltre,  nello  stesso contratto non puo' essere previsto alcun
meccanismo  di  riduzione,  ancorche'  non  generalizzata,  del detto
corrispettivo minimo.
      Roma, 13 dicembre 2000
                                                 Il presidente: Garri
Il segretario: Esposito