IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  29 ottobre  1991,  n.  358,  recante norme per la
ristrutturazione del Ministero delle finanze;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
287,  recante  il  regolamento  degli  uffici  e  del  personale  del
Ministero delle finanze;
  Visto  il  decreto  del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n.
700,  ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i
quali si e' proceduto all'individuazione degli uffici delle entrate e
delle  relative  circoscrizioni territoriali nonche' all'enucleazione
delle funzioni degli uffici stessi;
  Visto  il decreto del Ministro delle finanze 18 giugno 1997, con il
quale   sono   stati   determinati   il   numero,  la  circoscrizione
territoriale  e  i  compiti delle sezioni staccate degli uffici delle
entrate;
  Visto l'art. 16, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 29
del  1993, cosi' come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo
31 marzo  1998,  n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di
uffici  dirigenziali  generali  anche  l'adozione  di  atti  relativi
all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;
  Visto il decreto direttoriale 21 giugno 1999, con il quale, al fine
di  agevolare  lo  smaltimento  dell'arretrato  relativo al controllo
formale  delle  dichiarazioni  IVA, si e' stabilito di mantenere tale
attivita' presso gli uffici IVA ancora operanti e di trasferirla, una
volta  soppressi  i predetti uffici, esclusivamente agli uffici delle
entrate  dei  capoluoghi  provinciali,  consentendo  cosi' agli altri
uffici delle entrate di nuova attivazione di dedicarsi all'esecuzione
dei controlli sostanziali;
  Considerato    che    l'istituzione   di   uffici   delle   entrate
circoscrizionali  risponde alla finalita' di facilitare l'accesso del
pubblico   agli  uffici  ed  esige  quindi  che  gli  stessi  trovino
sistemazione  in  punti diversi del territorio di competenza, in modo
da  risultare  il  piu'  possibile  baricentrici  rispetto al proprio
bacino di utenza;
  Considerato  che nella sede di Ancona, ove sono previsti due uffici
delle  entrate a base circoscrizionale, non e' stato finora possibile
reperire  immobili  la cuidislocazione rispondesse all'esigenza sopra
rappresentata,  sicche',  per  evitare  ulteriori  rinvii,  si  rende
opportuno attivare provvisoriamente solo uno dei due uffici previsti,
estendendone   comunque   la   competenza   territoriale   all'intera
circoscrizione della predetta sede;
  Ritenuto di procedere all'attivazione degli uffici delle entrate di
Barletta,  Barcellona  Pozzo  di  Gotto, Ancona, Chieri, Sansepolcro,
Sanremo,  Bassano  del  Grappa,  Sondrio,  Montichiari,  Borgomanero,
Ostuni e Palestrina;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Nelle  regioni  Lazio,  Liguria,  Lombardia,  Marche, Piemonte,
Puglia,  Sicilia,  Toscana  e  Veneto  sono attivati gli uffici delle
entrate   specificati   nell'unita   tabella  che  costituisce  parte
integrante  del  presente  decreto.  Contestualmente  all'attivazione
delle  nuove  strutture  sono  soppressi  gli  uffici  indicati nella
medesima tabella.
  2.  A  decorrere  dalla data di avvio degli uffici delle entrate di
cui  al  comma 1, il secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto
di  Brescia,  il  secondo ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di
Roma  e gli uffici dell'imposta sul valore aggiunto di Bari, Messina,
Torino,  Arezzo, Vicenza e Novara, nonche' le locali sezioni staccate
delle  direzioni  regionali  delle  entrate,  esercitano  la  propria
competenza limitatamente all'ambito territoriale non ricompreso nelle
circoscrizioni  degli  uffici  delle  entrate  attivati. Il controllo
formale  delle  dichiarazioni  IVA  per  le  annualita' fino al 1996,
nonche'  i  conseguenti  adempimenti,  per i contribuenti domiciliati
nelle  circoscrizioni  facenti  capo  agli  uffici  delle  entrate di
Montichiari,   Barletta,   Barcellona   Pozzo   di   Gotto,   Chieri,
Sansepolcro,  Bassano  del  Grappa e Borgomanero continuano ad essere
svolti  dai  corrispondenti  uffici  dell'imposta sul valore aggiunto
sopracitati.
  3.  Alla  data di soppressione degli uffici dell'imposta sul valore
aggiunto di Ancona e Imperia, i compiti gia' svolti da tali uffici in
materia   di   controllo  formale  delle  dichiarazioni  IVA  per  le
annualita'  fino  al  1996,  nonche'  i conseguenti adempimenti, sono
attribuiti agli uffici delle entrate di Ancona e Imperia.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 15 dicembre 2000
                                        Il direttore generale: Romano