IL DIRETTORE GENERALE
             del Dipartimento degli alimenti nutrizione
                   e sanita' pubblica veterinaria
  Visti   i   provvedimenti  con  i  quali  sono  state  concesse  le
autorizzazioni     all'immissione    in    commercio    di    presidi
medico-chirurgici per uso veterinario;
  Visto  l'art.  37,  commi  3-bis  e  3-ter, del decreto legislativo
27 gennaio   1992,   n.   119,  modificato  dal  decreto  legislativo
24 febbraio 1997, n. 47;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Viste   le   domande   con  le  quali  le  aziende  titolari  delle
autorizzazioni     all'immissione    in    commercio    di    presidi
medico-chirurgici  hanno  presentato domande di rinnovo entro la data
del 31 dicembre 1998;
  Considerato  che  i  soli  presidi  medico-chirurgici  elencati,  a
seguito  del  parere favorevole espresso dalla commissione consultiva
per  l'accertamento  dei requisiti tecnici del farmaco veterinario ed
in  applicazione del citato decreto legislativo n. 47/1997 presentano
i  requisiti  previsti  dalla  vigente  normativa  per  i  medicinali
veterinari;
  Considerato   che   sono   stati  oggetto  di  valutazione  presidi
medico-chirurgici  per  uso  veterinario ad azione antiparassitaria e
disinfestante  per uso esterno destinati sia ad animali produttori di
derrate  alimentari  che  alle  specie  canina  e  felina  nonche'  a
uccellini da gabbia e da voliera e piccoli roditori;
  Considerato  altresi' che sono stati oggetto di valutazione presidi
medico-chirurgici  destinati  al trattamento delle ectoparassitosi di
pesci d'acquario ed al trattamento della varroasi delle api;
  Viste  le attestazioni relative ai pagamenti della tariffa prevista
dalla norma in vigore;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  E' autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2001 la fabbricazione
e  l'immissione  in  commercio  dei  medicinali  veterinari ad azione
antiparassitaria   e   disinfestante   per   uso   esterno   elencati
nell'allegato 1 alle condizioni ivi riportate.
  2.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di  notifica  dei nuovi stampati
illustrativi approvati dal Ministero della sanita', le confezioni dei
lotti  dei  prodotti  di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno
essere conformi alle condizioni previste in allegato 1.
  3.  Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la
dicitura: "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e
non e' sottoposta allobbligo di ricetta medico-veterinaria".