Avvertenza:
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni  sulla  promulgazione  delle  leggi, sull'emanazione dei
decreti   del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
    Le  modifiche  apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Sul video tali modifiche sono riportate tra i segni ((...))

    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
((  1.  Entro  dieci mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, il consiglio di presidenza della
Giustizia   tributaria   procede   alla   definizione  di  tutti  gli
adempimenti  connessi con l'attuazione delle disposizioni del decreto
legislativo  31  dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni. A
tale  fine  i  componenti del consiglio di presidenza della Giustizia
tributaria  che  siano magistrati ordinari, amministrativi o pubblici
dipendenti sono esonerati dalle rispettive funzioni per tale periodo,
su richiesta del consiglio stesso.))
  2.  I  termini  di  cui  al  comma  1  dell'articolo 21 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, per il rinnovo del consiglio di
presidenza   della   Giustizia  tributaria,  attualmente  in  carica,
decorrono  dal  centoventesimo  giorno  successivo  alla scadenza del
periodo di cui al comma 1.
  3.  L'attivita'  di  professore incaricato non temporaneo presso la
Scuola  centrale  tributaria,  ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del
decreto  del  Ministro  delle  finanze  28 settembre 2000, n. 301, e'
incompatibile  con  l'esercizio  delle  funzioni  giurisdizionali  in
materia  tributaria. Cessato l'incarico, si applicano le disposizioni
di  cui  all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 31 dicembre
1992,  n.  545,  per  i  magistrati,  anche  tributari,  i quali sono
riammessi nelle magistrature di provenienza con gli effetti di cui ai
commi  terzo e quarto dell'articolo 211 dell'ordinamento giudiziario,
approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
          Riferimenti normativi:
              - Il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992, n. 545,
          reca:  "Ordinamento  degli organi speciali di giurisdizione
          tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione
          in  attuazione  della delega al Governo contenuta nell'art.
          30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  21,  comma  1  del
          succitato decreto legislativo:
              "1. Le elezioni del consiglio di presidenza hanno luogo
          entro  i  tre  mesi  anteriori alla scadenza del precedente
          consiglio  e  sono  indette  con decreto del Ministro delle
          finanze   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
          Repubblica  italiana  almeno trenta giorni prima della data
          stabilita.  Esse si svolgono in un giorno festivo dalle ore
          9 alle ore 21.".
              - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto
          del  Ministro  delle  finanze  28  settembre  2000,  n. 301
          (Regolamento  recante  norme  per  il riordino della Scuola
          centrale tributaria):
              "5. Il numero complessivo dei professori incaricati non
          temporanei  di  cui  ai  commi  3  e 4 non puo' superare le
          trenta unita'.".
              - Si  riporta il testo dell'art. 8, comma 4, del citato
          decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545:
              "4.  I  componenti  delle  commissioni  tributarie, che
          vengano  a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma
          1,   lettere   a)   e  b)  o  che  siano  nominati  giudici
          costituzionali,  sono  sospesi dall'incarico fino alla data
          di  cessazione  dell'incompatibilita'; successivamente alla
          suddetta  data essi riassumono le rispettive funzioni anche
          in   soprannumero   presso  la  commissione  tributaria  di
          appartenenza.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  211, commi terzo e
          quarto  dell'ordinamento  giudiziario,  approvato con regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 3.
              "Questi   puo'  essere  riammesso,  a  domanda,  previa
          valutazione  del Consiglio superiore della magistratura. Il
          Consiglio,    acquisito    il   fascicolo   personale   del
          richiedente,  nel  deliberare  la  riammissione, colloca il
          magistrato,  anche  in  soprannumero,  nel  posto  di ruolo
          risultante  dalla ricongiunzione dei servizi prestati dalle
          valutazioni    e    relative    nomine    da    effettuarsi
          contestualmente,  ai  sensi  delle leggi 25 luglio 1966, n.
          570, 20 dicembre 1973, n. 831, e successive modificazioni.
              In nessun caso gli interessati possono essere collocati
          in  ruolo  in  un  posto  anteriore  a quello che avrebbero
          normalmente   avuto   se   non   fossero  transitati  nelle
          magistrature speciali".