IL MINISTRO DELL'INTERNO
                      delegato al coordinamento
                       della protezione civile

  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Viste  le  precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3060 del
2 giugno  2000,  con  le  quali  sono  state emanate disposizioni per
fronteggiare  lo  stato  di  emergenza  in  materia  di  gestione dei
rifiuti,  di  bonifica  dei  suoli,  delle  falde e dei sedimenti, di
risanamento  ambientale,  idrogeologico  e  di  regimazione idraulica
nonche' in materia di tutela delle acque nella regione Campania;
  Vista  la  nota prot. n. 10654/OD del 15 novembre 2000 con la quale
il  commissario  delegato  -  presidente  della  regione Campania nel
chiedere la proroga dello stato di emergenza per almeno ulteriori due
anni,  al  fine  di  completare  le  azioni intraprese e necessari al
superamento  dell'emergenza  segnala  la  necessita'  di integrare le
disposizioni  straordinarie  per l'emergenza ambientale con altre che
potranno favorire il superamento dello stato di crisi ambientale;
  Atteso  che  continuano  a  sussistere  nella  regione  Campania  i
presupposti  che  hanno  portato  alla  dichiarazione  dello stato di
emergenza ambientale;
  Considerato  che,  alla luce dell'attuale stato di attuazione degli
interventi  intesi  a  fronteggiare l'emergenza in atto nella regione
Campania,  delle  nuove  norme  che  disciplinano  le  materie  che i
commissari  sono delegati a gestire e del nuovo assetto organizzativo
degli  uffici dei commissari stessi, si debba procedere, con maggiore
puntualita',  ad  una  definizione  delle competenze da attribuire al
presidente della regione Campania, al Sindaco del comune di Napoli ed
ai prefetti delle province;
  Ritenuto  di  attribuire  al  presidente  della regione Campania la
gestione  dell'emergenza in materia di gestione dei rifiuti, bonifica
e risanamento ambientale, di tutela delle acque e di riutilizzo delle
stesse;
  Ritenuto,  quindi, necessario integrare le richiamate ordinanze per
consentire il superamento dell'emergenza nella regione Campania;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
15 dicembre  2000 con il quale lo stato di emergenza ambientale nella
regione  Campania e nella citta' di Napoli e' stato prorogato fino al
31 dicembre 2002;
  Acquisita   l'intesa   del  Ministro  dell'ambiente,  con  nota  n.
16555/RIBO/M/DI/UDE in data 20 dicembre 2000;
  Acquisite  le  intese del presidente della regione Campania, giusta
note  n. 96570, in data 16 dicembre 2000, n. 12454/CD del 21 dicembre
2000  e  del sindaco di Napoli con nota n. 864/C, in data 18 dicembre
2000;
  Su  proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof.
Franco Barberi;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  I  poteri  conferiti al commissario delegato - presidente della
regione  Campania ed al prefetto di Napoli delegato con le precedenti
ordinanze   sono  prorogati  fino  alla  cessazione  dello  stato  di
emergenza.
  2.  I  prefetti  delle  province  della Campania, avvalendosi delle
disposizioni   contenute   nella  presente  ordinanza  ed  in  quelle
precedenti,  dispongono  quanto  necessario  per  la  gestione  delle
disca'riche  esistenti, e provvedono, in particolari situazioni anche
all'ampliamento  dei volumi delle discariche esistenti ed autorizzano
la  realizzazione  e  l'esercizio  di  impianti  per  la  vagliatura,
stabilizzazione e stoccaggio della frazione secca dei rifiuti urbani,
nelle more del completamento degli impianti di produzione ed utilizzo
del combustibile derivato dai rifiuti.
  3. I poteri, i compiti e le risorse conferiti al sindaco del comune
di  Napoli  con  le ordinanze n. 2509 del 22 febbraio 1997 e n. 2948,
del  25 febbraio  1999  e  successive  integrazioni  e modifiche sono
prorogati fino al termine dello stato di emergenza limitatamente alle
funzioni non trasferite con la presente ordinanza al presidente della
regione Campania - commissario delegato.