L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

- Nella riunione del 20 dicembre 2000,

- Premesso che:

   -  l'articolo 1, comma 1.4, della deliberazione dell'Autorita' per
l'energia  elettrica  e  il  gas  (di seguito: l'Autorita') 26 giugno
1997,  n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,
n.  150 del 30 giugno 1997, recante razionalizzazione ed inglobamento
nella  tariffa  elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate
dello   Stato,  come  successivamente  modificata  ed  integrata  (di
seguito:  deliberazione  n.  70/97), ha inglobato nella Parte B della
tariffa  elettrica  il  preesistente sovrapprezzo termico ordinario e
l'aliquota  di  recupero  dell'imposta  di  fabbricazione  sugli  oli
combustibili  impiegati  per  generare  direttamente o indirettamente
energia elettrica;
   -  l'articolo  6, commi 6.1 e 6.2, della deliberazione n. 70/97 ha
istituito  il  Conto  costi energia, alimentato tramite versamento da
parte  delle  imprese  distributrici  della  Parte  B  della  tariffa
elettrica  relativamente alle vendite di energia elettrica ai clienti
del mercato vincolato;
   -  l'articolo  6,  comma  6.11,  della  deliberazione n. 70/97, ha
previsto  il  riconoscimento  di contributi, a carico del Conto costi
energia,   alle  imprese  produttrici-distributrici  a  fronte  della
produzione  e  importazione di energia elettrica in ciascun bimestre,
differenziati    tra    produzione   termoelettrica,   idroelettrica,
geotermoelettrica e importazioni;

   Premesso che:

   -  con  la  deliberazione  28  ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997
(di  seguito:  deliberazione  n.  108/97),  l'Autorita' ha definito i
prezzi  di  cessione delle eccedenze di energia elettrica di cui agli
articoli  20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (di seguito: legge
n. 9/91), prevedendo:
   a)  una componente del prezzo di cessione in ore piene relativa al
costo  evitato  di  combustibile  pari  al  costo  unitario variabile
riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti
termoelettrici  che utilizzano combustibili fossili commerciali, come
definito all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
   b)  un  prezzo  di cessione in ore vuote pari, fino al 31 dicembre
1998, al costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica
prodotta  da  impianti  termoelettrici  che  utilizzano  combustibili
fossili  commerciali,  come definito all'articolo 6, comma 6.5, della
deliberazione  n.  70/97, e pari, a decorrere dal 1o gennaio 1999, al
valore  medio  unitario  nazionale  della Parte B della tariffa (PB),
come  definito  dall'articolo  6,  comma 6.11, della deliberazione n.
70/97;
   -  l'articolo  15  della  deliberazione dell'Autorita' 29 dicembre
1999, n. 204/99, recante norme per la regolazione della tariffa base,
dei   parametri   e  degli  altri  elementi  di  riferimento  per  la
determinazione  delle  tariffe  dei  servizi  di  distribuzione  e di
vendita  dell'energia  elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai
sensi  dell'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre
1995, n. 481, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n.
306  del  31 dicembre 1999, Supplemento ordinario n. 235 (di seguito:
deliberazione  n.  204/99),  disciplina,  tra l'altro, le forniture a
cui,  alla  data  del 31 dicembre 1999, si applicavano aliquote della
Parte  B  della  tariffa  ridotte  rispetto  a quelle previste per la
generalita'  della clientela, prevedendo a favore di queste forniture
componenti tariffarie compensative;

   Premesso che:

   -  l'articolo  1  del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di
seguito: decreto legislativo n. 79/99), di attuazione della direttiva
96/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996
recante  norme  comuni per il mercato interno dell'energia elettrica,
liberalizza  le  attivita'  di  produzione  di energia elettrica e di
vendita  della  stessa ai clienti idonei di cui all'articolo 14 dello
stesso decreto legislativo;
   -  l'articolo 5 del decreto legislativo n. 79/99 prevede che entro
il  1o gennaio 2001 il dispacciamento degli impianti di produzione di
energia elettrica avvenga secondo l'ordine di merito economico, sulla
base di offerte gestite dalla societa' Gestore del mercato Spa;

   Visti:

   - la legge 2 maggio 1990, n. 102;
   - la legge n. 9/91;
   - la legge 14 novembre 1995, n. 481;
   - la legge 14 novembre 1996, n. 577;
   - il decreto legislativo n. 79/99;
   -  Visto  il  decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato   19   dicembre   1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, Serie generale, n. 39 del 16 febbraio 1996:

   - Viste:

   - la deliberazione n. 70/97,
   - la deliberazione n. 108/97;
   - la deliberazione n. 204/99;

   - Considerato che:

   -  il  regime di contributi alle imprese produttrici-distributrici
previsto dall'articolo 6 della deliberazione n. 70/97, differenziando
i  contributi  stessi in funzione del tipo di impianto utilizzato per
la  produzione  di energia elettrica e in funzione della quantita' di
energia elettrica prodotta rispetto ai livelli degli anni precedenti,
non  risulta  compatibile  con  la liberalizzazione dell'attivita' di
produzione dell'energia elettrica;
   - e' terminato il periodo di applicazione di condizioni tariffarie
speciali  previste  dall'articolo  11,  comma 6, della legge 2 maggio
1990, n. 102, per le utenze ubicate in Valtellina;
   -  la  soppressione  della  Parte B della tariffa fa venire meno i
presupposti  per il mantenimento delle condizioni tariffarie speciali
riconosciute  all'energia  elettrica  che le imprese elettriche degli
enti  locali cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali,
con riferimento a tale Parte B;
   -  la  Parte B della tariffa prevede aliquote differenziate per le
forniture  in  bassa tensione per usi domestici a clienti con potenza
impegnata  fino  a  3  kW nelle abitazioni di residenza anagrafica, a
loro volta articolate per scaglioni di consumo, e per le forniture in
bassa tensione per usi domestici a tutti gli altri clienti;
   - il rapporto tra energia assoggettata alla parte B della. tariffa
ed  energia  ammessa ai contributi di cui all'articolo 6, comma 6.11,
della   deliberazione   n.   70/97,  come  comunicato  bimestralmente
all'Autorita'  dalla  Cassa  conguaglio  per  il  settore  elettrico,
nell'anno 2000 e' mediamente pari a 0,92;

   Ritenuta:

   -  l'opportunita'  di  sopprimere  i contributi alla produzione di
energia  elettrica  a  carico  del  Conto costi energia per l'energia
elettrica prodotta a partire dall'1 gennaio 2001;
   -  la  conseguente  opportunita' di sopprimere, a decorrere dall'1
gennaio  2001,  la  Parte  B della tariffa e di prevedere che tutti i
costi  di  generazione  dell'energia  elettrica  destinata al mercato
vincolato   siano   coperti   attraverso   una  specifica  componente
tariffaria  per l'utenza domestica e dai corrispettivi previsti dalle
opzioni  tariffarie  definite dagli esercenti e diversi dalla Parte B
della tariffa per le altre tipologie di utenza,
   - la necessita' di prevedere che, a decorrere dall'1 gennaio 2001,
il  Conto  costi  energia  operi  esclusivamente per l'erogazione dei
contributi  di cui all'articolo 6, comma 6.11, della deliberazione n.
70/97,  e  per  la  contabilizzazione del gettito della Parte B della
tariffa  relativamente  all'energia  elettrica prodotta dalle imprese
produttrici-distributrici  o  importata  ed erogata ai clienti finali
fino al 31 dicembre 2000:
   -  la  necessita' di ridefinire il parametro di riferimento per la
determinazione  del  prezzo  di  cessione  in  ore vuote dell'energia
elettrica  di cui agli articoli 20 e 22 della legge n. 9/91, definito
dalla  deliberazione  n.  108/97,  in  modo  da  assicurare prezzi di
cessione  in  ore  vuote  comparabili  con  i  prezzi riconosciuti in
assenza della soppressione della Parte B della tariffa;
   -  la  necessita'  di  assicurare alle forniture, alle quali, alla
data  del  31  dicembre  1999,  si applicavano aliquote della Parte B
della  tariffa  ridotte rispetto a quelle previste per la generalita'
della  clientela,  condizioni  tariffarie equivalenti a quelle che si
sarebbero applicate in assenza della soppressione della Parte B della
tariffa;
   -  l'opportunita'  di abrogare le disposizioni della deliberazione
n.  204/99  relative  alla  Parte  B della tariffa ed ai contributi a
carico del Conto costi energia;
   -  l'opportunita'  di escludere l'energia elettrica che le imprese
elettriche  degli  enti locali cedono ai comuni per uso esclusivo dei
servizi   comunali   dall'applicazione  delle  condizioni  tariffarie
speciali con riferimento alla Parte B della tariffa;
   -  l'opportunita' di mantenere, per le forniture in bassa tensione
per usi domestici, un'articolazione della componente delle tariffe D2
e  D3 a copertura dei costi variabili di generazione analoga a quella
prevista dall'articolazione della parte B della tariffa;

                              DELIBERA

                             Articolo 1
                             Definizioni

   1.1 Ai fini della presente deliberazione, si applicano le seguenti
definizioni:
   a)  per Autorita' si intende l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas istituita ai sensi della legge 14 novembre 1995, n. 481;
   b)   per  deliberazione  n.  70/97  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia  elettrica e il gas 26 giugno 1997, n.
70197,  in materia di razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa
elettrica  dei  sovrapprezzi  non destinati alle entrate dello Stato,
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale, Serie generale. n. 150 del 30
giugno 1997, come successivamente integrata e modificata;
   c)  per  deliberazione  n.  204/99  si  intende  la  deliberazione
dell'Autorita'  per l'energia elettrica e il gas 29 dicembre 1999, n.
204/99,  recante  norme  per  la  regolazione della tariffa base, dei
parametri e degli altri elementi di riferimento per la determinazione
delle  tariffe dei servizi di distribuzione e di vendita dell'energia
elettrica  ai clienti del mercato vincolato ai sensi dell'articolo 2,
comma  12,  lettera  e),  della  legge  14  novembre  1995,  n.  481,
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 306, del 31
dicembre 1999, Supplemento ordinano n. 235;
   d)  per  parametro  Ct  si  intende  il  costo  unitario variabile
riconosciuto    dell'energia    elettrica    prodotta   da   impianti
termoelettrici  che  utilizzano  combustibili fossili commerciali, di
cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97;
   e)  per parametro Vt si intende il costo unitario riconosciuto dei
combustibili di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n.
70/97.